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Entscheid

CH_VB_018_JAAC-61-76--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.05.1997 JAAC 61.76

26. Mai 1997Deutsch14 min

Source admin.ch

Erwägungen

16.

dicembre 1994 sugli acquisti pubblici [LAPub], RS 172.056.1). D. Con decisione del 9 ottobre 1996, l’UFT (Divisione della pianificazione) ha rigettato la candidatura del C. sulla scorta delle seguenti motivazioni: - buona valutazione per i settori pianificazione dei trasporti, costruzione di gallerie e pianificazione del territorio e del paesaggio; - valutazione insufficiente per i settori ambiente e redditività; - scarsa partecipazione di ditte con particolari conoscenze delle esigenze specifiche della Svizzera. E. Contro questa decisione insorge, con tempestivo ricorso, il C. postulando in via cautelare il conferimento dell’effetto sospensivo, concesso da questa Commissione con decisione incidentale del 29 novembre 1996 e, in via principale, l’accoglimento del gravame. Nel merito, il ricorrente fa osservare, alla luce delle referenze delle ditte componenti il C., di essere perfettamente in grado di eseguire lo studio richiesto. F. In sede di risposta l’UFT rileva che, in base all’art. 15 cpv. 4 LAPub, al fine della gara d’appalto vera e propria sono stati ritenuti unicamente i candidati qualificatisi ai primi quattro posti della graduatoria allestita dal committente in conformità ai criteri di idoneità fissati dal bando di concorso. Il ricorrente, pur disponendo in linea di massima delle conoscenze specifiche necessarie per lo svolgimento del previsto studio di pianificazione, si è qualificato al sesto posto tra le dieci domande di partecipazione ricevute. In merito alle referenze dei membri del C., l’UFT evidenzia che la parte dello studio relativa alla pianificazione dei trasporti e alla redditività, è assegnata a ditte italiane le quali non possono vantare una particolare conoscenza delle condizioni specifiche svizzere. Questa carenza, secondo il giudizio del committente, non può essere compensata dalle altre imprese facenti parte del C. stesso. G. In sede di replica, il ricorrente rileva che il committente ha arbitrariamente limitato la partecipazione al concorso a soli quattro candidati. Nella sostanza evidenzia, ancora una volta, l’idoneità del C. ad eseguire lo studio di pianificazione. In particolare, esso rileva che gli studi ambientali saranno 3 -- 3 of 7 -affidati alla società F., in collaborazione con la società E., Locarno; la direzione del gruppo è assunta dallo studio P., che vanta una notevole esperienza in Svizzera. H. In sede di duplica, l’UFT osserva che la limitazione del numero di candidati invitati a presentare l’offerta è dettata dall’urgenza di giungere ad una rapida aggiudicazione della commessa, e ciò entro fine anno 1996. La limitazione del numero dei candidati è d’altronde perfettamente compatibile con le esigenze poste dall’art. 15 cpv. 4 LAPub. Per il resto, l’UFT si riconferma nelle considerazioni espresse in sede di risposta. I. In occasione del pubblico dibattimento, tenutosi il 2 maggio 1997, le parti hanno riconfermato le conclusioni dei loro allegati scritti. L’UFT ha inoltre precisato che il credito di Fr. 100 000.- previsto nel bilancio 1996 relativo alla prima parte dello studio, ha potuto essere riportato nel bilancio 1997 a seguito della decisione incidentale del 29 novembre 1996. Considerato in diritto:

1.

La Commissione federale di ricorso in materia di acquisiti pubblici (in seguito: Commissione di ricorso) è competente per statuire nel merito del ricorso giusta il combinato dei disposti art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 6 cpv. 1 lett. b e art. 27 cpv. 1 LAPub. La scelta dei partecipanti nell’ambito di una procedura selettiva è motivo di ricorso da parte del candidato escluso. La legittimazione a ricorrere del C., destinatario della decisione impugnata, non è pertanto contestata (art. 29 cpv. 1 lett. c LAPub). Ai sensi dell’art. 31 LAPub in relazione con l’art. 49 della legge federale del 29 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Non può invece addurre il motivo dell’inadeguatezza.

