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Entscheid

D-2936/2024

Asilo ed allontanamento

28. Februar 2025Deutsch24 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2024 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.1

e giurisprudenza ivi citata), che, nel caso concreto, il richiedente, cittadino turco di etnia curda e fede deista ha vissuto a B._______ con la sua famiglia in un immobile di proprietà; che ha lavorato nel settore edile per dodici anni dopo il liceo; che suo fratello è stato ucciso il (…) 2010 da un conoscente di suo padre; che nonostante i tentativi di riconciliazione dei parenti dell’assassino, i suoi zii hanno chiesto a lui e agli altri uomini della famiglia di vendicare l’omicidio; che il colpevole è stato incarcerato; che gli è stato riferito che il colpevole sarebbe uscito di prigione a breve; che pochi giorni prima della sua partenza dalla Turchia la polizia è venuta a casa sua a chiedere informazioni su di lui; che dopo essere venuto a conoscenza di ciò, ha deciso di espatriare; che è partito per la Svizzera il (…) aprile 2023; che una volta arrivato in Svizzera ha appreso dal suo avvocato che le autorità turche avevano aperto un’indagine su di lui e avevano emesso un mandato di accompagnamento coattivo a causa di sue condivisioni su Facebook considerate propaganda per un’organizzazione terroristica, che alla sua domanda d’asilo il ricorrente ha accluso i seguenti mezzi di prova: o la sua carta d'identità originale e le fotocopie di nove fotografie che ritraggono lei e altre persone (MdP1), o una lettera del suo avvocato che spiega la sua situazione giudiziaria (MdP2) o una denuncia sporta contro di lei da parte di C._______ (MdP3) o una richiesta della Procura di Gaziantep che chiede accertamenti sul suo conto (MdP4) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che indica che sono stati svolti degli accertamenti (MdP5) o uno scritto della Direzione della sicurezza di Gaziantep in merito agli accertamenti svolti sui suoi account social media (MdP6)

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D-2936/2024 Pagina 6 o un verbale dell'incontro tra la procura e Ia Polizia (MdP7) o uno scritto della procura di Gaziantep che richiede accertamenti più approfonditi sul proprietario del profilo social investigato (MdP8) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che fornisce ulteriori dettagli su di lei (MdP9) o un rapporto d'indagine della Polizia di Gaziantep sulle sue condivisioni social media (MdP10) o una richiesta della Procura di Gaziantep di emettere un mandato di cattura nei suoi confronti alfine di interrogarla (MdP11) o l'accoglienza da parte del Giudice delle pene coercitive di Gaziantep della richiesta di mandato di cattura nei suoi confronti (MdP12) o un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal Tribunale di prima istanza di Gaziantep alfine di interrogarla (MdP13) o una scheda dei procedimenti aperti contro di lei dalle Procure di Gaziantep e Elazig (MdP14) o una decisione di non competenza della Procura di Elazig (MdP15) o uno scritto della Gendarmeria di Elazig che informa la procura delle indagini svolte sulle sue condivisioni (MdP16) o un rapporto della Gendarmeria di Elazig sulle sue condivisioni (MdP17) o un articolo inerente al decesso di suo fratello (MdP18) che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato i fatti relativi all’uccisione del fratello nel 2010; che in tal senso non esiterebbe alcun rischio di persecuzione statale; che pure da sue dichiarazioni non gli succederebbe nulla se non ottemperasse alla volontà dello zio di vendicarsi dell’omicidio; che inoltre il ricorrente ha deciso di espatriare dopo che i poliziotti si sarebbero presentati presso la sua abitazione, fatto che non ha alcun collegamento con le problematiche familiari citate, che per quanto concerne l’apertura di una procedura d’indagine nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, la SEM constata che egli non ha precedenti penali e che sarebbe altamente improbabile che egli rischi di essere oggetto in un futuro prossimo di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una -- 6 of 12 -D-2936/2024 Pagina 7 persona giovane, in buona salute e possiede una lunga esperienza professionale nell’ambito dell’edilizia; che inoltre la sua famiglia vivrebbe ancora in Turchia e che quando abitava in Turchia la sua situazione finanziaria sarebbe stata nella norma; che egli inoltre ha valutato fino a un mese prima dell’audizione di tornare in Turchia, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che la SEM non avrebbe preso in debita considerazione il profilo politico del ricorrente e della sua famiglia; che la Turchia sarebbe una dittatura in cui le garanzie processuali non sarebbero assicurate; che i cittadini curdi sono esposti a un concreto rischio di persecuzione; che l’apertura di una procedura penale nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica sarebbe altresì rilevante, in quanto egli sarebbe perseguitato politicamente, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, che per tali motivi occorre analizzare la rilevanza dei motivi d’asilo addotti ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne l’omicidio del fratello nell’anno 2010 e le dinamiche di vendetta instauratesi nella sua famiglia, le stesse non risultano rilevanti e ciò in quanto non riferite ad attori statali; che l’omicida del fratello è stato inoltre condannato e starebbe scontando una pena detentiva di lunga durata, a dimostrazione della capacità delle autorità turche di perseguire tali crimini; che in ogni caso il ricorrente ha indicato di non temere conseguenze nel caso in cui si dovesse opporre alle indicazioni dello zio di vendicarsi del fratello (cfr. verbale, D115); che per quanto concerne la sua attività politica, il ricorrente ha indicato di non essere mai stato un membro iscritto al partito HDP (cfr. verbale, D39) e che si sarebbe limitato a cambiare le ruote dell’auto del partito, a portare il tè e i dolci alla sede del partito, andare a pranzare con un membro del partito e presenziare al seggio durante quattro elezioni (cfr. verbale, D38, D40 e D41); che pertanto il ricorrente non possiede un profilo politico di particolare rilevanza, non essendo nemmeno membro ufficiale di alcun partito; che pertanto anche tale motivo risulta essere irrilevante ai sensi della LAsi, che per quanto concerne la procedura penale aperta nei confronti dell’interessato per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, il ricorrente ha prodotto diversi mezzi di prova; che la procedura è sfociata in un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica in data (…) giugno -- 7 of 12 -D-2936/2024 Pagina 8 2023, con disposizione di rilasciare l’indagato dopo averlo sentito (cfr. MdP13); che pertanto, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un’organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già rilevato in precedenza, che oltre a ciò, stando agli atti di causa e alle dichiarazioni del ricorrete egli non ha precedenti penali (cfr. verbale, D89, D90), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;

