D-2832/2013
Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento
27. Mai 2013Deutsch11 min
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte IV D-2832/2013 S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 1 3 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N (...).
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D-2832/2013 Pagina 2 Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in Svizzera in data
Erwägungen
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aprile 2013; i verbali di audizione del 22 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del
2.
maggio 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
16.
maggio 2013, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. A15/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull’asilo del
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giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richiedente dalla Svizzera; il ricorso inoltrato dal richiedente in data 17 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 21 maggio 2013); la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 maggio 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
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D-2832/2013 Pagina 3 che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito, ad oltre un mese dalla presentazione della domanda di asilo, alcun documento che adempia i succitati criteri; che, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare di avere consegnato il proprio passaporto ad un amico algerino in Turchia e che la carta d'identi-- 3 of 8 -D-2832/2013 Pagina 4 tà l'avrebbe lasciata a casa propria ad Algeri (cfr. verbale 1, pag. 6); che, malgrado ha inizialmente affermato di potersi procurare i documenti in meno di una settimana (cfr. verbale 1, pag. 6), in occasione della seconda audizione, ha sostenuto di necessitare di ulteriore tempo in quanto a casa vi sarebbe unicamente la madre malata (cfr. verbale 2, D4-8, pag. 2); che, tuttavia, vi è ragione di credere che l'insorgente dissimuli i propri documenti per i bisogni di causa; che, infatti, egli stesso ha ammesso di non avere tenuto con sé il proprio passaporto per evitare di essere rimpatriato (cfr. verbale 1, pag. 6); che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che i motivi d'asilo adotti dal ricorrente non sono verosimili in ragione delle dichiarazioni palesemente contraddittorie e generiche rilasciate nel corso delle audizioni; che per i dettagli si rinvia a quanto rilevato dall'autorità inferiore; che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione impugnata; che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista -- 4 of 8 -D-2832/2013 Pagina 5 dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
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luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
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dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Algeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
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D-2832/2013 Pagina 6 che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato le scuole dell'obbligo e la scuola superiore sino all'esame di maturità (cfr. verbale 1, pag. 4); che, l'insorgente ha esperienze professionali quale (...), (...), (...) (cfr. ibidem); che lo stesso ha mostrato imprenditoriali avendo aperto una propria ditta di (...) (cfr. ibidem); che il ricorrente beneficia di un'ampia rete sociale nel Paese di origine, dove vivono i genitori, (...) fratelli e (...) sorelle oltre a diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che, per quanto concerne ai problemi fisici evocati nel ricorso, il Tribunale rileva che agli atti non è presente alcun certificato medico comprovante i medesimi; che, pertanto, non risultano esserci gli estremi per la concessione dell'ammisione provvisoria per motivi medici; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
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D-2832/2013 Pagina 7 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)
D-2832/2013 Pagina 7 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)
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D-2832/2013 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
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Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
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