2.

Nell’ambito della legge federale sugli acquisti pubblici il committente può, in linea di massima, scegliere liberamente tra due tipi di procedura: quella libera (art. 14 LAPub) e quella selettiva (art. 15 LAPub). Tra le due formalità di messa a concorso non vige nessuna particolare gerarchia (Messaggio concernente i necessari adattamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-Uruguay-Round [Messaggio GATT 2], FF 1994 IV 1159, commento ad art. 13-16 del progetto di legge federale sugli acquisti pubblici; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechtsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, N. 179, pag. 56; Nicolas Michel, Principes et procédures d’adjudication, paragrafo B, N. 2, pag. 114, Droit des marchés publics: Les nouveautés en pratique, Journées d’information 20/21 giugno 1996, pubblicato nell’ambito dei «Séminaires pour le droit de la construction de l’Université de Fribourg»). 3.a. Nel contesto che ci occupa l’UFT ha optato per la procedura selettiva. Questa forma di messa in appalto è sostanzialmente caratterizzata da due fasi ben distinte (Galli/Lehmann/Rechsteiner, N. 153, pag. 48 seg.). Nella prima, gli offerenti interessati presentano la loro domanda di partecipazione e il committente ne verifica l’idoneità finanziaria, economica e tecnica sulla scorta dei criteri formulati nel bando di concorso (Messaggio citato, commento agli art. 13-16, pag. 1159). Nella seconda il committente, verificatane l’idoneità, 4 -- 4 of 7 -invita i concorrenti prequalificati a formulare la loro offerta ed aggiudica poi la commessa (art. 15 LAPub e art. 12 dell’O dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici [OAPub], RS 172.056.11). b. Come risulta dal rapporto allestito dall’UFT in data 19 settembre 1996, tutti i dieci candidati che hanno presentato la loro domanda di partecipazione sono di principio idonei a svolgere lo studio in oggetto, fatto questo che l’UFT non ha mai contestato. Occorre pertanto unicamente esaminare se, e a quali condizioni, il committente avrebbe potuto limitare il numero dei partecipanti alla fase successiva. c. Nella procedura selettiva, di principio tutti i candidati idonei giusta gli art. 9 o 10 LAPub, dovrebbero venir invitati alla fase successiva (art. 15 cpv. 3 LAPub). È vero che l’art. 15 cpv. 4 LAPub permette al committente di limitare il numero dei candidati invitati ad inoltrare l’offerta, ma unicamente nell’ipotesi in cui altrimenti l’aggiudicazione non può essere realizzata efficacemente. Una concorrenza efficace dev’essere tuttavia garantita (art. 15 cpv. 4 LAPub). Nondimeno, come rettamente fatto osservare da diversi autori (Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., N. 154, pag. 49; Christian Bock, Das europäische Vergaberecht für Bauaufträge, unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf das schweizerische Submissionsrecht, Basilea 1993, N. 3 lett. b, pag. 288; Peter Gauch, Die Liberalisierung des öffentlichen Baumarktes und viele Fragen, pag. 9 seg.), il committente non è, di principio, libero di restringere il numero di candidati da invitare nella seconda fase, se questi rispondono ai requisiti posti dagli atti di concorso. Questa possibilità è giustificata unicamente se un’eccessiva schiera di candidati sia di ostacolo all’instaurarsi di una procedura di aggiudicazione efficace, tenuto in particolare conto della totalità degli interessi in causa e del principio della proporzionalità. Questa condizione si verifica ad esempio quando non esiste un corretto rapporto tra i costi legati alla procedura di valutazione e il valore della commessa (Philippe G. Nell, Principaux éléments de la loi fédérale sur les marchés publics pag. 85; Bock, op. cit., pag. 288). Una limitazione ingiustificata violerebbe in effetti il testo e lo spirito dell’art. X n. 1 dell’Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 609 e segg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., n. 154, pag. 49; Bock, op. cit., pag. 288; Nell, op. cit., n. 4.2, pag. 84-85; Droit des marchés publics: Les nouveautés en pratique, Journées d’information 