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Entscheid

D-2338/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

25. Mai 2021Deutsch15 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 maggio 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

3.

aprile 2012, § 50), che le relazioni tra genitori e figli maggiorenni possono essere considerate solo eccezionalmente, ossia quando sussiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46); che a medesima soluzione si giunge anche considerando l’altra clausola discrezionale prevista all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che pure il ricorrente non censura e secondo il cui tenore “laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”, che da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un’assistenza e di un’attenzione -- 6 of 10 -D-2338/2021 Pagina 7 permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è invece tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), che nel caso de quo, a prescindere dal fatto che non siamo in presenza di un rapporto figlio genitore, risultava già palese che la situazione valetudinaria del nipote dell’insorgente non fosse tale da necessitare un’assistenza continuativa ai sensi della casistica citata, che pertanto, dal momento che il substrato fattuale per le condizioni di applicazione delle norme topiche era sufficientemente delineato, non vi era necessità di istruire ulteriormente la questione come preteso dall’insorgente (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7), che per il resto, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU, all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Svezia, che la doglianza a tal soggetto, laddove si riferisce direttamente alla situazione del nipote, oggetto di separata procedura, è peraltro palesemente inconferente, che vista la palese inconferenza delle allegazioni, questo Tribunale richiama quindi l’art. 102h LAsi, secondo il cui tenore il rappresentante legale assegnato, è tenuto ad orientare il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura, che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che nulla permette di concludere che la sua domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non abbia rispettato il principio del divieto di respingimento, -- 7 of 10 -D-2338/2021 Pagina 8 che tramite il principio dell’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione delle succitate norme da parte della Svizzera, la Svezia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in conformità alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Svezia conformemente all’art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono senza oggetto, -- 8 of 10 -D-2338/2021 Pagina 9 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2338/2021 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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