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Entscheid

D-10/2020

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

9. Januar 2020Deutsch16 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 23 dicembre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

17.

par. 1 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che in casu il ricorrente non ha però dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, inoltre, egli non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Corazia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che da ultimo, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia, che, ad ogni modo, apparterrà se del caso all'insorgente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, -- 7 of 10 -D-10/2020 Pagina 8 che del resto, l’interessato non ha preteso soffrire di problematiche mediche implicanti un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che infine si rammenti come la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disponga di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare se l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM abbia fatto uso di tale potere d’apprezzamento secondo criteri oggettivi e trasparenti, che anche con riferimento a ciò, nella presente fattispecie non traspaiono elementi tali da ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è tenuta a riprendere in carico l’insorgente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Croazia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), -- 8 of 10 -D-10/2020 Pagina 9 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia confermata previa revoca delle misure cautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 dal Tribunale, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-10/2020 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le misure supercautelari pronunciate il 3 gennaio 2020 sono revocate.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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