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Entscheid

D-200/2022

Asilo ed allontanamento

19. Januar 2022Deutsch8 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 21 dicembre 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

1.

LAsi, è invero esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2767/2020 del 5 giugno 2020), che quanto occorso all’insorgente non è manifestamente riconducibile alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che per giunta la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che allo stato attuale degli atti e della giurisprudenza permette infine permettere di considerare che l’autorità resistente abbia ritenuto erroneamente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente (art. 83 cpv. 2-4 della LStrI), che né la situazione negli Stati Uniti, né tantomeno la situazione personale dell’insorgente risulta invero ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-4902/2021 del 23 novembre 2021, consid. 9 e seg.), che in particolare, le limitazioni di cui è stata oggetto la ricorrente hanno carattere protettivo e non costituiscono per principio una violazione dell’art.

3.

CEDU (cfr. decisione impugnata, sezione III, a cui si può rinviare), tanto più che sono emanazione delle autorità di uno stato di diritto,

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D-200/2022 Pagina 5 che anche a questo soggetto la decisione avversata non presta il fianco a critiche, di modo che, il ricorso può essere respinto, che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-200/2022 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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