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Entscheid

D-2639/2019

Asilo ed allontanamento

7. Juni 2019Deutsch18 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 maggio 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

5.3

e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, debbono rendere l’esistenza nel paese d’origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che con riferimento alle vicissitudini intercorse in patria a danno dell’insorgente non si ravvisano però tali estremi, che secondo le sue stesse allegazioni, la richiedente asilo risulta infatti essere stata fermata in due occasioni dalle autorità a seguito della sua partecipazioni a delle manifestazioni di protesta solo in parte autorizzate (cfr. verbale D32, D53); che dopo brevi accertamenti l’interessata è stata prontamente rilasciata (cfr. verbale D32, D33, D58, D65); che ella ha d’altro canto espressamente escluso di aver subito maltrattamenti nell’ambito degli interrogatori (cfr. verbale D47); che l’assistenza medica in tali frangenti le è stata garantita e la verbalizzazione posticipata a seguito del suo malore (cfr. verbale D32, D61); che a un determinato stadio del procedimento alla ricorrente è inoltre stato designato un difensore d’ufficio in ossequio alle usuali garanzie procedurali (cfr. verbale D54, D63); che i verbali relativi a tali interrogatori, versati agli atti dall’insorgente, confermano quanto precede (cfr. risultanze processuali), che per il resto, si rilevi che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo;

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D-2639/2019 Pagina 7 che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che dagli atti all’inserto non si evincono però elementi che permettano di giungere alla conclusione che l’insorgente possa essere esposta, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione in caso di ritorno in patria, che il solo fatto che il padre di C._______ abbia fatto esumare il corpo del figlio trasferendolo all’estero, ove avrebbe anche depositato una domanda d’asilo (evenienza che l’insorgente assurge a indicatore di un pericolo attuale e certo nei suoi confronti) è riconducibile ad una scelta personale di quest’ultimo che, in quanto valutazione meramente soggettiva, non può fungere da base per il riscontro di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, che lo stesso vale per i fatti alla base della decisione di espatrio, ossia i moniti lanciati dal padre di C._______ e preannuncianti una non meglio precisata pianificazione di misure pregiudizievoli da parte delle autorità (cfr. verbale D92 e seg.), che del resto, la sola esistenza di procedure penali e/o amministrative a carico della ricorrente in patria, la cui entità ed attuale pendenza non si evince chiaramente dagli atti (cfr. in particolare verbale, D77 e seg.), non giustifica per costante prassi il riconoscimento della qualità di rifugiato, -- 7 of 11 -D-2639/2019 Pagina 8 che i mezzi di prova prodotti attestano oltremodo che in occasione dell’ultimo interrogatorio a cui è stata sottoposta, l’insorgente veniva rilasciata in quanto non vi sarebbero stati motivi per trattenerla; che la documentazione proposta in copia in sede ricorsuale fa inoltre riferimento ad una semplice commutazione di un’ammenda risalente al 2015 (ossia ad un periodo privo di legami con i fatti addotti nell’ambito della domanda d’asilo) in pena detentiva, istituto previsto anche dal diritto penale svizzero (art. 106 CP) e sulla base del quale, differentemente da quanto addotto in sede ricorsuale (secondo l’insorgente tale documento, peraltro antecedente ai fermi essendo stato emesso il (…), attesterebbe “l’attuazione di un ordine di carcerazione del tutto pretestuoso”) nulla può essere dedotto ai fini della presente procedura, che le considerazioni di ordine generale sulla situazione politica e la supposta corruzione in essere nella Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina non giustificano una diversa valutazione del caso in esame; che le medesime considerazioni valgono anche per i presunti crimini compiuti nei confronti di terze persone e circa le dichiarazioni del gruppo “(…)”, che la ricorrente si è adoperata a dimostrare in sede ricorsuale; si rammenti infatti che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza e che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l’asilo, che da ultimo, le asserzioni a proposito delle presunte ricerche al domicilio susseguenti all’espatrio ed in merito al rifiuto di garantire l’accesso agli atti al patrocinatore, si esauriscono in mere affermazioni di parte non sorrette da alcun elemento concreto all’inserto e non paiono ad ogni modo tali da giustificare un diverso esito del procedimento, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera -- 8 of 11 -D-2639/2019 Pagina 9 (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione(LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM non ha riscontrato impedimenti all’esecuzione della misura, che nel proprio gravame l’insorgente avversa anche tale valutazione; che l’esecuzione dell’allontanamento esporrebbe l’insorgente al rischio di trattamenti contrari alla CEDU, che anche tale conclusione dev’essere disattesa, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del

10.

dicembre 1984 (RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Bosnia ed Erzegovina non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri;

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D-2639/2019 Pagina 10 OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell’interessata giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2639/2019 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

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