Lexipedia

Entscheid

C-5666/2012

Divieto d'entrata

15. November 2012Deutsch6 min

Divieto d'entrata Divieto d'entrata Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF, che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni rese dall'UFM in materia di divieto d'entrata possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. d LTAF), che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), che dagli atti di causa emerge che la decisione del 14 aprile 2011 dell'UFM è stata notificata al ricorrente il 4 maggio 2011, che è stato inoltre il medesimo patrocinatore ad aver ricorso contro la stessa il 17 maggio 2011, e ad aver ricevuto notifica della sentenza del TAF del 3 luglio 2012, il 10 luglio successivo (vedi inchiesta postale), che, benché redatto da un patrocinatore, il ricorso non rispetta manifestamente i requisiti posti dalla legge: infatti in virtù dell'applicazione del principio "ne bis in idem" nonché del principio di res iudicata, ammessi in diritto amministrativo per le decisioni su ricorso, le stesse parti non possono rimettere in causa, sulla base degli stessi fatti e delle medesime disposizioni legali, una pretesa già giudicata da un'autorità competente (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, ed. 2011, n. 2.4.5.4 e 5.8.4.5) che pertanto il ricorso del 29 ottobre 2012 è manifestamente inammissibile, -- 3 of 4 -C-____/____ Pagina 4 che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (n. di rif. Simic …; incarto di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Manuel Borla Data di spedizione:

-- 4 of 4 --