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Entscheid

D-2816/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

6. Juli 2022Deutsch30 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 giugno 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

19.

aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo ed in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e ad una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva -- 7 of 15 -D-2816/2022 Pagina 8 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto, che suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti), che dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti), che pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), che come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, non risulta esservi nella fattispecie un legame di dipendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che infatti, dagli atti non risulta in nessun modo che gli insorgenti siano "dipendenti" da un'assistenza giornaliera permanente e siano quindi a carico della figlia che vive in Svizzera conformemente alla suddetta disposizione ed alla giurisprudenza restrittiva applicabile in materia, -- 8 of 15 -D-2816/2022 Pagina 9 che, pertanto, non vi è motivo di applicare l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che a questo proposito, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto ai ricorrenti presentare al più presto una domanda d’asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021), che gli insorgenti non hanno del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese, che essi nemmeno hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua -- 9 of 15 -D-2816/2022 Pagina 10 morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che tali garanzie non sono però necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico come nella fattispecie; che in un siffatto contesto si deve infatti partire dall’assunto che i richiedenti l’asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l’accertamento dei fatti svolto dall’autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono gli insorgenti sia stato o meno esaustivo, e dall’altra se quest’ultime rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 4), che in virtù dell’applicazione del principio inquisitorio l’autorità deve infatti procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù di tale massima, -- 10 of 15 -D-2816/2022 Pagina 11 che al momento dell’emissione della decisione impugnata, l’incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica degli insorgenti, che al ricorrente è stato diagnosticato (…), (…) e (…); che gli è stato prescritto un trattamento con (…), (…) e (…) (cfr. atti SEM 24/2, 26/2 e 44/2); che con ultima visita di controllo del 15 giugno 2022 (cfr. atto SEM 57/2) la terapia è rimasta invariata ed è stata fissata una visita di controllo a distanza di sei settimane; che inoltre si è accennato di organizzare una visita (…), che alla ricorrente in data 25 marzo 2022 gli è stata diagnosticata (…) e (…); che ella ha pertanto ricevuto come terapia (…), (…) e al bisogno (…), (…) e (…) (cfr. atto SEM 25/2); che inoltre, le è stato programmato un prelievo ed un elettrocardiogramma; che gli esami sono risultati nella norma (cfr. atto SEM 27/2); che altresì, ella è stata visitata da una (…) il 5 maggio 2022 e il 2 giugno 2022 (cfr. atti 36/2 e 47/2); che dalle visite è emersa la necessità di sottoporla ad un intervento di (…) e (…); che l’intervento è normodecorso, il recupero post-operatorio è stato regolare e le è stata fissata una visita di controllo per l’8 luglio 2022 (cfr. atto SEM 52/2); che come terapia le è stato prescritto unicamente del (…) in caso di dolore; che infine, la ricorrente ha anche beneficiato di diversi consulti psichiatrici in quanto presentava dei disturbi dell’adattamento e una sintomatologia depressiva (cfr. atti SEM 34/2, 35/2, 38/2, 39/2); che la lo psichiatra le ha più volte adattato la terapia, che al momento dell’emissione del provvedimento sindacato, lo stato di salute dei ricorrenti risultava dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 4) e non risultava ostativo all’esecuzione del trasferimento, né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale di entrambi (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) non risultano esservi state evoluzioni significative, che il ricorrente nel frattempo non ha più avuto ulteriori accertamenti medici, -- 11 of 15 -D-2816/2022 Pagina 12 che la ricorrente ha avuto un episodio depressivo di media gravità dovuto al timore di un trasferimento in Italia, tuttavia con consulto psichiatrico del

27 giugno 2022 le è stata nuovamente adattata la terapia con (…), (…), (…) e (…) in riserva in caso di (…); che inoltre, le è stato fissato un appuntamento per il 7 luglio 2022 (cfr. atto SEM 63/2); che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un’eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla salute della ricorrente, che entrambi potranno dipoi ovviare a possibili complicazioni nell’ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell’arrivo e dei problemi di salute degli interessati (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in questo contesto, quand’anche lo Stato richiesto non abbia risposto, ma in ogni caso comunque ciò avvenuto formalmente in maniera tacita, non si può dedurre che l’Italia non consideri trattarsi di un trasferimento di una famiglia con ciò che comporta a livello della loro tutela, per il che, -- 12 of 15 -D-2816/2022 Pagina 13 nell’esito, il rimprovero che la SEM non abbia chiesto delle garanzie risulta ingiustificato, che in ogni caso se, dopo il loro trasferimento in Italia, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana o se dovessero ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei loro confronti o in ogni altro modo leda i loro diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti stessi sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame delle domande d’asilo degli interessati ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non -- 13 of 15 -D-2816/2022 Pagina 14 ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 29 giugno 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

27 giugno 2022 le è stata nuovamente adattata la terapia con (…), (…), (…) e (…) in riserva in caso di (…); che inoltre, le è stato fissato un appuntamento per il 7 luglio 2022 (cfr. atto SEM 63/2); che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un’eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla salute della ricorrente, che entrambi potranno dipoi ovviare a possibili complicazioni nell’ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell’arrivo e dei problemi di salute degli interessati (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in questo contesto, quand’anche lo Stato richiesto non abbia risposto, ma in ogni caso comunque ciò avvenuto formalmente in maniera tacita, non si può dedurre che l’Italia non consideri trattarsi di un trasferimento di una famiglia con ciò che comporta a livello della loro tutela, per il che, -- 12 of 15 -D-2816/2022 Pagina 13 nell’esito, il rimprovero che la SEM non abbia chiesto delle garanzie risulta ingiustificato, che in ogni caso se, dopo il loro trasferimento in Italia, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana o se dovessero ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei loro confronti o in ogni altro modo leda i loro diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti stessi sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame delle domande d’asilo degli interessati ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non -- 13 of 15 -D-2816/2022 Pagina 14 ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 29 giugno 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2816/2022 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione:

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