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Entscheid

C-849/2010

Diritto alla rendita

1. April 2011Deutsch8 min

Assicurazione invalidità, decisione del 18 gennaio... Assicurazione invalidità, decisione del 18 gennaio 2010 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

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Erwägungen

32.

LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni senz'altro adempiute in concreto, -- 3 of 7 -C-849/2010 Pagina 4 che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che una rendita d'invalidità limitata nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA, in virtù del quale se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, per il futuro, d'ufficio o su richiesta; se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri, lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]), che, assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e dell'impugnazione: qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164), che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro implicitamente rilevato anche dalla SVA-GR, incompleta, visto che la documentazione medica agli atti si riferisce esclusivamente ai danni alla salute in seguito ad un infortunio e che non vi è alcuna indicazione in merito alle altre affezioni di cui il ricorrente era verosimilmente portatore già in precedenza, e considerato che nei rapporti relativi ai due ricoveri di gennaio-marzo 2010 è espressamente precisato che egli presentava una cirrosi epatica HCV in scompenso dal 2007 e che era stata programmata una visita per valutazione trapiantologica epatica, affezione che potrebbe essere stata la causa del decesso, che il collegio giudicante non può quindi trarre conclusioni precise e decisive dall'incarto in merito all'evoluzione del grado d'invalidità dell'assicurato (art. 49 PA), per cui il ricorso deve essere parzialmente accolto, nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, affinché proceda ad un -- 4 of 7 -C-849/2010 Pagina 5 complemento d'istruttoria richiedendo tutta la documentazione medica disponibile inerente allo stato di salute generale del ricorrente, comprese le cause del decesso, ed in particolare le cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri anteriori al 2010, che non sono prelevate spese processuali, di modo che l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 19 maggio 2010, è restituito al ricorrente, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]), -- 5 of 7 -C-849/2010 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'UAIE, affinché completi l'istruttoria conformemente ai considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 19 maggio 2010, è restituito al ricorrente.

3.

Si assegna al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, a carico dell'UAIE.

4.

Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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