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Entscheid

CH_VB_999_JAAC-70-31--

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 20.09.2005 JAAC 70.31

20. September 2005Deutsch22 min

Source admin.ch

Erwägungen

4.

a.Giusta l’art. 12 LResp, in un procedimento per responsabilità non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato. Lo scopo di questa disposizione è di impedire che il cittadino possa nuovamente impugnare una decisione a lui sfavorevole, ma cresciuta in giudicato, ricorrendo a un procedimento ai sensi della LResp. Colui che ha impugnato una decisione sino all’ultima istanza senza successo o colui che non ha utilizzato i rimedi di diritto a sua disposizione o li ha 5 -- 5 of 10 -utilizzati non rispettando i termini o la forma richiesta, non può (nuovamente) contestare la legalità di tale decisione in un procedimento per responsabilità (DTF 126 I 147 consid. 2a, DTF 119 Ib 212 consid. 3c, con riferimenti). Ciò vale tuttavia unicamente quando le parti al precedente procedimento abbiano avuto la possibilità di impugnare la decisione contestata. Se invece il rimedio di diritto non è (più) atto a correggere la decisione contestata, ma soltanto a constatarne la non conformità al diritto applicabile, l’esame nell’ambito di un procedimento per responsabilità resta possibile (DTF 129 I 142 consid. 3.1). b. In particolare il DFF rimprovera alla ricorrente di non aver inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale per denegata giustizia (art. 97 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 OG), una volta venuta a conoscenza del dissequestro degli averi di Z. Infatti, a mente del DFF, il Tribunale federale avrebbe, in caso di ammissione del ricorso, intimato all’UFG di emanare una decisione formale nei confronti di X., la quale avrebbe poi potuto impugnarla. Secondo una interpretazione letterale e teleologica dell’art. 12 LResp, tale norma presuppone l’esistenza di una decisione, contro la quale è data la possibilità di ricorrere e non contempla il caso in cui una decisione non è stata resa. Inoltre, l’inoltro di un ricorso di diritto amministrativo per denegata giustizia non avrebbe impedito la crescita in giudicato della decisione del 22 aprile 2003 e la conseguente restituzione allo Stato tedesco dei beni sequestrati. Pertanto l’art. 12 LResp non può essere invocato per il fatto che la ricorrente abbia omesso di ricorrere per denegata giustizia. c. Visto che nella fattispecie la X. non era parte alla procedura di assistenza giudiziaria nei confronti di Z. (vedi pure consid. 5c della presente decisione), essa non poteva impugnare la decisione del 22 aprile 2003, contrariamente a quanto sembra sostenere il DFF, né tanto meno avrebbe potuto farlo al momento in cui ne è venuta a conoscenza. Pertanto, ritenuto che l’art. 12 LResp non trova applicazione nella fattispecie, la CRR deve esaminare, se vi siano atti od omissioni dell’autorità federale tali da comportare una responsabilità della Confederazione.

5.

