Lexipedia

Entscheid

D-1217/2022

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

29. März 2022Deutsch17 min

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accor... Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 8 marzo 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513, 520); che inoltre, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-5573/2019 del 6 novembre 2019, D-6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016), -- 6 of 10 -D-1217/2022 Pagina 7 che in corso di procedura il ricorrente non ha apportato elementi concludenti che permettano di mettere in discussione detta presunzione; che in particolare, al di là di generiche asserzioni, egli non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine, che pertanto non si può partire dall’assunto che le autorità georgiane non siano in grado o volenterose di fornire al ricorrente protezione nei confronti di possibili atti pregiudizievoli, che conseguentemente, alla luce di quanto precede, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere -- 7 of 10 -D-1217/2022 Pagina 8 esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che ad eccezione delle tensioni in Abkhazia e Ossezia del sud – regioni secessioniste dalle quali il ricorrente non proviene – la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che del resto, l’esecuzione dell’allontanamento verso tale Paese è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; ch’egli ha quasi sempre risieduto nel Paese di provenienza, edificandovi una variegata esperienza lavorativa ed imprenditoriale, che perdipiù, ad eccezione di una vaga allegazione ricorsuale, egli non censura di essere afflitto da problemi di salute di una gravità tale da ostare all’esecuzione dell’allontanamento, che d’altronde, le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), che nella fattispecie in rassegna, dagli accertamenti medici più recenti, esperiti in Svizzera, emerge come il quadro anamnestico del ricorrente sia contraddistinto da numerose patologie; ch’egli soffrirebbe fra l’altro di una cardiopatia ipertensiva, di una gonalgia bilaterale, di un disturbo respiratorio ingenerato dalla probabile deviazione del setto nasale, d’insonnia, di un sospetto picco ipertensivo, di disturbi depressivi ricorrenti (F33.1 e F33.3) e schizofrenia paranoide (F20.08) con sintomatologia psicotica ed allucinazioni uditive e visive (cfr. atti SEM 12/3, 13/2, 32/2, 33/2, 34/2, 36/2, 39/2, 41/2, 43/2, 49/2 e 54/2); che per l’insieme di questi disturbi è stato predisposto dai medici curanti un trattamento farmacologico, che orbene, giova rammentare che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è notevolmente progredito, tanto da consentire il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-2122/2020 del 4 maggio 2020 consid. 9.3.2.1);

-- 8 of 10 --

D-1217/2022 Pagina 9 che inoltre, come rettamente osservato dall’autorità inferiore con il provvedimento impugnato, nel Paese in parola la maggior parte dei farmaci risulta disponibile (cfr. ibidem), che infine, non è inopportuno evidenziare che l’interessato potrà ovviare ad eventuali iniziali difficoltà nel reperire i farmaci prescrittigli venendo trasferito con una riserva sufficiente, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la sindacata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-1217/2022 Pagina 9 che inoltre, come rettamente osservato dall’autorità inferiore con il provvedimento impugnato, nel Paese in parola la maggior parte dei farmaci risulta disponibile (cfr. ibidem), che infine, non è inopportuno evidenziare che l’interessato potrà ovviare ad eventuali iniziali difficoltà nel reperire i farmaci prescrittigli venendo trasferito con una riserva sufficiente, che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente è ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la sindacata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

-- 9 of 10 --

D-1217/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

-- 10 of 10 --