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Entscheid

D-2798/2025

Ricongiungimento familiare (asilo)

5. Februar 2026Deutsch14 min

Ricongiungimento familiare (asilo); decisione dell... Ricongiungimento familiare (asilo); decisione della SEM del 19 marzo 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

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Erwägungen

522.

del Codice civile dello Stato dell’Eritrea del 15 maggio 2015, l’età minima per contrarre matrimonio è fissata a 18 anni, fatte salve specifiche eccezioni, le quali tuttavia non risultano realizzate nel caso di specie; che tale circostanza è sufficiente a sollevare seri dubbi circa la validità del matrimonio in questione; che l’argomento ricorsuale secondo cui in Eritrea sarebbe possibile contrarre matrimonio a partire dai 16 anni non può essere accolto; che, infine, il richiamo – privo di pertinenza ai fini della presente valutazione – al fatto che gli interessati si sarebbero sottoposti a un test dell’HIV prima della celebrazione del matrimonio non è atto a rendere verosimile la validità giuridica del vincolo matrimoniale, che, ad ogni modo, anche facendo astrazione della questione della validità o meno del matrimonio, l’insorgente – per i motivi che seguono – non ha saputo rendere verosimile né l’esistenza di una comunità familiare al momento della fuga né dei motivi per cui si possa ammettere l’esistenza di un nucleo familiare preesistente, che dagli atti emerge che la presunta moglie si sarebbe recata in C._______ unicamente a partire dal (…) 2024 – stabilendosi presso una cugina e beneficiando del sostegno finanziario dei propri familiari; che le tempistiche di tale trasferimento appaiono bizzarre, ritenuto che l’interessato avrebbe soggiornato in detto Paese per ben quattro anni (dal 2019 al 2023), sostenuto finanziariamente dal di lui zio risiedente negli D._______ ed esercitando sul posto un’attività lucrativa, periodo durante il quale la coppia avrebbe pertanto avuto la concreta possibilità di ricongiungersi (cfr. atto SEM n. (…)-15/20); che, inoltre, dopo aver lasciato l’C._______ nel mese di giugno 2023 per recarsi in Europa, il ricorrente avrebbe, di propria iniziativa e senza fornire una spiegazione convincente, deciso di privarsi del proprio telefono cellulare, interrompendo così ogni contatto con la presunta moglie; che i contatti sarebbero stati ripristinati unicamente al suo arrivo in Svizzera, avvenuto il 7 aprile 2024; che, alla luce di tali circostanze, il Tribunale constata l’interruzione della comunità familiare sul -- 6 of 9 -D-2798/2025 Pagina 7 piano economico e sociale con la presunta moglie quantomeno per l’intera durata del di lui soggiorno in C._______ e, in ogni caso, per tutto il periodo della di lui fuga dall’C._______ fino all’Europa, che, infine, dagli elementi agli atti risulta che, dopo la celebrazione del presunto matrimonio, la coppia avrebbe convissuto per un periodo di circa due mesi soltanto; che, in seguito alla fuga dell’interessato, la presunta moglie sarebbe rientrata presso i propri genitori, per poi recarsi in C._______ nel giugno 2024; che, in tali circostanze, non appare verosimile che nel Paese d’origine si sia potuta costituire una comunità familiare stabile e duratura caratterizzata da un rapporto di interdipendenza, che, di conseguenza, nel caso di specie, siccome le condizioni poste dall’art. 51 cpv. 1 e 4 LAsi non risultano essere adempiute, la presunta moglie non ha diritto all’ottenimento di un’autorizzazione di entrata in Svizzera e al ricongiungimento familiare, che va infine osservato che il presunto marito può, se si ritiene legittimato a farlo (art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza di un diritto della presunta moglie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8 CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del TAF D-4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8; 2002 n. 6; sentenza del TAF D-1024/2023 del 29 marzo 2023), che, pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiutato l’autorizzazione d’entrata e ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare in disamina, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 -- 7 of 9 -D-2798/2025 Pagina 8 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 4 giugno 2025, che la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2798/2025 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese, del medesimo importo, versato dal ricorrente il 4 giugno 2025.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

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