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Entscheid

C-4014/2019

Rendite

28. August 2019Deutsch11 min

assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita di v... assicurazione vecchiaia e superstiti, rendita di vecchiaia (decisione su opposizione del 24 giugno 2019) Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

giugno 2008 consid. 1.2.1; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF

111 1b 222), per tutti i menzionati motivi, non può pertanto essere ammessa in concreto la volontà di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 della CSC; in queste circostanze, né lo scritto del 15 luglio 2019 né l’allegato formulario intitolato “Possibilità di ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 (doc. TAF 1) contengono una dichiarazione di ricorso; questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza; il gravame è pertanto irricevibile; il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili; l’incarto viene pertanto trasmesso all’autorità inferiore per competenza, affinché esamini documentazione trasmessa dal rappresentante dell’assicurato onde valutare se la stessa potrebbe costituire una valida richiesta di restituzione del termine per ritirare l’opposizione e, nell’affermativa, se ne sono date le condizioni, Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

111 1b 222), per tutti i menzionati motivi, non può pertanto essere ammessa in concreto la volontà di impugnare la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 della CSC; in queste circostanze, né lo scritto del 15 luglio 2019 né l’allegato formulario intitolato “Possibilità di ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 (doc. TAF 1) contengono una dichiarazione di ricorso; questo Tribunale non è pertanto competente ad esaminarne la fondatezza; il gravame è pertanto irricevibile; il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF); non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili; l’incarto viene pertanto trasmesso all’autorità inferiore per competenza, affinché esamini documentazione trasmessa dal rappresentante dell’assicurato onde valutare se la stessa potrebbe costituire una valida richiesta di restituzione del termine per ritirare l’opposizione e, nell’affermativa, se ne sono date le condizioni, Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:

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1.

Lo scritto del 15 luglio 2019 e l’allegato formulario intitolato “possibilità di ritirare l’opposizione” del 1° luglio 2019 sono irricevibili.

2.

L’incarto viene trasmesso all’autorità inferiore affinché valuti se gli scritti trasmessi dall’assicurato costituiscono una valida richiesta di restituzione del termine per ritirare l’opposizione e, se del caso, se ne sono date le condizioni.

3.

Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili.

4.

Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata) (i rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente) La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e -- 6 of 7 -C-4014/2019 Pagina 7 segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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