D-3159/2024
Asilo ed allontanamento
18. Mai 2026Deutsch28 min
Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 aprile 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Corte IV D-3159/2024 S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 2 6 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, cancelliera Ambra Antognoli. Parti 1. A._______, nato il (…),
2. B._______, nata il (…), e i loro figli
3. C._______, nata il (…),
4. D._______, nata il (…),
5. E._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 aprile 2024 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a Gli interessati, cittadini turchi provenienti dalla provincia di F._______, hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 ottobre rispettivamente il 17 novembre 2023 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-2/2, 3/2, 4/2 e 42/2).
A.b L’11 rispettivamente il 15 gennaio 2024, la SEM ha provveduto all’audizione approfondita sui motivi d’asilo dei richiedenti 1 e 2 (genitori) (cfr. atti SEM n. 73/15 e 82/19). L’interessata ha in sostanza riferito di essere espatriata una prima volta nel giugno 2023 e, successivamente, nuovamente nell’ottobre 2023. Ella avrebbe svolto attività lavorative per il Partito democratico dei popoli (HDP) e partecipato ai festeggiamenti del Newroz. Ha dichiarato altresì di essere stata seguita nei tragitti da e verso il luogo di lavoro. Avrebbe inoltre effettuato condivisioni su piattaforme social, ritenendo che tali attività non avrebbero comportato conseguenze, pur precisando di non aver mai divulgato la propria identità politica. A causa della propria appartenenza curda alevita, ella non sarebbe mai stata assunta quale impiegata statale e avrebbe subito episodi di mobbing tali da indurla a lasciare il posto di lavoro. Nel 2016 avrebbe prestato assistenza medica a una guerrigliera; due persone presenti in tale occasione sarebbero state successivamente poste in custodia cautelare, per poi essere rilasciate. Nel mese di settembre 2023, mentre si trovava presso l’abitazione del padre, una vicina di casa l’avrebbe informata telefonicamente che degli agenti delle forze di polizia avrebbero fatto irruzione nella sua abitazione. A seguito di tale episodio, l’interessata si sarebbe nascosta per alcuni giorni presso l’abitazione di un’amica, prima di espatriare con l’intera famiglia. Le autorità avrebbero utilizzato le sue attività sui social media quale pretesto, in assenza di ulteriori prove a suo carico, per emanare un mandato di accompagnamento coattivo. Ella ha inoltre sostenuto che in Turchia donne e minori non godrebbero di adeguati diritti civili, sarebbero esposti a molestie e non vi sarebbe libertà di espressione, motivo per cui non avrebbe voluto lasciare le figlie nel Paese. L’interessato ha dichiarato che la propria vita in patria sarebbe divenuta difficoltosa a causa delle pressioni statali. Egli ha altresì affermato che in Turchia donne e minori vivrebbero in condizioni precarie, esposti a violenze. Ha inoltre riferito che la moglie avrebbe incontrato difficoltà legate alla propria appartenenza etnica curda e che la sua famiglia non avrebbe accettato tale unione per il medesimo motivo. I richiedenti sarebbero quindi -- 2 of 16 -D-3159/2024 Pagina 3 espatriati una prima volta nel giugno 2023, per poi fare ritorno in Turchia, dove la moglie avrebbe ripreso l’attività lavorativa mentre egli si sarebbe occupato delle figlie. Nel settembre 2023, mentre si trovavano presso l’abitazione del suocero, la moglie avrebbe ricevuto una telefonata da una vicina che riferiva di un’irruzione della polizia nella loro abitazione. L’interessata avrebbe ipotizzato che tale intervento fosse collegato all’assistenza medica prestata nel 2016 a una guerrigliera. I richiedenti si sarebbero quindi rifugiati presso un’amica della moglie, espatriando nuovamente nell’ottobre 2023. Solo in seguito avrebbero appreso che l’intervento delle autorità sarebbe stato motivato dalle condivisioni effettuate dalla moglie sui social media.
A.c I richiedenti hanno prodotto agli atti vari mezzi di prova per lo più relativi alle procedure aperte nei confronti dell’interessata e, in particolare, il mandato di accompagnamento coattivo del (…) 2023 in relazione al reato per propaganda all’organizzazione terroristica armata (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 11).