D-2936/2024 Pagina 6 o un verbale dell'incontro tra la procura e Ia Polizia (MdP7) o uno scritto della procura di Gaziantep che richiede accertamenti più approfonditi sul proprietario del profilo social investigato (MdP8) o uno scritto della Polizia di Gaziantep che fornisce ulteriori dettagli su di lei (MdP9) o un rapporto d'indagine della Polizia di Gaziantep sulle sue condivisioni social media (MdP10) o una richiesta della Procura di Gaziantep di emettere un mandato di cattura nei suoi confronti alfine di interrogarla (MdP11) o l'accoglienza da parte del Giudice delle pene coercitive di Gaziantep della richiesta di mandato di cattura nei suoi confronti (MdP12) o un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal Tribunale di prima istanza di Gaziantep alfine di interrogarla (MdP13) o una scheda dei procedimenti aperti contro di lei dalle Procure di Gaziantep e Elazig (MdP14) o una decisione di non competenza della Procura di Elazig (MdP15) o uno scritto della Gendarmeria di Elazig che informa la procura delle indagini svolte sulle sue condivisioni (MdP16) o un rapporto della Gendarmeria di Elazig sulle sue condivisioni (MdP17) o un articolo inerente al decesso di suo fratello (MdP18) che nella decisione impugnata, la SEM considera anzitutto irrilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato i fatti relativi all’uccisione del fratello nel 2010; che in tal senso non esiterebbe alcun rischio di persecuzione statale; che pure da sue dichiarazioni non gli succederebbe nulla se non ottemperasse alla volontà dello zio di vendicarsi dell’omicidio; che inoltre il ricorrente ha deciso di espatriare dopo che i poliziotti si sarebbero presentati presso la sua abitazione, fatto che non ha alcun collegamento con le problematiche familiari citate, che per quanto concerne l’apertura di una procedura d’indagine nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, la SEM constata che egli non ha precedenti penali e che sarebbe altamente improbabile che egli rischi di essere oggetto in un futuro prossimo di una misura di persecuzione determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile; che infatti egli è una -- 6 of 12 -D-2936/2024 Pagina 7 persona giovane, in buona salute e possiede una lunga esperienza professionale nell’ambito dell’edilizia; che inoltre la sua famiglia vivrebbe ancora in Turchia e che quando abitava in Turchia la sua situazione finanziaria sarebbe stata nella norma; che egli inoltre ha valutato fino a un mese prima dell’audizione di tornare in Turchia, che l’insorgente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore; che la SEM non avrebbe preso in debita considerazione il profilo politico del ricorrente e della sua famiglia; che la Turchia sarebbe una dittatura in cui le garanzie processuali non sarebbero assicurate; che i cittadini curdi sono esposti a un concreto rischio di persecuzione; che l’apertura di una procedura penale nei suoi confronti per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica sarebbe altresì rilevante, in quanto egli sarebbe perseguitato politicamente, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore, che per tali motivi occorre analizzare la rilevanza dei motivi d’asilo addotti ex art. 3 LAsi; che per quanto concerne l’omicidio del fratello nell’anno 2010 e le dinamiche di vendetta instauratesi nella sua famiglia, le stesse non risultano rilevanti e ciò in quanto non riferite ad attori statali; che l’omicida del fratello è stato inoltre condannato e starebbe scontando una pena detentiva di lunga durata, a dimostrazione della capacità delle autorità turche di perseguire tali crimini; che in ogni caso il ricorrente ha indicato di non temere conseguenze nel caso in cui si dovesse opporre alle indicazioni dello zio di vendicarsi del fratello (cfr. verbale, D115); che per quanto concerne la sua attività politica, il ricorrente ha indicato di non essere mai