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Entscheid

D-1138/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

29. Februar 2024Deutsch21 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 20 febbraio 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:27:tt_reg');

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Erwägungen

6.

febbraio 2024, la SEM ha quindi chiesto alle autorità croate, nel termine fissato dall’art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III; che con l’accettazione del 19 febbraio 2024, la Croazia, nel rispetto del termine di due settimane previsto all’art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la propria competenza per la ripresa in carico del ricorrente, che, di conseguenza, la Croazia è di principio competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale del ricorrente ed è tenuta, a tal proposito, a riprenderlo in carico, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che sussistano fondati motivi di ritenere che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III; che, in particolare, egli allega di essere stato maltrattato dalla polizia croata e di aver passato la notte, senza avere a disposizione del cibo, in un posto di polizia (cfr. atto SEM n. 18/2), -- 5 of 10 -D-1138/2024 Pagina 6 che, giusta l’art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, secondo la giurisprudenza, il sistema d’accoglienza croato non presenta di principio carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), nonostante lo scrivente Tribunale abbia riconosciuto la commissione, da parte di agenti della polizia, di violenze eccessive contro i richiedenti l’asilo (cfr. consid. 9.3.2); che, a tal riguardo, va ricordato che la Croazia è firmataria della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDU), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del

31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni; che, pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale); che occorre rinunciare ad un trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che lo Stato membro non rispetti le norme di cui sopra (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), -- 6 of 10 -D-1138/2024 Pagina 7 che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla domanda di protezione internazionale; che le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate; che per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 6.2.2), precisando che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate; che, ad ogni modo, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta, che, pertanto, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, avendo motivato sufficientemente la propria decisione e accertato i fatti in modo esatto e completo, le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 Cost.; RS 101) e all’accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) devono essere respinte (cfr. ricorso del 22 febbraio 2024, pag. 5 in fine e 6 ab initio), che il ricorrente sostiene, in ragione della propria situazione personale, che l’autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 ed entrare nel merito della sua domanda d’asilo, che, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, secondo l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”) ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è tenuta ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d’asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione viola una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1); che può, inoltre, ammettere tale competenza per dei motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM -- 7 of 10 -D-1138/2024 Pagina 8 dispone, tuttavia, di un potere di apprezzamento nell’applicazione di quest’ultima norma (art. 49 PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7), che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può comportare una violazione dell’art. 3 CEDU, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Croazia, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, §180193; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7), che, nel caso di specie, al ricorrente è stata diagnosticata un’ipoacusia bilaterale (cfr. atti SEM n. 3/1, 12/1, 15/2, 18/2, 25/2 e 27/2); che tale condizione medica non può essere considerata, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, di un’importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Croazia, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima; che, inoltre, dagli atti non si evincono indizi della presenza di problematiche psicosomatiche riconducibili alle violenze subite in Croazia; che, inoltre, le autorità croate verranno debitamente informate dell’esistenza delle problematiche mediche a lui diagnosticate (cfr. atto SEM n. 26/1), che l’applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è dunque giustificata; che non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l’autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), che, riepilogando, la SEM ha a giusto titolo rinunciato di entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia; che, in conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese processuali risultano essere prive d’oggetto, -- 8 of 10 -D-1138/2024 Pagina 9 che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento del deposito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, dev’essere respinta, che le spese processuali di CHF 750.–, le quali seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni; che, pertanto, si presume il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare la tutela del diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e la garanzia di una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale); che occorre rinunciare ad un trasferimento esclusivamente in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che lo Stato membro non rispetti le norme di cui sopra (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5), -- 6 of 10 -D-1138/2024 Pagina 7 che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla domanda di protezione internazionale; che le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate; che per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 6.2.2), precisando che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie croate; che, ad ogni modo, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta, che, pertanto, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che, avendo motivato sufficientemente la propria decisione e accertato i fatti in modo esatto e completo, le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 Cost.; RS 101) e all’accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) devono essere respinte (cfr. ricorso del 22 febbraio 2024, pag. 5 in fine e 6 ab initio), che il ricorrente sostiene, in ragione della propria situazione personale, che l’autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 ed entrare nel merito della sua domanda d’asilo, che, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, secondo l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”) ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III; che, come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è tenuta ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d’asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione viola una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1); che può, inoltre, ammettere tale competenza per dei motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità; che la SEM -- 7 of 10 -D-1138/2024 Pagina 8 dispone, tuttavia, di un potere di apprezzamento nell’applicazione di quest’ultima norma (art. 49 PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7), che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può comportare una violazione dell’art. 3 CEDU, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Croazia, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, §180193; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7), che, nel caso di specie, al ricorrente è stata diagnosticata un’ipoacusia bilaterale (cfr. atti SEM n. 3/1, 12/1, 15/2, 18/2, 25/2 e 27/2); che tale condizione medica non può essere considerata, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, di un’importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Croazia, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima; che, inoltre, dagli atti non si evincono indizi della presenza di problematiche psicosomatiche riconducibili alle violenze subite in Croazia; che, inoltre, le autorità croate verranno debitamente informate dell’esistenza delle problematiche mediche a lui diagnosticate (cfr. atto SEM n. 26/1), che l’applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è dunque giustificata; che non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l’autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), che, riepilogando, la SEM ha a giusto titolo rinunciato di entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia; che, in conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese processuali risultano essere prive d’oggetto, -- 8 of 10 -D-1138/2024 Pagina 9 che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento del deposito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, dev’essere respinta, che le spese processuali di CHF 750.–, le quali seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1138/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

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