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Entscheid

D-1904/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

5. April 2024Deutsch8 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 marzo 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

30.

giugno 2022); che la presunzione secondo cui il Portogallo agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente; che, in particolare, non vi è ragione di ritenere che il Portogallo non rispetti il divieto di respingimento e che quindi le autorità allontanino l’insorgente in un Paese ove ella potrebbe subire dei trattamenti contrari agli obblighi convenzionali, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che, infatti, il trasferimento in Portogallo della ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 13/2, 15/2, 20/2, 23/2, 27/4, 34/3, 41/2, 43/2, 44/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/3, 53/2, 54/3, 57/2 e 63/2); che del resto è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti; che per quanto attiene il rischio di tratta di esseri umani secondaria, in quanto nell’allegato ricorsuale non è stato fornito alcun nuovo elemento concreto, si rimanda a quanto indicato dall’autorità inferiore nella propria decisione, che il Portogallo è pertanto tenuto a riprendere in carico la ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che essendo il ricorso privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, -- 4 of 6 -D-1904/2024 Pagina 5 che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-1904/2024 Pagina 6 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

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