B.
Con decisione del 16 aprile 2024, notificata il 18 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 124/1), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d’asilo e ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 122/19).
C.
Con ricorso del 21 maggio 2024 (notificato il 22 maggio 2024, cfr. risultanze processuali) gli interessati (di seguito anche i ricorrenti o gli insorgenti) sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell’asilo. In subordine, essi hanno chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e, in ulteriore subordine, la restituzione degli atti alla SEM per completare l’istruzione. Essi hanno presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Al gravame sono stati acclusi documenti in lingua turca, tra cui il verbale di indagine e constatazione Open Source, e un rapporto del Servizio medico-psicologico di G._______ del (…) relativo alla ricorrente 4.
D.
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D-3159/2024 Pagina 4 Tramite decisione incidentale del 16 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 3), il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria citata, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e ha avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 28 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 4), una replica del 22 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 6) e una duplica del 3 giugno 2025 (cfr. atto TAF n. 8).
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
Erwägungen
1.
1.1
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
1.3
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). I medesimi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro quest’ultima.
1.4
Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).
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3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1
Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le allegazioni della ricorrente relative al fatto di essere stata occasionalmente seguita in Turchia e di non aver mai espresso le proprie opinioni politiche, nonché l’affermazione del ricorrente secondo cui la famiglia non disporrebbe più di alcun bene nel Paese d’origine a causa degli eventi sismici, non siano verosimili (art. 7 LAsi). Le allegazioni secondo cui in Turchia le donne e i minori sarebbero vittime di violenza, il timore di ripercussioni fatto valere dall’interessata per aver sostenuto una guerrigliera nel 2016, nonché le asserite ingiustizie subite dalla medesima in ragione della sua etnia curda, non risulterebbero inoltre essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infine, anche considerati le procedure d’inchiesta basate sui reati di offesa al presidente e di propaganda terroristica e il relativo mandato di accompagnamento coattivo, sarebbe altamente improbabile che l’interessata arrischi di essere oggetto, in un futuro prossimo, di una persecuzione determinante per il diritto dell’asilo.
4.2
Censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), gli insorgenti contestano la valutazione dell’autorità opponente, affermando sostanzialmente che le persecuzioni subite in patria sarebbero rilevanti e le proprie dichiarazioni in merito sarebbero verosimili. In particolare, la famiglia avrebbe timore di subire persecuzioni in caso di rientro in Turchia, in quanto l’interessata avrebbe prestato aiuto medico ad una guerrigliera e sarebbe oggetto di due procedure giudiziarie.
4.3
In sede di osservazioni al ricorso, replica e duplica, le parti si riconfermano sostanzialmente nelle proprie conclusioni di causa.
5.
5.1
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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D-3159/2024 Pagina 6 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
5.2
Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3
5.3.1
Nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di offesa al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).
5.3.2
In proposito, è stato stabilito che la semplice esistenza di inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati – anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]).
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5.3.3
Inoltre tali inchieste penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se concorrono le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico; vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo; la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). Va detto inoltre che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di offesa al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Il Tribunale ha inoltre stabilito che per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr. consid. 8.5). Va ritenuto, infine, che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure giudiziarie debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di una procedura penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
6.
6.1
Esaminati con attenzione gli atti di causa, il Tribunale ritiene anzitutto che non vi siano motivi fondati per discostarsi dalla valutazione della SEM circa l’inverosimiglianza (art. 7 LAsi) degli asseriti episodi di inseguimento riferiti dalla moglie, nonché in merito alla situazione di difficoltà materiale sollevata dal marito. Specificasi che la questione dell’impegno politico dell’interessata e delle relative conseguenze verranno trattate sotto il profilo della rilevanza.
