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Entscheid

D-1074/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

26. Februar 2024Deutsch14 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 febbraio 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

15.

novembre 2000 0.311.542): “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento; che lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l’espianto di organi”, che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell’art. 4 (“divieto di schiavitù e lavori forzati”) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDU), la Svizzera, quale Stato firmatario, è obbligata ad adottare le misure necessarie atte ad identificare le vittime; che, in tal senso, le autorità competenti in materia d’asilo sono obbligate ad indagare in merito alle informazioni, le quali indicano che la persona potrebbe essere vittima di tratta di esseri umani, anche se essa non dichiara esplicitamente, di esserne vittima o anche se nelle sue allegazioni vi sono alcuni punti che appaiono essere inverosimili; che, segnatamente, nelle procedure Dublino, risulta maggiormente difficile il riconoscimento e l’identificazione di vittime di tratta di esseri umani; che, infine, solamente poche vittime richiamano l’attenzione sulla loro situazione di propria iniziativa o addirittura si identificano come vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2; D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1; E-6729/2016 del 10 aprile 2017 consid. 7.4.1), -- 5 of 9 -D-1074/2024 Pagina 6 che, nel caso di specie, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato impiegato, quale lavoratore, e costretto, in ragione della propria condizione di vulnerabilità (quale immigrato illegale) a fornire la propria forza lavoro senza avere la possibilità di determinarsi liberamente; che, d’altronde, al ricorrente non è stata diagnosticata alcuna problematica medico-psichiatrica (cfr. atto SEM n. 24/1) la quale potrebbe, secondo quanto da lui asserito, giustificare l’assenza di dettagli in merito a quanto da lui vissuto; che, inoltre, spettava al ricorrente, in virtù del proprio obbligo di collaborazione (art. 8 cpv. 1 lett. f LAsi) – del quale egli è stato informato in sede di colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/3) – sottoporsi ad eventuali esami medici che avrebbero permesso di rendere verosimili tali sue allegazioni, che, di conseguenza, l’autorità inferiore ha accertato i fatti in maniera esatta e completa e non ha violato il diritto internazionale ritenendo inapplicabile la Conv. tratta; che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che, in secondo luogo, il ricorrente ritiene che la SEM avrebbe dovuto ottenere, alla luce della propria instabilità psicologica, delle garanzie sufficienti relative alla sua concreta ripresa in carico (cfr. ricorso del 19 febbraio 2024, pag. 7); che, non avendolo fatto, essa sarebbe incorsa in una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), che nell’ambito della procedura di prima istanza, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che per permettere la determinazione dello Stato membro competente, gli Stati membri Dublino sono tenuti a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che la domanda di ripresa in carico può essere condizionata a garanzie di accoglienza in presenza di richiedenti asilo particolarmente vulnerabili, quali i minorenni (cfr. sentenza della Grande camera della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §122); che, in assenza di tali garanzie individuali, vi sarebbe un rischio di violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura), -- 6 of 9 -D-1074/2024 Pagina 7 che, nel caso di specie, l’autorità inferiore ha correttamente posto la domanda di ripresa a carico, esulando dalla richiesta di garanzie specifiche, in ragione della maggiore età dell’interessato, che non lo pone quale persona necessitante una specifica protezione; che dall’incarto non si evincono inoltre documenti medici che attesterebbero l’esistenza di malattie psichiche tali da renderlo una persona particolarmente vulnerabile (cfr. atto SEM n. 24/1), che, nonostante il ricorrente non si prevalga di tale norma nel proprio gravame, il Tribunale rileva, a titolo abbondanziale, che i presunti maltrattamenti che avrebbero subito in Austria (cfr. atti SEM n. 16/3) non permettono, secondo la giurisprudenza, di concludere all’esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a frase RD IIII (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale F-5431/2023 del 12 ottobre 2023), che il ricorrente ha, infine, dichiarato di stare bene sia fisicamente che mentalmente; che egli non presenta dunque problemi di salute che si opporrebbero al suo trasferimento in Austria (artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1; RS 142.311), che l’autorità inferiore ha dunque, a giusto titolo, deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) ritenendo l’Austria competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale sulla base degli artt. 18 par. 1 lett. b e 20 par. 5 RD III, che, per questi motivi, il ricorso del 19 febbraio 2024 dev’essere respinto, che avendo statuito nel merito del medesimo, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21.

febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

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D-1074/2024 Pagina 8 che la presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

D-1074/2024 Pagina 8 che la presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); la pronuncia è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1074/2024 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

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