Lexipedia

Entscheid

D-3141/2023

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

6. Juni 2023Deutsch22 min

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'a... Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 24 maggio 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

13.

gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, -- 5 of 12 -D-3141/2023 Pagina 6 che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni nonstatali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche e verbali subite per mano del padre, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente sostiene infatti essenzialmente che le autorità georgiane non sarebbero intervenute dato che egli non avrebbe delle conoscenze al loro interno e non disporrebbe di sufficienti risorse economiche per chiederne l’intervento; che lo stesso non ha tuttavia mai tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare tali fatti e ciò nonostante egli avrebbe ritenuto di essere in pericolo di morte essendo stato minacciato dal padre con un’arma da taglio; che, pertanto, non è possibile escludere che le autorità georgiane sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che, di conseguenza, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni subite, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3,

7.

LAsi) e la concessione dell’asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera -- 6 of 12 -D-3141/2023 Pagina 7 (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che, d’altronde, egli, quale figlio maggiorenne non dipendente economicamente dalla madre, residente nel Canton D._______, non può beneficiare del principio dell’unità della famiglia; che tale principio non può inoltre essere applicato per la presenza, in Svizzera, della di lui sorella e del nipote non rientrando, gli stessi, nella definizione di “famiglia” ai sensi dell’art. 1a lett. e OAsi 1, che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che, innanzitutto, l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), -- 7 of 12 -D-3141/2023 Pagina 8 che, giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, in primo luogo, la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che, in secondo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana; che l’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o il suo mantenimento, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel Paese d’origine o di destinazione, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3); che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il sistema sanitario presente in Georgia ha conosciuto negli ultimi anni un’importante ristrutturazione e sono stati realizzati grandi progressi, nel -- 8 of 12 -D-3141/2023 Pagina 9 senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se esso non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-2246/2023 dell’8 maggio 2023); che, segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale, cosiddetto “Universal Health Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione-malattia gratuita è garantita a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che una riforma dell’UHCP avvenuta nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sarebbero altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. sentenze del Tribunale D4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2.1; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018); che a partire dal mese di maggio del 2017, l’UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici; che le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall’assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato; che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; ex multis E-6650/2018 del 19 marzo 2019 consid. 3.6.3), che, in Georgia, sebbene pochi psichiatri e psicologi lavorano secondo le più recenti conoscenze scientifiche, il trattamento e i seguenti approfondimenti ulteriori delle malattie mentali sono forniti gratuitamente; che la maggior parte dei disturbi mentali e comportamentali viene trattata con farmaci; che, dal 2011, diverse strutture che offrono cure psichiatriche, in particolare a Tbilisi, sono state riabilitate e attrezzate, in conformità alla legislazione georgiana e ai requisiti internazionali (cfr. sentenza del Tribunale D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.4); che in Georgia sono attive anche diverse organizzazioni non governative (ONG) il cui campo d'azione riguarda specificamente l'accompagnamento e il sostegno delle persone affette da malattie mentali (cfr. sentenze del Tribunale -- 9 of 12 -D-3141/2023 Pagina 10 E-6171/2019 del 14 aprile 2020 consid. 7.5.2; D-2325/2015 del 20 aprile 2016 consid. 6.5), che, nel caso di specie, al ricorrente sono stati diagnosticati un’ipertensione arteriosa (cfr. atto SEM n. 14/2, 22/2, 26/2, 29/2), tachicardia sinusale (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/3, 24/4), insonnia (cfr. atto SEM n. 17/2), rispettivamente una reazione mista ansioso-depressiva (cfr. atti SEM n. 21/2, 24/4, 26/2, 28/2, 31/2, 32/3); che l’ipertensione e la tachicardia sinusale sarebbero insorte già dall’età di 15 anni (cfr. atto SEM n. 35/12, R36) e che egli sarebbe stato sottoposto a delle cure in Georgia (cfr. atto SEM n. 35/12, R38); che i medici che lo avrebbero esaminato in Svizzera avrebbero escluso che egli soffra della sindrome di Cushing (cfr. atto SEM n. 15/2); che, dai referti medici presenti agli atti (cfr. atti SEM n. 12/1, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/3, 19/3, 21/2, 22/2, 25/1, 26/2, 27/1, 28/2, 29/2, 31/2, 32/3, 34/1) non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera; che, in particolare, alla luce della summenzionata giurisprudenza, in Georgia esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata; che a comprova di quanto precede, l’insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza, che comunque, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, ha sviluppato delle competenze lavorative in diversi settori, dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese (cfr. atto SEM n. 35/12, R19), che gli avrebbe permesso di finanziare gli studi e di ripagare i debiti (cfr. atto SEM n. 35/12, R27, R28), e ha ottenuto un diploma di scuola secondaria in ambito di servizi finanziari (cfr. atto SEM n. 35/12, R32 e R33), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), -- 10 of 12 -D-3141/2023 Pagina 11 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è giovane, ha sviluppato delle competenze lavorative in diversi settori, dispone di una solida rete sociale nel proprio Paese (cfr. atto SEM n. 35/12, R19), che gli avrebbe permesso di finanziare gli studi e di ripagare i debiti (cfr. atto SEM n. 35/12, R27, R28), e ha ottenuto un diploma di scuola secondaria in ambito di servizi finanziari (cfr. atto SEM n. 35/12, R32 e R33), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), -- 10 of 12 -D-3141/2023 Pagina 11 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

-- 11 of 12 --

D-3141/2023 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni

-- 12 of 12 --