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Entscheid

D-1467/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

22. März 2023Deutsch6 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 marzo 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

13.

marzo 2023); che la presunzione secondo cui la Francia agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dalla ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, -- 3 of 5 -D-1467/2023 Pagina 4 che, infatti, il trasferimento in Francia della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 12/2, 17/2, 26/2, 27/2, 34/2, 35/2, 36/2, 38/2, 40/2, 42/2, 42/2, 43/2, 48/2, 51/2 e 52/3), che, ad oggi e nonostante il tempo trascorso, dagli atti non risulta che sia stata sporta formalmente alcuna denuncia penale, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento delle spese processuali, risultano senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1467/2023 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

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