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Entscheid

C-3905/2012

Diritto alla rendita

22. Mai 2013Deutsch7 min

Assicurazione invalidità (decisione del 12 giugno ... Assicurazione invalidità (decisione del 12 giugno 2012) Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

maggio 2013 in modo chiaro la sua adesione a questa nuova proposta, il giudice constata che le parti sono giunte ad un accordo; alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione; il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che a A._______ va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2012; non si prelevano spese processuali e la domanda d'esenzione da queste diventa priva d'oggetto; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; in sede di ricorso, l'interessato ha agito da solo senza essere rappresentato; non sono quindi riconosciute indennità per spese ripetibili;

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C-3905/2012 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° maggio 2012.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. xxxx; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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