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Entscheid

D-2721/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

16. Mai 2024Deutsch21 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 aprile 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_reg');

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Erwägungen

19.

gennaio 2022 consid. 3.3.2); che pertanto la SEM non ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato, né può

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D-2721/2024 Pagina 6 essere accolta la richiesta formulata genericamente nel gravame dall’insorgente di poter avere accesso agli atti della SEM in merito a delle “delucidazioni” intraprese in Croazia (cfr. ricorso, pag. 4), che riassumendo, le censure formali sollevate dall’insorgente nel gravame, devono essere integralmente respinte, che proseguendo, la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che innanzitutto, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM in data 11 aprile 2024 e fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5), non avendo ricevuto risposta entro il termine regolamentare ex art. 25 par. 1 RD III, equivale ad un’accettazione implicita della richiesta da parte della Croazia e comporta l’obbligo di riprendere in carico l’interessato, compreso l’obbligo di adottare disposizioni all’arrivo dello stesso secondo l’art. 25 par. 2 RD III, come tra l’altro è stato confermato esplicitamente dalla Croazia in data 27 aprile 2024 (cfr. n. 20/1), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che la circostanza ribadita dall’insorgente nel gravame che egli non avrebbe presentato una domanda d’asilo nel suddetto Paese, non è atta a confutare la competenza di tale Stato membro; che difatti, tali asserti si scontrano in modo chiaro con i dati evincibili dall’estratto Eurodac del

2.

aprile 2024, dove vi è registrata la data della domanda d’asilo dell’insorgente in Croazia in data (…) (cfr. n. 7/2 e 8/1); che si rammenta inoltre al ricorrente, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III); che altresì tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro (“one chance only”), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (“asylum shopping”), -- 6 of 10 -D-2721/2024 Pagina 7 che peraltro, del tutto nuovi e non supportati da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, sono i suoi asserti di non aver ricevuto in Croazia alcun interprete o assistenza legale; che invero, al contrario di quanto da egli allegato nel suo ricorso in merito (cfr. pag. 1), non si evince dalle sue asserzioni all’incarto, alcuna lamentela in tal senso, anzi dalle sue dichiarazioni rese nell’ambito del colloquio Dublino, egli appare avere ben compreso ciò che gli avrebbero detto le autorità croate (cfr. n. 12/2, pag. 1); che quindi, nemmeno queste sue dichiarazioni ricorsuali, sono in grado di ribaltare la conclusione di competenza sopra espressa, che proseguendo nell’analisi, anche l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha certo ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l’asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2); che tuttavia, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d’asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico (“take charge”) che di una di ripresa in carico (“take back”), le persone trasferite non rischino, secondo un’alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento; che ha inoltre negato che nella procedura d’asilo e nelle condizioni d’accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, che farebbe apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile, che il ricorrente, con le sue del tutto generiche argomentazioni ricorsuali, non fondate in alcun modo sulla sua esperienza personale, non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l’asilo nell’ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino; che invero egli ha dichiarato di essere potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le sue impronte digitali, nonché di essere potuto ripartire in piena libertà il giorno stesso per la C._______ (cfr. n. 12/2); che pertanto anche i suoi timori espressi soltanto nel gravame di poter essere respinto dalle autorità croate in violazione del principio di non-respingimento, risultano essere del tutto immotivati, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, -- 7 of 10 -D-2721/2024 Pagina 8 che occorre ancora esaminare se, come lo richiede l’insorgente nel ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in primo luogo, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l’inconsistenza degli asserti resi dall’insorgente soltanto con il ricorso, il ricorrente non ha fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che in secondo luogo, nulla permette di concludere che la sua domanda d’asilo in Croazia non venga trattata in modo corretto, rispettando segnatamente il principio del divieto di respingimento, che a tal proposito si sottolinea come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo – se ritiene che la sua domanda d’asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza, che in terzo ed ultimo luogo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto dal ricorrente sostenuto genericamente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell’autorità inferiore non ravvede alcuna problematica da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che egli difatti ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 12/2), né agli atti sono ravvisabili dei documenti medici che recensirebbero il contrario, che del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz’altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche -- 8 of 10 -D-2721/2024 Pagina 9 adeguate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4); che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all’art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v’è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all’accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. pag. 4), che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al medesimo, risulta divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che in secondo luogo, nulla permette di concludere che la sua domanda d’asilo in Croazia non venga trattata in modo corretto, rispettando segnatamente il principio del divieto di respingimento, che a tal proposito si sottolinea come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l’insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo – se ritiene che la sua domanda d’asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza, che in terzo ed ultimo luogo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto dal ricorrente sostenuto genericamente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell’autorità inferiore non ravvede alcuna problematica da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che egli difatti ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 12/2), né agli atti sono ravvisabili dei documenti medici che recensirebbero il contrario, che del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz’altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche -- 8 of 10 -D-2721/2024 Pagina 9 adeguate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4); che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all’art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v’è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all’accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. pag. 4), che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell’insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al medesimo, risulta divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2721/2024 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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