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Entscheid

D-1256/2018

Asilo ed allontanamento

18. April 2018Deutsch7 min

Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo f... Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio 2018 / D-1101/2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:25:tt_reg');

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Erwägungen

124.

cpv. 1 lett. d LTF), la domanda di revisione va considerata ricevibile, che nei termini dell’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, il Tribunale è competente per statuire su di una domanda di revisione diretta nei confronti di una sua sentenza se l’istante dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3-13), che la revisione di una decisione formale può essere richiesta solamente per dei motivi riguardanti la decisione in quanto tale, ad esclusioni delle questioni di natura materiale (cfr. Giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1998 n°, pag. 51 e seg.), che nel caso in esame, l’interessato sostiene che il Tribunale, nella propria decisione d’inammissibilità del 27 febbraio 2018 (D-1101/2018) avrebbe omesso di prendere in considerazione la tempestiva trasmissione per telefax del gravame, che a sostegno di tale tesi, egli produce segnatamente un estratto del registro telefax del suo patrocinatore, dal quale si evince la trasmissione, in data 21 febbraio 2018, di un documento di 17 pagine indirizzato al numero del Tribunale, che tuttavia, dalle verifiche interne effettuate non risulta alcuna ricezione di suddetto invio da parte del Tribunale (cfr. risultanze processuali; segnatamente giornali e protocolli del telefax del Tribunale relativi al 21 febbraio 2018), -- 3 of 5 -D-1256/2018 Pagina 4 che ciò nonostante, le analisi effettuate non hanno permesso di chiarire con assoluta certezza a chi o cosa fosse imputabile il mancato successo della trasmissione, che in assenza della prova del contrario, vi è dunque luogo di considerare come avvenuta la consegna per telefax al 21 febbraio 2018, che inoltre, in casu il mezzo di prova prodotto avrebbe condotto il giudice a statuire diversamente se ne avesse avuto conoscenza nell’ambito della procedura principale (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale D-4529/2016 del 23 agosto 2016), che invero, gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi 2 e 3 PA (art. 108 cpv.

5 LAsi), che in definitiva, la domanda di revisione va accolta, la decisione del 27 febbraio 2018 va annullata e la procedura ricorsuale va riaperta, che visto l’esito della procedura non sono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA), che l’istante ha diritto a vedersi assegnare un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che in difetto di una nota particolareggiata l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 400.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 64 su rinvio dell’art. 68 cpv. 2 PA, art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

5 LAsi), che in definitiva, la domanda di revisione va accolta, la decisione del 27 febbraio 2018 va annullata e la procedura ricorsuale va riaperta, che visto l’esito della procedura non sono prelevate spese (art. 63 cpv. 2 PA), che l’istante ha diritto a vedersi assegnare un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che in difetto di una nota particolareggiata l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 400.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi; art. 64 su rinvio dell’art. 68 cpv. 2 PA, art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1256/2018 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La domanda di revisione è accolta.

2.

La sentenza del Tribunale D-1101/2018 del 27 febbraio 2018 è annullata.

3.

La procedura ricorsuale è riaperta ai ruoli D-2244/2018.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Il Tribunale verserà all’istante CHF 400.– a titolo di indennità per spese ripetibili.

6.

Questa sentenza è comunicata all’istante, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Hans Schürch Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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