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Entscheid

D-2210/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

27. April 2023Deutsch30 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 aprile 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:32:tt_reg');

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Erwägungen

25.

gennaio 2023 consid. 4.4); che peraltro, l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che in proposito, anche prendendo in considerazione quanto espresso genericamente nel ricorso, il Tribunale non ritiene vi siano motivi per modificare la predetta giurisprudenza in merito al sistema d’accoglienza e di procedura d’asilo vigenti in Italia; che inoltre si rammenta al ricorrente, che la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-605/2023 del

9.

marzo 2023 consid. 5), che altresì, la comunicazione da parte delle autorità italiane del blocco dei trasferimenti Dublino, risulta essere un ostacolo all’allontanamento di

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D-2210/2023 Pagina 9 carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell’ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.), che peraltro il ricorrente, salvo degli asserti del tutto generici, non ha apportato alcun elemento concreto e fondato circa il fatto che egli non disporrà delle prestazioni materiali nonché delle cure mediche adeguate al suo stato di salute, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che tuttavia, secondo l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può inoltre ammettere tale responsabilità per dei “motivi umanitari”, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di riprenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, -- 9 of 13 -D-2210/2023 Pagina 10 che né agli atti, né nel ricorso, figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l’insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che circa lo stato di salute del ricorrente, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1), che nel caso di specie dagli atti si rileva che l’insorgente si sia sottoposto negli ultimi mesi ad alcuni interventi chirurgici volti a risolvere le sue problematiche ai reni; che in data (…) gennaio 2023 l’interessato è stato visitato al Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per sospetta colica renale (cfr. atto SEM n. 25/5) con prescrizione di Dafalgan e Novalgin; che in data (…) gennaio 2023 egli è stato nuovamente visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per 2 grandi calcoli renali, ma ha rifiutato la terapia antalgica proposta (cfr. atto SEM n. 26/2); che in data (…) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato per la nota colica renale su nefrolitiasi dx presso il Pronto Soccorso OBV Mendrisio ed è stato concordato un intervento chirurgico di posa di ESWL dx + posizionato di pigtail a dx con prescrizione alla dimissione di Dafalgan, Novalgin, Brufen e Pantozol (cfr. atto SEM n. 30/3); che in data (…) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per assunzione incongrua di medicamenti ed egli ha rifiutato il trattamento proposto (cfr. atto SEM n. 31/2); che in data (…) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per algie al testicolo destro ed è stato dimesso con prescrizione di Pantozol, Brufen e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 33/2); che in data (…) marzo 2023 durante la visita di controllo post-operatoria è stato concordato un intervento di RIRS per asportazione di eventuali frammenti litiasici residui (cfr. atto SEM n. 34/2); che quest’ultimo intervento è stato eseguito il (…) marzo 2023 con posizionamento di catetere uretrale Mono-J destro e Pielografia retrograda destra, con prescrizione alla dimissione di Dafalgan e Urocit (cfr. atto SEM 35/2); che dall’ultima visita urologica del (…) aprile 2023, i medici hanno constatato che l’operazione di posizionamento di stent uretrale destro + ESWL del (…) febbraio 2023 e di asportazione di minuti frammenti e sabbia litiasica del (…) marzo 2023 hanno avuto un decorso postoperatorio regolare e che i problemi dell’algia al rene destro sono stati completamente risolti e nessuna ulteriore visita medica in -- 10 of 13 -D-2210/2023 Pagina 11 tal senso è stata programmata (cfr. atto SEM n. 40/2); che ad oggi non risultano terapie farmacologiche impostate; che di conseguenza le problematiche valetudinarie che affliggevano il ricorrente sono state risolte e pertanto non risulta affetto da patologie gravi, che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11) è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi; che nel caso di specie e come già indicato in precedenza, lo stato valetudinario dell’insorgente non può essere considerato grave e di conseguenza l’autorità inferiore non era tenuta a richiedere alle omologhe italiane delle garanzie scritte, che visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute dell’insorgente, questo non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute dell’insorgente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per quanto riguarda l’accesso alle cure, l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all’art. 4 della CartaUE o all’art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, -- 11 of 13 -D-2210/2023 Pagina 12 che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l’Italia è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d’un canto alla sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto, all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-2210/2023 Pagina 9 carattere temporaneo, il quale verrà preso in debita considerazione nell’ambito delle modalità di allontanamento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-287/2023 del 25 gennaio 2023 consid. 