Lexipedia

Entscheid

D-2788/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

22. Juni 2021Deutsch21 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 giugno 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che in casu, un confronto con il sistema centrale d’informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Repubblica Ceca, di un visto Schengen emesso in favore dell’interessato per il periodo (…) 2019 – (…) 2021 (cfr. atto 9/3), che sulla base di tali presupposti, l’8 aprile 2021, la SEM ha presentato alle autorità ceche competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico del ricorrente fondata sull’art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto 12/8), che queste hanno espressamente accettato detta domanda (cfr. atto 22/1), che di conseguenza la competenza della Repubblica Ceca è in principio data, -- 7 of 13 -D-2788/2021 Pagina 8 che sul punto, nulla mutano né la generica asserzione dell’insorgente, ai sensi della quale il primo Paese membro attraversato sarebbe la Svizzera, così come neppure un’eventuale preferenza circa la trattazione della domanda d’asilo in Svizzera, di cui parte delle considerazioni esposte in sede ricorsuale paiono poter essere espressione (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che oltretutto, quanto eccepito dall’insorgente in merito all’accettazione di presa in carico formulata dalla Repubblica Ceca, è palesemente pretestuoso; che in effetti, nel compilare l’apposito modulo di richiesta (cfr. atto 12/8) l’autorità inferiore ha esplicitamente indicato il numero di passaporto del richiedente (cfr. atto 12/8); che tale riferimento corrisponde a quello utilizzato dalle autorità ceche nell’elaborazione del visto rilasciato all’interessato (cfr. passaporto versato agli atti in originale), che ferme tali premesse, il semplice errore di battitura che le autorità ceche parrebbero aver commesso riportando la data di nascita del “(…)” anziché del “(…)”, non dà adito a incomprensioni, che non v’è quindi alcun dubbio quanto al fatto che l’accettazione delle autorità ceche concernesse il trasferimento di A._______, che non vi sono poi fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva -- 8 of 13 -D-2788/2021 Pagina 9 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: F-6195/2020 del 15 dicembre 2020), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che anche prendendo in considerazione le generiche allegazioni ricorsuali, all’occorrenza non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che, proseguendo nell’analisi, in virtù dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), -- 9 of 13 -D-2788/2021 Pagina 10 che in casu l’insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che oltracciò dagli atti all’inserto non emergono elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che del resto egli nemmeno censura tale aspetto, che l’interessato allega però uno stato di salute particolarmente cagionevole, che vista la doglianza in tal senso, giova preliminarmente rammentare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, dagli atti all’inserto non emerge alcuna patologia affliggente l’interessato; che come rettamente osservato dall’autorità inferiore, il richiedente stesso, peraltro regolarmente patrocinato, ha riferito nel corso del colloquio Dublino di essere in buona salute (cfr. atto 19/3); che l’asserzione -- 10 of 13 -D-2788/2021 Pagina 11 secondo la quale la domanda postagli si riferisse alla sua capacità di sostenere l’audizione è manifestamente inconsistente nella misura in cui nella stessa occasione l’autorità inferiore gli ha anche rammentato di consultare l’infermeria del Centro federale qualora si fossero presentati problematiche di sorta, che è altresì d’uopo evidenziare come la dichiarazione secondo cui gli sarebbero state rifiutate le cure necessarie presso l’infermeria del Centro, si riducono a mere asserzioni di parte, che pertanto, non avendo egli consultato l’infermeria del Centro federale presso il quale alloggiava, al momento dell’emanazione della querelata decisione i problemi di salute menzionati dall’interessato non erano stati in alcun modo stabiliti, che su tali presupposti – ritenuto che nel quadro della procedura d’asilo, incombe alla parte collaborare all’accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1) – anche la censura circa una violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito dev’essere disattesa, che l’insorgente non ha poi dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Repubblica Ceca rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l’autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Repubblica Ceca rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso tale Paese conformemente -- 11 of 13 -D-2788/2021 Pagina 12 all’art. 44 LAsi, posto che l’insorgente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta; che conseguentemente, una delle condizioni necessarie per l’ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi non risulta essere adempiuta, sicché anche tale richiesta dev’essere respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

-- 12 of 13 --

D-2788/2021 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

-- 13 of 13 --