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Entscheid

C-4834/2025

Assicurazione per l'invalidità (altro)

26. Mai 2026Deutsch10 min

assicurazione invalidità, rendita per figli (decis... assicurazione invalidità, rendita per figli (decisione del 26 maggio 2025) Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

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Erwägungen

1.

1.1

Con decisione del 26 maggio 2025 l’Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (in seguito UAIE) ha assegnato ad B._______ (recte al padre A._______) una rendita ordinaria per figli in seguito all’attribuzione di una rendita d’invalidità intera al padre (di seguito: assicurato, interessato o ricorrente; allegato a doc. TAF 1). L’amministrazione, su richiesta della madre che conviveva con la figlia, ha altresì statuito che il versamento della rendita fosse effettuato alla madre direttamente.

1.2

Con messaggio di posta elettronica inoltrato presso l’autorità inferiore il 25 giugno 2025, l’interessato, rappresentato dall’avvocato Federico Domenico Barilla, ha fatto valere che all’epoca era pendente presso il Tribunale civile di (…) un procedimento tendente all’affidamento esclusivo della figlia B._______ al padre con collocamento preso di lui, che in tale procedimento il Tribunale civile aveva nominato un curatore speciale a beneficio della figlia e di ritenere pertanto opportuno che la rendita per la figlia venisse versata su un libretto postale a nome di quest’ultima con accesso da parte del curatore speciale, invece di venir corrisposta alla madre. Pertanto, ha chiesto all’UAIE di rivalutare la propria decisione versando la rendita per figli nelle mani del curatore speciale della figlia, in modo che tale denaro fosse erogato e gestito nel reale ed esclusivo interesse di quest’ultima (doc. TAF 1).

1.3

In data 1° luglio 2025, l’autorità inferiore ha trasmesso lo scritto del 25 giugno 2025 al Tribunale amministrativo federale per competenza (doc. TAF 2).

1.4

Con decisione incidentale del 17 luglio 2025, questo Tribunale ha rilevato che dal tenore dello scritto del 25 giugno 2025 (richiesta di rivalutazione all’UAIE) non risultava chiaro se l’interessato intendesse impugnare presso il Tribunale amministrativo federale (TAF) la decisione dell’UAIE del

26.

maggio 2025 e lo ha invitato a precisare – nel termine di 5 giorni dalla notificazione del provvedimento – se con l’invio succitato intendesse interporre ricorso presso il TAF e, in caso di risposta affermativa, a presentare nel medesimo termine un atto ricorsuale regolarizzato, apportandovi la propria firma manoscritta in originale o quella manoscritta in originale di un rappresentante munito della necessaria procura (doc. TAF 3).

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1.5

Con regolarizzazione del ricorso del 24 luglio 2025, il ricorrente ha confermato la volontà di ricorrere e chiesto al Tribunale amministrativo federale di riformare la decisione impugnata nel senso di versare la rendita per figli al curatore speciale nominato a beneficio della figlia dal Tribunale civile di (…) con provvedimento del 21 febbraio 2025 (doc. TAF 5).

1.6

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 22 agosto 2025, ha quindi invitato il ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all’art. 63 cpv. 4 PA. Il TAF ha altresì invitato l'insorgente a produrre, entro il medesimo termine, mezzi di prova attestanti che l'importo di CHF 800.- era stato tempestivamente versato alla Posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale (doc. TAF 7).

1.7

Con scritto del 12 novembre 2025, il ricorrente ha informato il TAF di essere al momento disoccupato e pertanto non nelle condizioni di poter effettuare l’acconto richiesto con la decisione incidentale del 22 agosto 2025 (doc. TAF 14).

1.8

Con provvedimento del 18 dicembre 2025, il TAF ha invitato il ricorrente a compilare l’allegato formulario per l’assistenza giudiziaria e rinviarlo al Tribunale unitamente ai relativi mezzi di prova nel termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento in questione. Il Tribunale ha altresì precisato che in caso di mancato invio del formulario o dei mezzi di prova, la domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stata decisa in base agli atti e che il mancato adempimento dell’obbligo dell’istante di dimostrare uno stato di bisogno comporta di massima il rigetto della domanda di assistenza giudiziaria (doc. TAF 17).

1.9

Con risposta del 13 febbraio 2026, l’UAIE ha rilevato che con provvedimento del 15 luglio 2025 il Tribunale di (…) aveva disposto l’ordine alla madre di far confluire la rendita della figlia su un conto intestato a quest’ultima con il vincolo pupillare, previa autorizzazione del giudice tutelare, e incaricato il curatore speciale di vigilare. Esso ha inoltre precisato di considerare tale ingiunzione una misura atta a garantire pienamente la destinazione vincolata della rendita nell’esclusivo interesse della minore. In simili condizioni ha pertanto concluso di ritenere la richiesta del ricorrente priva -- 3 of 7 -C-4834/2025 Pagina 4 di utilità e superflua, postulando la reiezione del ricorso con conferma della decisone impugnata (doc. TAF 19).

1.10

Con decisione incidentale del 6 marzo 2026, il TAF ha rilevato che l’interessato è stato invitato a motivare e dar prova della propria situazione di indigenza mediante ordinanza del 18 dicembre 2025 (notificata il 31 dicembre 2025), oltre ad essere stato avvisato che in caso di omissione, questo Tribunale avrebbe statuito sulla base della documentazione agli atti, senza ulteriori complementi istruttori, respingendo di massima la domanda di assistenza giudiziaria. Ha inoltre evidenziato che il termine impartito era scaduto infruttuoso il 2 febbraio 2026. Ha pertanto concluso che l’entità delle entrate, del fabbisogno e della sostanza dell’interessato non poteva essere accertata. Di conseguenza, non poteva neppure essere ammessa una situazione di indigenza. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta, con contestuale invito a versare, nel termine di 15 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine conformemente all’art. 63 cpv. 4 PA (doc. TAF 20).

1.11

Il ricorrente non ha fatto fronte al pagamento dell’anticipo richiesto né entro il termine di 15 giorni dalla notificazione della decisione incidentale del 6 marzo 2026 – intervenuta il 27 marzo 2026 – né successivamente (doc. TAF 21 e 22).

2.

2.1

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.

32.

LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e con l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, pronunciate dall’UAIE.

2.2

La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art.

3.

lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

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2.3

Nel caso in esame, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 38 LPGA e 22a PA), il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è decorso infruttuoso il 27 aprile 2026.

2.4

Va inoltre rilevato che l'insorgente non ha esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento dell'importo di CHF 800.- conformemente a quanto indicato nella menzionata decisione incidentale del TAF del 6 marzo 2026 e neppure ha chiesto la concessione di una proroga o ha fatto valere in seguito validi impedimenti, che non gli avrebbero consentito di far fronte al pagamento nel termine impartito.

2.5

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA).

3.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

4.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]) né, stanti le circostanze del caso concreto, si giustifica l’attribuzione di ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

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C-4834/2025 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Non si attribuiscono ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS. La giudice unica: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Oliver Engel I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

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C-4834/2025 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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