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6.1.1
In primo luogo, si osserva che le allegazioni della ricorrente relative al fatto di essere stata seguita, in alcune occasioni, nel Paese d’origine mentre si recava al lavoro e al rientro dallo stesso, risultano formulate in termini generici e stereotipati, privi di adeguata specificità e di dettagli circostanziati. In particolare, ella ha indicato che “[i]n quel periodo [ella] lavorav[a] in un centro di salute. Mentre stav[a] andando al lavoro a piedi, una macchina sconosciuta [l’]ha seguita fino al lavoro. Quando [ella è] arrivata al lavoro, quella macchina si è fermata e ha aspettato per un periodo davanti al centro di salute. [Ella] di solito cercav[a] di stare molto attenta mentre andav[a] o tornav[a] dal lavoro per non avere dei problemi, una volta anche [è] stata seguita mentre tornav[a] dal lavoro, [l’]hanno seguita fino a casa. ll [loro] palazzo ha un cortile, quella macchina [l’]ha seguita fino alla casa e ha aspettato per un periodo fuori dal cortile del [loro] edificio. H[a] visto quella macchina aspettare fuori, ma in quel momento non h[a] capito bene cosa stava succedendo, pensav[a la] stessero seguendo per disturbar[la], non avev[a] una chiara idea” (cfr. atto SEM n. 82/19 D52). A fronte di una specifica domanda volta a chiarire la collocazione temporale dei due episodi riferiti, la ricorrente ha dichiarato di non essere in grado di indicarne con precisione le date, precisando che “in quel momento non h[a] dato importanza alle date. Se non sbagli[a] una volta [è] stata seguita prima del mese di maggio, invece una seconda volta [è] stata seguita dopo il mese di maggio. Ma [ella] all’inizio non h[a] detto niente a[l] marito, gli h[a] parlato solo di un episodio perché non volev[a] che lui si preoccupasse per [lei] perché (…) in quel periodo quando si preoccupava andava in crisi e non volev[a] raccontargli niente per questo motivo. Lui era sempre nel panico, per questo di solito non parl[a] tanto con lui” (cfr. atto SEM n. 82/19 D53). Ella ha infine affermato di non aver mai segnalato tali episodi alle forze di polizia, in quanto “pensav[a la] seguissero per disturbar[la]” (cfr. atto SEM n. 82/19 D54).
6.1.2
In secondo luogo, non risultano elementi concreti a dimostrazione del fatto che la famiglia sarebbe espatriata in quanto non avrebbe più avuto nulla in patria, a seguito degli eventi sismici. In particolare, il ricorrente ha dichiarato che la famiglia disponeva di un’abitazione, la quale sarebbe stata gravemente danneggiata dal terremoto (cfr. atto SEM n. 73/15 D36). Egli ha inoltre precisato che, nell’immediatezza dell’evento, l’intero nucleo familiare avrebbe soggiornato per circa una settimana presso il centro in cui egli lavorava quale (…) e che, successivamente, si sarebbe trasferito a H._______ per un periodo di circa due mesi e mezzo, alloggiando in una struttura prefabbricata messa a disposizione dal medesimo centro (cfr. atto SEM n. 73/15 D40 e D41). Interrogato circa le condizioni abitative al rientro in Turchia successivo all’espatrio del 5 giugno 2023, il ricorrente ha riferito -- 8 of 16 -D-3159/2024 Pagina 9 che la famiglia si sarebbe nuovamente stabilita nell’abitazione danneggiata (cfr. atto SEM n. 73/15 D42). Ne consegue che non risulta corroborata l’affermazione secondo cui essi sarebbero rimasti privi di qualsiasi risorsa nel Paese d’origine, atteso che avrebbero comunque continuato a disporre di un alloggio e vi avrebbero fatto ritorno per un periodo di circa quattro mesi prima di espatriare nuovamente (cfr. atto SEM n. 73/15 D43). Ulteriore indice della prosecuzione di condizioni di vita sostanzialmente ordinarie è dato dal fatto che l’interessata avrebbe continuato a svolgere la propria attività lavorativa anche dopo il sisma, mentre il ricorrente si sarebbe occupato delle figlie (cfr. atto SEM n. 73/15 D44).
6.1.3
Ne discende che le menzionate allegazioni si rivelano inverosimili sotto il profilo dell’art. 7 LAsi.
