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Entscheid

D-1038/2018

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

5. März 2018Deutsch20 min

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accor... Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 12 febbraio 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

10.2

e relativi riferimenti, WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 11.148 pag. 567 seg.), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che non essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato all’interessato, il principio di non respingimento contemplato all’art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile, che inoltre, non sussisterebbero indizi per ritenere un rischio per il richiedente di essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU, che né la situazione politica attuale in Moldavia, né altri motivi individuali si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento, che in Moldavia avrebbe una rete famigliare che potrebbe sostenerlo, che inoltre la SEM rileva che il ricorrente è giovane e dispone di una buona istruzione e di una consolidata esperienza professionale come (…), che dipoi, il richiedente avrebbe la possibilità di farsi raggiungere in Moldavia dalla moglie e dai figli, che infine i problemi di salute dichiarati dal ricorrente, in particolare (…), non costituirebbero un ostacolo al suo rientro nel suo Paese d’origine, poiché nel precedente Stato vi sarebbero le strutture sanitarie adeguate per il trattamento di tale affezione, che giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato -- 9 of 13 -D-1038/2018 Pagina 10 d’origine o di provenienza verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4), che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni, che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10), che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che nel caso di specie, ritenuto quanto evidenziato sopra, non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio («real risk») per l’insorgente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Conv. tortura (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06), essendo tra l’altro la Moldova firmataria delle predette Convenzioni; che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, -- 10 of 13 -D-1038/2018 Pagina 11 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Moldova non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che oltretutto, il Consiglio federale ha inserito la Moldova (esclusa la Transnistria) nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che quo alla situazione personale dell’insorgente, va rilevato che egli è ancora relativamente giovane e dispone di una solida formazione scolastica superiore nonché di una vasta esperienza professionale sia nel settore (…) sia quale (…) (cfr. verbale 1, pag. 4); che per quanto attiene alle relazioni sociali in patria, il ricorrente dispone di una rete sociale soddisfacente sulla quale poter contare per costruire nuovamente una base esistenziale, ritenuto che vi vivono la (…) e la (…) dell’insorgente (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3), che inoltre, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, la moglie ed i figli potranno richiedere il ricongiungimento con lo stesso in Moldova, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un’ammissione provvisoria senza che da un esame d’ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 10; verbale 2, D7 segg., pag. 3; cfr. anche DTAF 2009/2 consid. 9.3.2), che per le ragioni sopraindicate, l’esecuzione dell’allontanamento è nella fattispecie ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all’art. 44 LAsi), che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, -- 11 of 13 -D-1038/2018 Pagina 12 che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1038/2018 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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