Lexipedia

Entscheid

D-2131/2019

Ricongiungimento familiare (asilo)

1. Juli 2019Deutsch16 min

Ricongiungimento familiare (asilo); decisione dell... Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 29 marzo 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza di un diritto dei presunti figli a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. a titolo d’esempio: sentenze del Tribunale D-2012/2019 del 17 maggio 2019, D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6), che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata, -- 8 of 10 -D-2131/2019 Pagina 9 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

-- 9 of 10 --

D-2131/2019 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

-- 10 of 10 --