a.Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LResp la Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. L’atto illecito presuppone la violazione di un bene giuridicamente protetto, sia che si tratti della violazione di un diritto assoluto della parte lesa («Erfolgsunrecht»), oppure di un mero danno patrimoniale causato mediante violazione di una norma di diritto, il cui scopo consiste nel proteggere da tale tipo di danno («Verhaltensunrecht»; DTF 123 II 581 consid. 4c con rinvii; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2a ed., Berna 2001, pag. 188). La violazione può consistere sia nell’esecuzione che nell’omissione di un atto giuridico. Se l’obbligo al risarcimento del danno deriva da un’omissione, per fondare l’illiceità deve esistere il dovere di agire (DTF 123 II 583 consid. 4d segg.). Va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una qualsiasi violazione di un dovere di servizio non equivale a un atto illecito che provoca una responsabilità; ciò è il caso unicamente quando è violato un dovere di servizio essenziale all’esercizio del potere di una carica pubblica (cfr. decisione non pubblicata del Tribunale federale del 3 luglio 2003, nella causa L. [2C.4/2000], consid. 5; DTF 123 II 582 consid. 4d/dd; DTF 118 Ib 163, con i rinvii citati). 6 -- 6 of 10 -Infine deve esistere un rapporto di causalità tra l’atto e il danno. Di regola non è necessario che vi sia una colpa. La legge istituisce a carico della Confederazione una responsabilità causale e primaria esclusiva (decisione della CRR del 18 dicembre 2002, pubblicata in GAAC 67.64 consid. 2a; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol II, pag. 795 seg.; Jost Gross, Staats- und Beamtenhaftung, in: Peter Münch/Thomas Geiser [ed.], Schaden - Haftung - Versicherung, Basilea, Ginevra, Monaco 1999, pag. 101 seg. n. 3.18). Secondo la giurisprudenza è pertanto sufficiente che la ricorrente stabilisca l’illegalità o l’illiceità, il danno e il rapporto di causalità tra i primi due elementi (DTF 106 Ib 361 consid. 2b). b. La ricorrente rimprovera in particolare all’UFG di non aver evaso l’istanza del 16 aprile 2003, commettendo un diniego di giustizia, e di aver deciso la restituzione dei beni sequestrati senza avvisarla, impedendole così di esercitare i propri diritti conferitegli dalla AIMP e causandole un danno corrispondente al mancato incasso del residuo sulla fattura del mese di giugno 2000.

I doveri la cui violazione potrebbe comportare l’illiceità ai sensi dell’art.

3.

cpv. 1 LResp devono essere ricercati nella AIMP. La AIMP disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente anche l’assistenza per un procedimento penale all’estero (art. 1 cpv. 1 lett. b AIMP). Lo scopo della legge è quello di facilitare il perseguimento di autori di atti penalmente rilevanti anche nel caso in cui siano implicati più stati, mettendo a disposizione delle autorità inquirenti uno strumento efficace per sormontare l’ostacolo della sovranità nazionale e poter combattere il crimine internazionale. c. Sono parti alla procedura di assistenza secondo la AIMP, le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione (art. 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA], RS 172.021; Robert Zimmermann, La coopération internationale en matière pénale, Berna 1999, pag. 112). Sono in particolare direttamente toccati dalla procedura estera la persona penalmente perseguita nella procedura estera, la persona estradata o da estradare, il detenuto, la persona condannata oggetto di una domanda di esecuzione della decisione. Sono invece toccati indirettamente le persone fisiche o morali che non sono perseguite all’estero, ma la cui collaborazione è richiesta poiché detengono documenti, mezzi di prova o informazioni (ad esempio testimoni o periti), o ancora il danneggiato e l’acquirente in buona fede (art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP; Zimmermann, op. cit., pag. 112 segg.). Salvo eccezioni, le persone toccate indirettamente dalla procedura non hanno diritto di ricorso ai sensi dell’art. 103 lett. a OG (Zimmermann, op. cit., pag. 114). Pertanto a giusta ragione la ricorrente, quale mera creditrice della società di cui Z. era amministratore unico, non è stata coinvolta nella procedura di assistenza giudiziaria conclusasi con decisione del 22 aprile 2003. d. Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati, su richiesta all’autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione, agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d’assistenza 7 -- 7 of 10 -giudiziaria (art. 74a cpv. 1 AIMP). La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all’estero (cpv. 4 lett. c). Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il cpv. 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all’avente diritto solo se la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un’autorità giudiziaria svizzera (cpv. 5 lett. b). Come giustamente osservato dal DFF nella sua decisione del 19 gennaio 2005, il Tribunale federale ha chiaramente statuito che possono essere opposti alla restituzione soltanto dei diritti reali e non mere pretese creditorie, anche se a loro garanzia sia stato ottenuto un sequestro in Svizzera (DTF 123 II 612 consid. 6b). Questa interpretazione corrisponde peraltro all’interpretazione dell’art. 59 cifra 1 cpv. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) sulla confisca penale, alla quale si possono opporre solo i titolari di un diritto reale (DTF 123 II 613 consid. 6b/bb). Scopo della restituzione allo stato richiedente giusta l’art. 74a AIMP, così come quello della confisca giusta l’art. 59 CP, è di privare l’autore di un reato del provento di cui ha beneficiato in ragione dell’atto punibile da lui perpetrato (Laurent Moreillon, Entraide internationale en matière pénale, Basilea, Ginevra, Monaco 2004, pag. 347). Pertanto visto che la ricorrente, quale mera creditrice, non disponeva di un diritto reale protetto dalla norma in questione, essa non può essere considerata un acquirente in buona fede ai sensi dell’art. 74a cpv. 4 lett. c AIMP. Un ordine di bonifico, giuridicamente considerato un assegno, non crea un diritto reale, a guisa di un diritto di pegno, a favore dell’assegnatario, né può essere parificato a un diritto reale, bensì conferisce unicamente un credito di natura obbligatoria. Ad ogni modo, nel caso concreto, il sequestro degli averi in conto era comunque antecedente all’ordine di bonifico invocato dalla ricorrente. Contrariamente a quanto asserito da quest’ultima nei suoi allegati, ossia che l’ordine di bonifico per il pagamento della fattura a suo favore fosse stato emesso «in tempi non sospetti», «prima del blocco dei conti presso la Bank di D. di pertinenza della Y.», «sin dal giorno del sequestro (20/25 giugno 2000)», risulta dalla fotocopia del verbale di interrogatorio di Z. del 1° febbraio 2001 e dal brevetto dell’avvocato W., prodotti dalla ricorrente, che al momento in cui Z. si recò in banca per ordinare il pagamento, gli fu comunicato che il conto era bloccato. In effetti, si evince dagli atti che il sequestro è stato ordinato il 23 giugno 2000, mentre la fattura di cui la ricorrente chiede il pagamento è del

