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Entscheid

C-7017/2011

Assicurazione per l'invalidità (altro)

4. Januar 2012Deutsch4 min

Assicurazione invalidità (decisione del 7 ottobre ... Assicurazione invalidità (decisione del 7 ottobre 2009) Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

63.

cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA, RS 172.021);

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C7017/2011 Pagina 3 tuttavia, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore che soccombe (art. 63 cpv. 2 PA); A._______, vincente in causa, non deve pagare le spese processuali e pertanto l'anticipo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 gli deve essere restituito; non si riconoscono indennità per spese ripetibili in quanto A._______ ha agito senza essere rappresentato (art. 64 PA); il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Relativamente alla procedura C6956/2009 non vengono prelevate spese processuali e l'importo di 300 franchi versato il 24 marzo 2010 viene restituito a A._______.

2.

Relativamente alla procedura C6956/2009 non sono assegnate indennità per le spese ripetibili.

3.

Non sono prelevate spese processuali per questa procedura.

4.

Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif.; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti

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C7017/2011 Pagina 4 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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