D-1057/2013
Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento
5. März 2013Deutsch12 min
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 febbraio 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte IV D-1057/2013 S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 3 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 febbraio 2013 / N [...].
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D-1057/2013 Pagina 2 Visto la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
Erwägungen
21.
gennaio 2013; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali di audizione del 28 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
13.
febbraio 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 21 febbraio 2013, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. B16/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso inoltrato dal ricorrente il 27 febbraio 2013 (data d'entrata:
28.
febbraio 2013; cfr. timbro del plico raccomandato); l'incarto originale dell'UFM, trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 1° marzo 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48.
cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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D-1057/2013 Pagina 3 che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, oltre ad una serie di dichiarazioni contraddittorie ed inverosimili, il ricorrente non ha saputo portare una giustificazione per la mancata produzione dei documenti; che, infatti, esso ha sostenuto che i propri documenti sarebbero stati trattenuti dal passatore (cfr. verbale 1, pag. 5-6); che, in merito agli sforzi intrapresi per ottenere dei documenti, ha inizialmente affermato di non avere potuto fare nulla a causa della condanna che avrebbe subito in Marocco (cfr. verbale 1, pag. 6); che, nel corso della seconda audizione, ha invece sostenuto di avere dichiarato che avrebbe contattato la sua famiglia ma unicamente dopo essere stato trasferito in un alloggio del Cantone; che, non essendo stato trasferito, non avrebbe contattato la famiglia in quanto privo di denaro (cfr. verbale 2, D10, pag. 2); che, tuttavia, potrebbe procurarsi dei documenti anche in due giorni; che, ancora, non avrebbe alcun problema a contattare una rappresentanza marocchina in Svizzera; che, infine, nessuno li avrebbe mai detto di procurarsi il passaporto o la carta d'identità (cfr. verbale 2, D12-21, pag. 3-4); che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente siano irrilevanti ai sensi dell'asilo; che, infatti, l'insorgente ha affermato di avere lasciato il proprio Paese per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 7, verbale 2, D40, pag. 6); che ha -- 3 of 7 -D-1057/2013 Pagina 4 aggiunto di essere stato condannato in Marocco per (...) (cfr. verbale 1, pag. 7, verbale 2, D68-92, pag. 10); che i motivi economici sono palesemente irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che anche l'asserita condanna, della quale tra l'altro non è stata fornita alcuna prova concreta, non è di per sé considerata una misura persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi, oltretutto ritenuto che il ricorrente sembra ammettere il proprio reato; che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata; che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e ss.); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28.
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16.
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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D-1057/2013 Pagina 5 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe; che il medesimo ha concluso le scuole elementari ed ha in seguito iniziato a svolgere vari lavori soprattutto nei cantieri e nei mercati (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria vivono i genitori quattro fratelli e due sorelle oltre a vari cugini e zii (cfr. verbale 1, pag. 5); che, pertanto, dispone di un'adeguata rete sociale in grado di sostenerlo nel suo reinserimento; che, quo al proprio problema di salute, occorre innanzitutto constatare che agli atti è già presente un certificato medico recente (25 febbraio 2013) in cui viene specificata diagnosi e trattamento in corso; che, il Tribunale non ritiene necessario un ulteriore certificato medico; che, pertanto, la richiesta di un congruo termine per la presentazione di certificato medico completo è respinta; che, inoltre, non vi è ragione di temere che in Marocco non possa godere delle cure mediche necessarie; che infatti lo stesso ricorrente ha affermato di avere seguito dei trattamenti medici nel Paese di origine (cfr. verbale 2, D102-105, pag. 11); che, se del caso, l'autore del gravame potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato in Patria (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi);
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D-1057/2013 Pagina 6 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
D-1057/2013 Pagina 6 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
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D-1057/2013 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di concessione di un congruo termine per la presentazione di un certificato medico completo è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
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