stato un membro iscritto al partito HDP (cfr. verbale, D39) e che si sarebbe limitato a cambiare le ruote dell’auto del partito, a portare il tè e i dolci alla sede del partito, andare a pranzare con un membro del partito e presenziare al seggio durante quattro elezioni (cfr. verbale, D38, D40 e D41); che pertanto il ricorrente non possiede un profilo politico di particolare rilevanza, non essendo nemmeno membro ufficiale di alcun partito; che pertanto anche tale motivo risulta essere irrilevante ai sensi della LAsi, che per quanto concerne la procedura penale aperta nei confronti dell’interessato per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, il ricorrente ha prodotto diversi mezzi di prova; che la procedura è sfociata in un ordine di comparizione («Yakalama Emri») emesso per il reato di propaganda per un’organizzazione terroristica in data (…) giugno -- 7 of 12 -D-2936/2024 Pagina 8 2023, con disposizione di rilasciare l’indagato dopo averlo sentito (cfr. MdP13); che pertanto, dagli atti non emergono procedure per altri reati ad eccezione di quello per propaganda per un’organizzazione terroristica, scaturita tramite pubblicazioni sui social network, che ad ogni modo, il ricorrente non ha un profilo politico di rilievo, come già rilevato in precedenza, che oltre a ciò, stando agli atti di causa e alle dichiarazioni del ricorrete egli non ha precedenti penali (cfr. verbale, D89, D90), che in considerazione di quanto sopra, segnatamente del fatto che il ricorrente non ha precedenti penali politici e che difetta di un profilo politico rilevante, in caso di una (improbabile) condanna, non può essere ritenuto che egli venga condannato a una pena assortita da un politmalus sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti, e che vi sia dunque una probabilità significativa di un’imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo (cfr. sentenze del TAF E4103/2024 dell’8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4; D2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3), che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D‑3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;

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D-2936/2024 Pagina 9 che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero -- 9 of 12 -D-2936/2024 Pagina 10 venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, che, nel caso in disamina, l’interessato non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali; che, invero, egli è giovane, in salute e dispone di una importante esperienza professionale di 12 anni nel settore edile e egli possiede una rete familiare; che egli voleva tornare in Turchia sino ad un mese prima della sua audizione e l’unico aspetto che lo avrebbe frenato sarebbe stata l’apertura della procedura penale per propaganda a favore di un’organizzazione terroristica, che, ciò posto, il ricorrente è quindi perfettamente in grado di reinserirsi nel mercato del lavoro e, tramite le sue conoscenze e la famiglia, di trovare un nuovo alloggio, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole la domanda di nomina di un patrocinatore d’ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), -- 10 of 12 -D-2936/2024 Pagina 11 che visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.

1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tale importo viene prelevato dall’anticipo versato dall’insorgente in data 1° luglio 2024, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-2936/2024 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La lingua della procedura è l’italiano.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’ufficio, è respinta.

4.

Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo viene prelevato dall’anticipo versato dall’interessato in data 1° luglio 2024.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

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