6.2
Per il resto, i timori espressi dagli interessati in relazione alla situazione di sicurezza in Turchia, al presunto sostegno prestato dalla ricorrente a una guerrigliera, alle asserite discriminazioni subite in ragione della sua appartenenza etnica curda, nonché alle procedure penali a suo carico, si rivelano infondati (art. 3 LAsi).
6.2.1
Anzitutto, il ricorrente ha dichiarato che, a causa delle pressioni dello Stato, la sua vita sarebbe divenuta particolarmente difficile e che, in Turchia, la situazione per donne e bambine sarebbe problematica in ragione di episodi di violenza. Invitato a precisare tali affermazioni, egli ha dichiarato che “[u]ltimamente negli ultimi anni in Türkiye le donne subiscono violenza fisica, i bambini vengono molestati e il Governo non fa niente per risolvere questo problema. Egli ormai non volev[a] lasciare le [sue] figlie da sole, le accompagnav[a] sempre fino a scuola. Er[a] troppo preoccupato per le [sue] figlie, [essi] non aveva[no] una libertà. In questo senso [egli] h[a] parlato delle pressioni dello Stato” (cfr. atto SEM n. 73/15 D46). Tuttavia, per sua stessa ammissione, il ricorrente ha riconosciuto che né la moglie né le figlie sarebbero mai state direttamente interessate da simili episodi, limitandosi ad aggiungere che alcuni conoscenti gli avrebbero riferito dell’esistenza, ad F._______, di una presunta setta religiosa dedita al rapimento di minori (cfr. atto SEM n. 73/15 D47-49). Alla luce di quanto precede, tali allegazioni si rivelano irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non riferite a esperienze personali dirette, ma fondate su timori di carattere generale e su mere supposizioni. Inoltre, le circostanze apprese esclusivamente per il tramite di terzi, quali le informazioni relative alla presunta setta religiosa, non sono idonee, secondo costante giurisprudenza, a fondare un timore individuale e attuale di -- 9 of 16 -D-3159/2024 Pagina 10 persecuzione rilevante ai fini dell’asilo (cfr. ex pluris sentenze del TAF D7333/2024 del 9 dicembre 2024 consid. 7.2; D-4874/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 6.2.1; E-801/2015 del 6 ottobre 2017 consid. 3.7).
6.2.2
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato di non sentirsi al sicuro in Turchia e di ritenere la propria vita in pericolo, in quanto avrebbe prestato assistenza medica a una guerrigliera, episodio in relazione al quale i presenti sarebbero stati arrestati e in seguito rilasciati (cfr. atto SEM n. 82/19 D39). Ella ha riferito di essere venuta a conoscenza della loro custodia cautelare “tramite internet, perché c’erano delle notizie a riguardo”, precisando che sarebbero stati rilasciati “perché hanno sfruttato la legge sui pentiti” (cfr. atto SEM n. 82/19 D81 e D82). Ella ha inoltre ipotizzato che “[f]orse nei loro confronti hanno trovato delle prove, nei [di lei] confronti non hanno trovato niente e per questo motivo vogliono usare le [sue] condivisioni sui social” (cfr. atto SEM n. 82/19 D92). Al riguardo, occorre rilevare che tali dichiarazioni risultano irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto la ricorrente non è mai stata personalmente oggetto di alcun provvedimento o misura, neppure a fronte dell’arresto e del successivo rilascio degli altri individui coinvolti. L’asserzione secondo cui nei suoi confronti non sarebbero state rinvenute prove costituisce, peraltro, una mera supposizione priva di riscontri oggettivi. Parimenti, le considerazioni relative alla situazione generale di donne e bambini in Turchia si configurano come valutazioni di carattere generico, non supportate da esperienze personali concrete, atteso che né la ricorrente né i membri della sua famiglia risultano essere stati direttamente interessati da simili eventi.
