Lexipedia

Entscheid

D-1041/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

16. März 2021Deutsch23 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 1 marzo 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

maggio 2020 (cfr. atto 9/1), che la SEM ha presentato alle autorità slovene competenti una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto 10/5), che il 25 febbraio 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto 23/2), che malgrado non fosse intenzione dell'insorgente depositare domanda d'asilo in Slovenia, egli non ha contestato la competenza formale di tale Paese (cfr. ricorso); che ad ogni modo il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) che, di conseguenza, la competenza della Slovenia è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 -- 5 of 12 -D-1041/2021 Pagina 6 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che nel caso in esame non vi è nulla che permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia; che in tal senso, dagli atti all’inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2), che dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di nonrespingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le -- 6 of 12 -D-1041/2021 Pagina 7 autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che occorre dunque nella fattispecie verificare se, come censurato dall'insorgente in sede ricorsuale, il suo trasferimento in Slovenia costituisca una violazione dell'art. 3 CEDU in ragione della sua situazione di vulnerabilità, in particolare dei suoi problemi medici, che a tal proposito va rilevato che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1, che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova concludenti circa lo stato di salute dell'insorgente, che si può pertanto partire dall'assunto che le problematiche in presenza fossero sufficientemente acclarate e che di principio non facessero ostacolo ad un suo trasferimento in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, che per il resto, v'è da rammentare che di principio le autorità svizzere non sono tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2021/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6), che inoltre, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del

4.

settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consid. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2),

-- 7 of 12 --

D-1041/2021 Pagina 8 che in assenza di elementi concreti che lascino presupporre l'esistenza di altre patologie di una gravità tale da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, non è così bastevole limitarsi a sollevare la possibile necessità di un consulto psichiatrico per l'elaborazione di vissuti personali, per imporre ulteriori misure istruttorie, atteso che quand'anche confermata la necessità di una presa a carico, non si tratterebbe di una patologia che rientra nella casistica convenzionale, che ciò non di meno, una violazione dell'art. 3 CEDU può sussistere anche qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che ciò non risulta tuttavia essere il caso del ricorrente, che invero, egli segue una terapia medicamentosa con i farmaci Pregabalin 300mg (1-0-1) e Rivotril 2mg (1-0-1); che il farmaco Pregabalin è autorizzato e disponibile in Slovenia con il nome Pregabalin/Teva (cfr.< https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/2149549.PA1986_001_007.c7e256e5-24f0-4832-aeab357ba59813a5.000001Product%20Leaflet%20Approved.150724.pdf >, consultato il 12.03.2021); che anche il farmaco Rivotril è autorizzato con il medesimo nome in Slovenia (cfr. European Medicines Agency, List of nationally authorised medicinal products, 11.02.2016, < https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/clonazepam-list-nationally-authorised-medicinal-products-psusa/00000812/201506_en.pdf >, consultato il 12.03.2021); che di conseguenza egli potrà continuare la sua terapia anche in Slovenia, che l'insorgente potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci da cui è dipendente venendo trasferito con una riserva sufficiente, che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed un'eventuale presa a carico psichiatrica potrà avvenire pure in tale Paese, -- 8 of 12 -D-1041/2021 Pagina 9 che invero la Slovenia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità slovene dell'arrivo, dei problemi di salute e dei bisogni specifici dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente se del caso alle strutture adatte (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, -- 9 of 12 -D-1041/2021 Pagina 10 che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 10 of 12 -D-1041/2021 Pagina 11 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1041/2021 Pagina 8 che in assenza di elementi concreti che lascino presupporre l'esistenza di altre patologie di una gravità tale da risultare ostative al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, non è così bastevole limitarsi a sollevare la possibile necessità di un consulto psichiatrico per l'elaborazione di vissuti personali, per imporre ulteriori misure istruttorie, atteso che quand'anche confermata la necessità di una presa a carico, non si tratterebbe di una patologia che rientra nella casistica convenzionale, che ciò non di meno, una violazione dell'art. 3 CEDU può sussistere anche qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che ciò non risulta tuttavia essere il caso del ricorrente, che invero, egli segue una terapia medicamentosa con i farmaci Pregabalin 300mg (1-0-1) e Rivotril 2mg (1-0-1); che il farmaco Pregabalin è autorizzato e disponibile in Slovenia con il nome Pregabalin/Teva (cfr.< https://www.hpra.ie/img/uploaded/swedocuments/2149549.PA1986_001_007.c7e256e5-24f0-4832-aeab357ba59813a5.000001Product%20Leaflet%20Approved.150724.pdf >, consultato il 12.03.2021); che anche il farmaco Rivotril è autorizzato con il medesimo nome in Slovenia (cfr. European Medicines Agency, List of nationally authorised medicinal products, 11.02.2016, < https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/clonazepam-list-nationally-authorised-medicinal-products-psusa/00000812/201506_en.pdf >, consultato il 12.03.2021); che di conseguenza egli potrà continuare la sua terapia anche in Slovenia, che l'insorgente potrà dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci da cui è dipendente venendo trasferito con una riserva sufficiente, che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed un'eventuale presa a carico psichiatrica potrà avvenire pure in tale Paese, -- 8 of 12 -D-1041/2021 Pagina 9 che invero la Slovenia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità slovene dell'arrivo, dei problemi di salute e dei bisogni specifici dell'insorgente, così da permettere a tali autorità di indirizzare il ricorrente se del caso alle strutture adatte (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, -- 9 of 12 -D-1041/2021 Pagina 10 che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 10 of 12 -D-1041/2021 Pagina 11 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

-- 11 of 12 --

D-1041/2021 Pagina 12 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

-- 12 of 12 --