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Entscheid

C-4718/2011

Assicurazione per l'invalidità (altro)

26. August 2011Deutsch4 min

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Source admin.ch

Erwägungen

1.

Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 2'500., la quale è posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio della parte ricorrente accolta dal Tribunale amministrativo federale con decisione incidentale dell'11 maggio 2010 diventa priva d'oggetto.

4.

Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata -- 3 of 4 -C4718/2011 Pagina 4 e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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