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Entscheid

C-915/2013

Diritto alla rendita

22. Mai 2013Deutsch9 min

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 d... Assicurazione per l'invalidità (decisione del 19 dicembre 2012) Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

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Erwägungen

15.

maggio 2013, a fornire la prova della tempestività del suo ricorso con la produzione della ricevuta postale od una dichiarazione equivalente (doc. 11 TAF); con risposta del 17 maggio 2013 (doc. 12 TAF) l'interpellato non ha fornito notizie più chiare; giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF; sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia d'invalidità, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 60 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione; se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente; i termini non decorrono (…) dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi (art. 38 cpv. 1, 3 e 4 LPGA);

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C-915/2013 Pagina 4 in base all'art. 39 cpv. 1 le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; se la parte di rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2); giusta l'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

30.

giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. anche art. 24 cpv. 1 PA, cfr. anche sentenza del Tribunale federale 9C_137/2008 del 22 gennaio 2009); è chiaro come la decisione impugnata sia stata notificata al rappresentante del ricorrente il 29 dicembre 2012 (doc. 281) ed il termine ultimo per presentare il ricorso, tenendo conto delle norme surriferite, è il 1° febbraio 2013 (venerdì); nella specie, non può essere accolta la versione esposta dall'UAIE in quanto, come è emerso dall'indagine completiva (cfr. doc. TAF da 8 a 10) effettuata da questo Tribunale, il ricorso non è stato presentato l'11 febbraio 2013, ma prima; secondo giurisprudenza, se è ben vero come incomba all'autorità amministrativa di provare che la sua decisione è giunta al destinatario precisandone la data, il ricorrente, dal canto suo, è tenuto a fornire la prova che il ricorso è stato interposto in tempo utile; tuttavia, qualora un assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire diligentemente un incarto, non versi una busta ad atti, l'opponente non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività (DTF 124 V 372 consid. 3); l'Ufficio AI del Cantone Ticino non è più in possesso della busta originale (doc. 10 TAF); esiste solo la fotocopia della busta ove la data non è per così dire perfettamente leggibile; tornando comunque al principio iniziale di come incomba all'interessato di provare la tempestività del suo ricorso, l'interessato, interpellato da questo Tribunale, non è stato in grado di fornire la prova del deposito tempestivo ricorso, la sua risposta del 17 maggio 2013 non essendo concludente; egli non ha dunque fornito alcuna prova che il gravame sia stato presentato al più tardi il 1° febbraio 2013;

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C-915/2013 Pagina 5 in capo al ricorrente, non sarebbe stato difficile per lui esibire la ricevuta di spedizione della raccomandata oppure, in caso di perdita, far eseguire dall'Ufficio postale ricevente una dichiarazione (o duplicata) di avvenuta spedizione; ora, da un esame attento della fotocopia della busta di spedizione del ricorso si può dedurre che la data di spedizione è verosimilmente il 5 febbraio 2013 da Pallanza (martedì), ma con certezza si può escludere che il plico raccomandata sia stato spedito il primo febbraio 2013, ultimo giorno utile per presentare il ricorso; per le ragioni sopra esposte, è sufficiente escludere che il plico non è stato spedito il 1° febbraio 2013, ma successivamente, il mese e l'anno essendo chiarissimi; per il resto, i dati ufficiali (attestazione della Posta svizzera, doc. 10 TAF) confermano che la raccomandata è partita dalla frontiera il 7 febbraio 2013 ed è stata ricevuta dall'Ufficio AI ticinese l'11 febbraio successivo, il quale ha poi provveduto a spedire il tutto all'Ufficio AI competente (UAIE) e questi, a sua volta, al Tribunale amministrativo federale; visto quanto precede, il giudice non può che constatare che il ricorso è stato depositato tardivamente ed è pertanto irricevibile; giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili;

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C-915/2013 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

C-915/2013 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. xxx; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata) Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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