26.

giugno 2000. Pur ammettendo che la fattura fu inviata per fax e che Z. si fosse recato in banca il giorno successivo, è manifestamente appurato che a quel momento il sequestro era già stato effettuato. Ne discende che l’ordine di bonifico invocato dalla ricorrente non poteva avere la precedenza sulla richiesta di restituzione dello Stato tedesco, essendo posteriore al sequestro. 8 -- 8 of 10 -In questo contesto non nuoce peraltro osservare che Z. ha dato il proprio consenso irrevocabile alla consegna degli averi sequestrati all’autorità rogante ai sensi dell’art. 80c AIMP. e. Alla luce delle motivazioni sopra esposte l’istanza del 16 aprile 2003 della ricorrente era manifestamente infondata ed essa non poteva ottenere riscontro positivo, sia che fosse pervenuta il 22 aprile 2003 come sostiene la ricorrente, sia che fosse pervenuta il 23 aprile 2003, come sostiene il DFF, né la ricorrente avrebbe potuto far valere in altro modo le proprie pretese. Pertanto il fatto che l’UFG non abbia preso una decisione formale sull’istanza della ricorrente non è all’origine del preteso danno subito dalla ricorrente, mancando il nesso di causalità. Alla luce di quanto precede la questione a sapere se l’UFG doveva comunque decidere formalmente sull’istanza è superata dai fatti e può essere lasciata aperta. Considerata l’inesistenza di un atto od omissione illeciti da parte dell’autorità federale nonché la mancanza di un nesso di causalità tra le pretese omissioni e il danno vantato, l’esame delle altre condizioni, in particolare del danno, diventa superflua.

6.

(Mezzi di prova)

7.

(Reiezione del ricorso) 9

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 70.31 - Estratto della decisione CRR 2005-002 della Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato del 20 settembre 2005 nella causa X. SA In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2006 Année Anno Band 70 Volume Volume Seite --Page Pagina Ref. No 150 007 283 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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