20/21 giugno 1996, pubblicato nell’ambito dei «Séminaires pour le droit de la construction de l’Université de Fribourg»). Si ricorda inoltre che il committente deve selezionare in modo leale e non discriminatorio i candidati ammessi a partecipare alle procedure selettive (art. X n. 1 2a frase dell’Accordo GATT/OMC). d. Come rettamente fatto osservare da Christian Bock (op. cit., pag. 288, riferendosi in particolare alle direttive europee), la volontà di limitare il numero degli invitati alla seconda fase deve figurare nel bando di concorso. Per ottemperare al principio della trasparenza sancito dall’art. XII n. 2 lett. j Accordo GATT/OMC e ripreso poi dall’art. 1 cpv. 1 lett. a LAPub, il committente è infatti invitato ad indicare per ogni procedimento le sue modalità e condizioni, evidenziando le eventuali differenze rispetto alle procedure di gara basate sulla libera concorrenza. Ora, la riduzione del numero dei 5 -- 5 of 7 -partecipanti ad una procedura selettiva, seppur legalmente giustificata, è da ritenersi una limitazione al principio della libera concorrenza (art. 15 cpv. 4 LAPub). Questo fà si che il committente deve poterla giustificare già al momento dell’apertura della procedura d’appalto e far pertanto figurare nei documenti di gara il numero, o l’indicazione di una forbice, dei partecipanti che saranno ammessi alla presentazione dell’offerta. In assenza di questa indicazione, una riduzione a posteriori dovrebbe, di principio, essere esclusa. Essa potrebbe essere ammessa solo in casi del tutto eccezionali, ossia quando ci si trovasse confrontati con un numero spropositato di candidati idonei. Al proposito si cita, ad esempio, la direttiva CEE 92/50 sul coordinamento della procedura di aggiudicazione delle commesse di servizio del 18 giugno 1992 (art. 27 cpv. 2) che fissa un numero massimo di 20 invitati. e. Dai documenti di concorso allegati all’incarto non risulta la volontà del committente di voler restringere a soli quattro candidati la possibilità di presentare l’offerta definitiva. In particolare, né l’avviso di concorso apparso sul FUSC n. 154-4791 del 12 agosto 1996, né le «Condizioni per i candidati della fase C» fanno stato di questa limitazione. Nella fattispecie l’UFT giustifica la sua esigenza di limitare il numero degli invitati, adducendo l’esistenza di un’urgenza d’ordine temporale. Questa motivazione, peraltro già conosciuta al momento dell’allestimento degli atti di concorso, avrebbe semmai dovuto essere segnalata nel bando e non utilizzata a posteriori. Essa non regge comunque al cospetto dei requisiti posti dall’art. 15 cpv. 4 LAPub (cfr. Nell, op. cit., pag. 85; Bock, op. cit., pag. 288) ed è in urto pure con il principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a LAPub). Il committente deve infatti pianificare le proprie procedure in modo tale che le stesse possano svolgersi in modo corretto onde garantire al meglio l’istaurarsi di una concorrenza efficace. Si noti pure al proposito, la possibilità per il committente di ridurre, in caso d’urgenza, il termine per la presentazione delle offerte conformemente all’art. 19 cpv. 4 OAPub e all’art. XI n. 3 lett. c Accordo GATT/OMC. Nelle circostanze descritte, il ricorrente non poteva essere escluso dalla fase successiva e doveva pertanto essere invitato a presentare la sua offerta.

5.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito della causa, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 2 PA) e al ricorrente viene restituito d’ufficio l’anticipo spese versato. Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) e degli art. 3 e 4 della tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 9 novembre 1978 (RS 173.119.1), è riconosciuta al ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili. 6 -- 6 of 7 -Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.76 - Commissione federale di ricorso in materia di acquisiti pubblici, decisione del

26.

maggio 1997 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 003 596 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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