D-1407/2013
Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) e allontanamento
22. März 2013Deutsch13 min
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte IV D-1407/2013 S e n t e n z a d e l 2 2 m a r z o 2 0 1 3 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 marzo 2013 / N [...].
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D-1407/2013 Pagina 2 Visto la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 18 ottobre 2009; la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
Erwägungen
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novembre 2009 che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, passata in giudicato in data 18 novembre 2009; la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 19 febbraio 2013; il verbale di audizione del 25 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1), nonché quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) di medesima data (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 15 marzo 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto B20/1); il ricorso inoltrato dal ricorrente il 15 marzo 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato); la copia dell'incarto parziale dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data 18 marzo 2013; l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 19 marzo 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, -- 2 of 8 -D-1407/2013 Pagina 3
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cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano nato a B._______ (Nigeria) e di avere vissuto a C._______ (Nigeria) dal 2000 all'ottobre del (...), data del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 3-5); che egli ha affermato di essere rimasto in Svizzera, una prima volta, dall'ottobre del 2009 sino all'aprile del 2010; che, a seguito della decisione negativa in materia di asilo, avrebbe raggiunto l'Italia dove sarebbe rimasto ininterrottamente sino al suo recente ritorno in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5); che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo rispetto a quelli già adotti nel corso della prima procedura di asilo (cfr. verbale 1, pag. 8); che, tuttavia, sarebbe tornato in Svizzera in quanto in Italia non avrebbe né un lavoro, né un futuro (cfr. verbale 1, pag. 8); che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha espressamente ribadito di non essere ritornato in Patria nel periodo intercorso tra la prima domanda di asilo e la domanda di asilo in oggetto; che, inoltre, i motivi per cui chiede asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda di asilo; che, infine, ha aggiunto che dovrebbe tornare nel Paese di origine il prossimo dicembre in quanto potrebbe esserci una riconciliazione a seguito di un incontro previsto per agosto 2013; che, nella decisione del 5 marzo 2013, l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la relativa esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, al-- 3 of 8 -D-1407/2013 Pagina 4 tresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a carico del richiedente; che, nel ricorso, il ricorrente sostiene di essere rientrato in Nigeria dopo la conclusione della prima procedura d'asilo e di avere riportato questa circostanza nel corso delle audizioni; che, tuttavia, egli non sarebbe in grado di spiegare perché l'evocato ritorno in Patria non risulti nei verbali; che, quo ai motivi di asilo, in Nigeria la polizia lo avrebbe cercato a causa dei problemi già fatti valere nel corso della prima domanda di'asilo; che, infine, la propria situazione personale sarebbe drammatica e la Nigeria sarebbe in costante peggioramento, di modo che il suo allontanamento non sarebbe esigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'esame nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 9 novembre 2009; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato in entrambe le audizioni di non essere rientrato nel suo Paese di origine tra la conclusione della prima domanda di asilo e l'attuale procedura, nonché di fare valere i medesimi motivi già invocati nel corso della prima procedura (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2); che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-- 4 of 8 -D-1407/2013 Pagina 5 sistenza; che, segnatamente, l'asserito ritorno in Patria è stato accennato unicamente nel ricorso; che, tuttavia, tale circostanza è in netto contrasto con quanto affermato nei verbali; che l'insorgente, apponendo la propria firma in calce ai verbali, ha confermato la veridicità dei medesimi e la loro fedefacenza alle dichiarazioni rilasciate; che, di conseguenza, l'evocato ritorno in Patria è inverosimile; che, alla luce di quanto espresso, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti); che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria; che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia -- 5 of 8 -D-1407/2013 Pagina 6 dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che il ricorrente è giovane e vanta un'elevata formazione scolastica essendo laureato in (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli ha esperienze professionali di venditore (cfr. ibidem); che, in considerazione dell'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni, vi è motivo di credere che l'insorgente disponga in Patria di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-- 6 of 8 -D-1407/2013 Pagina 7 se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia -- 5 of 8 -D-1407/2013 Pagina 6 dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile; che il ricorrente è giovane e vanta un'elevata formazione scolastica essendo laureato in (...) (cfr. verbale 1, pag. 4); che egli ha esperienze professionali di venditore (cfr. ibidem); che, in considerazione dell'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni, vi è motivo di credere che l'insorgente disponga in Patria di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-- 6 of 8 -D-1407/2013 Pagina 7 se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)
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D-1407/2013 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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Il ricorso è respinto.
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Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
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Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
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