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Entscheid

D-176/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

16. Januar 2024Deutsch21 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 dicembre 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

31.

gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,

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D-176/2024 Pagina 9 che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che come a giusto titolo ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione impugnata, il Tribunale rileva anzitutto che all’occorrenza non risultano esservi degli elementi all’inserto che indichino che un rientro dell’interessato in Francia lo esporrebbe a dei trattamenti proibiti o sarebbe contrario segnatamente all’art. 3 CEDU, che del resto nel suo gravame l’interessato non si prevale a ragione di alcun rischio di violazione da parte della Francia in ordine a quanto sopra descritto, che per il resto, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia da parte delle autorità francesi, che in tal senso, dagli atti all’inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Francia esporrebbe effettivamente l’insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che, conseguentemente, visto tutto quanto precede, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, -- 9 of 13 -D-176/2024 Pagina 10 che giusta l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che per di più, egli non ha fornito qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Francia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che in proposito, occorre ancora rilevare come una decisione definitiva di rifiuto dell’asilo e di allontanamento verso il Paese d’origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento, e che apparterrà pertanto all’interessato, se del caso, di prevalersi delle vie di diritto previste dalla legislazione francese in vista di una riconsiderazione della sua domanda d’asilo, segnatamente se egli stima che esista attualmente un rischio di violazione del principio di non-respingimento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1654/2021 del 19 aprile 2021), che del resto agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l’insorgente non soffre di problemi medici tali da risultare ostativi al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, -- 10 of 13 -D-176/2024 Pagina 11 che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che infine, non risultano neppure esserci elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi); che in tali evenienze il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell’autorità inferiore, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) RD III, che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III, che, è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell’insorgente dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che le misure cautelari statuite dal Tribunale il 10 gennaio 2024 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria totale dell’insorgente è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), -- 11 of 13 -D-176/2024 Pagina 12 che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-176/2024 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

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