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Entscheid

D-1695/2018

Asilo ed allontanamento

5. November 2018Deutsch16 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

10.

aprile 2018 consid. 6.3),

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D-1695/2018 Pagina 7 che inoltre, qualora si dovesse ritenere veritiera la richiesta di informazioni sul suo conto da parte della sezione antiterrorismo a seguito dell'esplosione avvenuta il 10 ottobre 2015, contrariamente a quanto allegato dall'insorgente in sede ricorsuale, essa non dimostrerebbe minimamente l'intenzione delle autorità di arrestare l'interessato; che se così fosse stato, esse avrebbero avuto sicuramente l'occasione per fermarlo avendo egli lasciato Elbistan un anno dopo questo episodio; che al contrario, il fatto che siano state richieste informazioni sul suo conto un'unica volta – senza reagire ulteriormente (cfr. verbale 2, D78) – e per di più allo zio, dimostrerebbe, se del caso, che il ruolo da lui ricoperto (quale semplice partecipante alle attività organizzate dal partito) non sarebbe sufficiente per sospettarlo di azioni terroristiche, che infine, si rammenti quantomeno come nonostante le recente nefasta evoluzione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, -- 7 of 10 -D-1695/2018 Pagina 8 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che invero, un suo allontanamento in Turchia sarebbe inammissibile, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6), non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene da Elbistan, ovvero da un luogo non facente parte delle province summenzionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza D-1428/2018 del 18 aprile 2018 consid. 8.4.2, che riguarda un caso di allontanamento verso Elbistan), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, -- 8 of 10 -D-1695/2018 Pagina 9 che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1695/2018 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

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