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Entscheid

C-4770/2011

Diritto alla rendita

14. Mai 2012Deutsch6 min

Assicurazione per l'invalidità, decisione dell'11 ... Assicurazione per l'invalidità, decisione dell'11 luglio 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

Il ricorso è accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata dell'11 luglio 2011, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato dalla ricorrente il 13 dicembre 2011, le è restituito.

3.

Alla ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE.

4.

Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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