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Entscheid

D-2393/2019

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

22. Mai 2019Deutsch9 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 maggio 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

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Erwägungen

2.

Regolamento Dublino III, alle autorità francesi competenti una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, poi accolta dalle preposte autorità francesi il 10 aprile 2019, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che tuttavia ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta facoltà concretizza la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), -- 4 of 7 -D-2393/2019 Pagina 5 che giusta l’art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza; che tale disposto protegge in particolare le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori, che nel caso di specie, è attestato dagli atti e non contestato che la moglie ed il figlio minore del ricorrente dispongano della cittadinanza svizzera e che vi risiedano, che al momento risulta inoltre pendente una domanda volta al ricongiungimento famigliare ed al rilascio di un permesso di dimora inoltrata presso le competenti autorità cantonali (cfr. atti dell’Ufficio della migrazione del Cantone Ticino), che in tale contesto ed a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera, l’insorgente dispone di principio di una pretesa al rilascio di un’autorizzazione di soggiorno fondata sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (cfr. art. 42 LStrI), che su tali presupposti, quandanche la questione dello status del titolo di soggiorno dell’insorgente sia di esclusivo appannaggio delle autorità cantonali, l’applicazione della «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par.

1.

Regolamento Dublino III avrebbe dovuto condurre la SEM ad evadere la domanda in procedura nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-6945/2018 del 12 dicembre 2018), che il ricorso merita dunque tutela e la decisione emessa dall’autorità di prima istanza va annullata, che gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per la trattazione della domanda in procedura nazionale, che in tale contesto, qualora l’autorità inferiore dovesse riscontrare l’assenza di una richiesta volta all’ottenimento di protezione contro le persecuzioni, essa resterà libera di applicare l’art. 31a cpv. 3 LAsi, che in ogni caso la SEM avrà premura di valutare se l’insorgente adempia o meno alle condizioni in virtù delle quali vi sia da astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art.

32.

dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

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D-2393/2019 Pagina 6 che d’altro canto, posta l’esistenza di una pretesa fondata sulla LStrI, la litispendenza della procedura d’asilo non pregiudica di principio l’evasione della domanda volta al rilascio di un’autorizzazione di polizia degli stranieri da parte delle autorità cantonali preposte (cfr. art. 14 cpv. 1 in fine LAsi e art. 42 LStrI), che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art.

63 cpv. 1 seg. PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non si assegnano indennità ripetibili, che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

63 cpv. 1 seg. PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non si assegnano indennità ripetibili, che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2393/2019 Pagina 7 il TribunLale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione del 10 maggio 2019 è annullata. Gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo del ricorrente.

3.

Il ricorrente può attendere in Svizzera l’esito della procedura.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Non si assegnano indennità ripetibili.

6.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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