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Entscheid

D-1710/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

23. April 2021Deutsch21 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 aprile 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

286.

consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che in casu, dagli atti all’inserto va avantutto osservato che la patrocinatrice dell’interessato, benché legittimata da una regolare procura − sottoscritta il 17 marzo 2021 (cfr. atto n. 12/1) − non sia stata prontamente informata del procedimento disciplinare avviato nei confronti del suo assistito, che vieppiù, ed in chiaro contrasto con i disposti dell’art. 26 cpv. 4 Ordinanza DFPG, l’autorità inferiore ha omesso di trasmettere alla legale la documentazione concernente la misura disciplinare predisposta; che è solamente una volta emanata la decisione finale del 7 aprile 2021 che la SEM – peraltro espressamente sollecitata in tal senso – le ha rimesso gli atti in parola, che orbene, in casu s’imponeva invero un agire maggiormente tempestivo tanto più se considerata la sensibilità della misura in questione e il ristretto termine di ricorso per impugnare la decisione finale sull’asilo; che oltretutto, nel caso in rassegna vi sarebbe da chiedersi se la classificazione dei rapporti d’avvenimento dei servizi di sicurezza quali “atti interni B” fosse giustificata, ritenuto che la decisione di attribuzione al Centro speciale riposa su di essi, perdipiù richiamandoli esplicitamente (cfr. atto n. 36/2), che sia quel che sia, alla luce delle carenze procedurali evidenziate sopra, lo scrivente Tribunale ravvisa in specie una violazione del diritto di essere sentito del richiedente, per il che si giustifica l’annullamento della decisione incidentale del 30 marzo 2021, -- 5 of 13 -D-1710/2021 Pagina 6 che chiarito tale aspetto, e fermo restando che l’annullamento di una decisione incidentale concernente misure disciplinari non pregiudica necessariamente la validità della decisione finale sull’asilo, occorre ora determinare se è a ragione che l’autorità di prima istanza non è entrata nel merito della domanda d’asilo di A._______ e ne ha pronunciato il trasferimento verso la Spagna, che in proposito, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un -- 6 of 13 -D-1710/2021 Pagina 7 trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che un confronto dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” ha permesso di appurare che l’insorgente ha depositato una domanda d’asilo a B._______ (Spagna) il (…) 2019 (cfr. atto n. 10/2); che nell’ambito del colloquio Dublino il richiedente ha confermato tale riscontro (cfr. atto 21/2), che il 24 marzo 2021 la SEM ha presentato alle omologhe autorità spagnole, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 13 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, che il 29 marzo 2021 tali autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione di tale norma (cfr. atto n. 32/2), che di conseguenza, la competenza della Spagna risulta di principio essere data, che la Spagna è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del -- 7 of 13 -D-1710/2021 Pagina 8 Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all’occorrenza, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Spagna sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), -- 8 of 13 -D-1710/2021 Pagina 9 che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch’egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che come detto, con l’impugnativa l’insorgente asserisce però che in assenza di un rapporto medico esaustivo e dettagliato, in specie non si disporrebbe di un quadro clinico sufficientemente chiaro, ciò che determinerebbe un accertamento incompleto dei fatti determinanti da parte dell’autorità inferiore, che orbene, v’è anzitutto da osservare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e visto quanto censurato in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l’insorgente sia effettivamente stato o meno esaustivo e corretto, e dall’altra se quest’ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, -- 9 of 13 -D-1710/2021 Pagina 10 che alla luce dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità competente deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base degli atti di cui all’inserto, al momento dell’emissione della sindacata decisione risultava infatti evidente che la situazione medica dell’insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che in primo luogo, per sua stessa ammissione, il ricorrente non era afflitto da patologie di sorta (cfr. atto n. 21/2), che il ricovero ospedaliero del (…) 2021 non permetteva altresì diversa valutazione nella misura in cui all’interessato è stata diagnosticata un’”alterazione stato di coscienza su simulazione: - concomitante assunzione alcolica, THC e benzodiazepine” (cfr. atto n. 24/2); che oltretutto, il paziente è stato dimesso il giorno stesso in buone condizioni generali, che infine, l’asserzione secondo la quale l’interessato si sarebbe visto rifiutare la necessaria assistenza sanitaria, si riduce ad una mera dichiarazione di parte, che su tali presupposti, nel caso in disamina non v’è pertanto ragione di chiarire ulteriormente lo stato valetudinario del ricorrente, che per il resto, come rettamente evidenziato dall’autorità inferiore, la Spagna dispone di infrastrutture mediche sufficienti (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-1602/2018 del 29 maggio 2018), ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che pertanto, l’insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale -- 10 of 13 -D-1710/2021 Pagina 11 sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna, che comunque, appartiene a quest’ultimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Spagna rimane competente dell’esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali ridotte, quantificate in CHF 500.– e che seguono la soccombenza, sono poste a carico del -- 11 of 13 -D-1710/2021 Pagina 12 ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che l’altra parte delle spese, andrebbe posta a carico dell’autorità resistente, che però ne è esente ex art. 63 cpv. 2 PA, che inoltre, ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1710/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

D-1710/2021 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione incidentale della SEM del 30 marzo 2021 è annullata.

2.

Per il resto il ricorso è respinto.

3.

Le spese processuali, di CHF 500.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Non sono attribuite indennità ripetibili.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

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