5.3 con ulteriore rif. cit.), che peraltro il ricorrente, salvo degli asserti del tutto generici, non ha apportato alcun elemento concreto e fondato circa il fatto che egli non disporrà delle prestazioni materiali nonché delle cure mediche adeguate al suo stato di salute, che di conseguenza, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che tuttavia, secondo l’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale; che può inoltre ammettere tale responsabilità per dei “motivi umanitari”, ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8), che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di riprenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, -- 9 of 13 -D-2210/2023 Pagina 10 che né agli atti, né nel ricorso, figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l’insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che circa lo stato di salute del ricorrente, si osserva innanzitutto come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1), che nel caso di specie dagli atti si rileva che l’insorgente si sia sottoposto negli ultimi mesi ad alcuni interventi chirurgici volti a risolvere le sue problematiche ai reni; che in data (…) gennaio 2023 l’interessato è stato visitato al Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per sospetta colica renale (cfr. atto SEM n. 25/5) con prescrizione di Dafalgan e Novalgin; che in data (…) gennaio 2023 egli è stato nuovamente visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per 2 grandi calcoli renali, ma ha rifiutato la terapia antalgica proposta (cfr. atto SEM n. 26/2); che in data (…) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato per la nota colica renale su nefrolitiasi dx presso il Pronto Soccorso OBV Mendrisio ed è stato concordato un intervento chirurgico di posa di ESWL dx + posizionato di pigtail a dx con prescrizione alla dimissione di Dafalgan, Novalgin, Brufen e Pantozol (cfr. atto SEM n. 30/3); che in data (…) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per assunzione incongrua di medicamenti ed egli ha rifiutato il trattamento proposto (cfr. atto SEM n. 31/2); che in data (…) febbraio 2023 il ricorrente è stato visitato presso il Pronto Soccorso OBV di Mendrisio per algie al testicolo destro ed è stato dimesso con prescrizione di Pantozol, Brufen e Dafalgan (cfr. atto SEM n. 33/2); che in data (…) marzo 2023 durante la visita di controllo post-operatoria è stato concordato un intervento di RIRS per asportazione di eventuali frammenti litiasici residui (cfr. atto SEM n. 34/2); che quest’ultimo intervento è stato eseguito il (…) marzo 2023 con posizionamento di catetere uretrale Mono-J destro e Pielografia retrograda destra, con prescrizione alla dimissione di Dafalgan e Urocit (cfr. atto SEM 35/2); che dall’ultima visita urologica del (…) aprile 2023, i medici hanno constatato che l’operazione di posizionamento di stent uretrale destro + ESWL del (…) febbraio 2023 e di asportazione di minuti frammenti e sabbia litiasica del (…) marzo 2023 hanno avuto un decorso postoperatorio regolare e che i problemi dell’algia al rene destro sono stati completamente risolti e nessuna ulteriore visita medica in -- 10 of 13 -D-2210/2023 Pagina 11 tal senso è stata programmata (cfr. atto SEM n. 40/2); che ad oggi non risultano terapie farmacologiche impostate; che di conseguenza le problematiche valetudinarie che affliggevano il ricorrente sono state risolte e pertanto non risulta affetto da patologie gravi, che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11) è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi; che nel caso di specie e come già indicato in precedenza, lo stato valetudinario dell’insorgente non può essere considerato grave e di conseguenza l’autorità inferiore non era tenuta a richiedere alle omologhe italiane delle garanzie scritte, che visto quanto già sopra rilevato riguardo allo stato di salute dell’insorgente, questo non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute dell’insorgente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che per quanto riguarda l’accesso alle cure, l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire a norme di diritto internazionale, segnatamente all’art. 4 della CartaUE o all’art. 3 CEDU, in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, -- 11 of 13 -D-2210/2023 Pagina 12 che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l’Italia è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande procedurali tendenti d’un canto alla sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto, all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2210/2023 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Adriano Alari Data di spedizione:

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