6.2.3
Ancora, la ricorrente ha dichiarato di aver esercitato la professione di (…) per quattordici anni, precisando tuttavia che, in ragione della propria identità curda alevita, non sarebbe mai stata assunta in qualità di impiegata statale. Ella ha altresì riferito di aver lavorato per sette o otto anni presso un istituto pubblico, nel corso dei quali avrebbe subito atti di mobbing e sarebbe stata in generale costretta a svolgere mansioni particolarmente gravose (cfr. atto SEM n. 82/19 D26, D63 e D138). Ha inoltre aggiunto che la famiglia del marito non l’avrebbe accettata a causa della sua appartenenza etnica (cfr. atto SEM n. 82/19 D59). Orbene, neppure tali pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 7.1). Peraltro, la ricorrente ha, -- 10 of 16 -D-3159/2024 Pagina 11 per sua stessa ammissione, sempre svolto un’attività lavorativa quale (…), avendo altresì operato presso un istituto pubblico. Ne consegue che le circostanze addotte non consentono di ravvisare l’esistenza di una pressione individuale di intensità superiore a quella affrontata dalla maggior parte della popolazione curda in Turchia. Infine, anche le tensioni nate con la famiglia del marito non raggiungono un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
6.2.4
Infine, il Tribunale osserva che agli atti non risultano esservi né mandati d’arresto, né atti d’accusa in merito alle procedure penali per i reati di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica e di offesa al presidente. Va pertanto di principio esclusa l’esistenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi della giurisprudenza succitata. Ad ogni buon conto, quanto allegato dalla ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali arresti o incarcerazioni una volta rientrata nel Paese d’origine. Infatti, si può ragionevolmente escludere che l’interessata sarà esposta al rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Non avendo precedenti penali, non si può ritenere a priori che ella verrà condannata ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posta in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3; D-4788/2024 del 30 settembre 2024 consid. 4.1.2). Ella non presenta inoltre un profilo politico di rilievo, non essendo mai stata membro dell’HDP e avendo dichiarato di essersi limitata a partecipare ai festeggiamenti del Newroz, a svolgere visite nei villaggi, a distribuire volantini e, in occasione delle elezioni, a sorvegliare le urne (cfr. atto SEM n. 82/19 D26). Si osserva inoltre che la sporadica attività di condivisione è cominciata dopo la sua prima partenza dalla Turchia (cfr. mdp SEM n. 28). Ella non sembrerebbe poi avere un particolare seguito sui social media dato che i suoi post risultano avere al massimo tre like. Di conseguenza, non si ravvisano fattori di rischio che siano inerenti alla sua figura politica. In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, posto che la ricorrente ha condiviso varie fotografie e contenuti riguardanti azioni di organizzazioni militanti attive contro lo Stato turco, segnatamente il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK/KCK) e l’Unità di Protezione Popolare (YPG), nonché pubblicazioni -- 11 of 16 -D-3159/2024 Pagina 12 volte a elogiare o commemorare membri di tali gruppi, vantandone i meriti (cfr. mdp SEM n. 28). Inoltre, ella ha segnatamente paragonato il presidente Erdogan ad Adolf Hitler e l’ha qualificato come “fascista” (cfr. mdp SEM n. 28). Ciò posto, non si può escludere che tali pubblicazioni costituiscano un legittimo motivo di perseguimento penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, affermazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di autorità politiche o contenuti interpretabili come incitamento alla violenza, potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (artt. 173, 174,
177.
e 259 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E4103/2024 consid. 8.6.2). Pertanto, qualora l’inchiesta penale in parola dovesse sfociare nell’emissione di un atto d’accusa prima e di un giudizio di colpevolezza poi, non è ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. Il timore di persecuzione espresso dalla ricorrente si rivela quindi infondato.
6.3
Per queste ragioni, il Tribunale giudica che i motivi d’asilo presentati dai ricorrenti non giustificano il riconoscimento della loro qualità di rifugiati ai sensi dell’art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione avversata va quindi confermata.
7.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarlo.
8.
8.1
L’esecuzione dell’allontanamento, contestata dai ricorrenti, è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2
8.2.1
Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
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8.2.2
A tal proposito, il Tribunale osserva che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’ammissibilità del loro rinvio verso la Turchia risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, che gli insorgenti possano essere sottoposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105).
8.2.3
L’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti verso la Turchia risulta pertanto ammissibile. 8.3
8.3.1
Secondo l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.3.2
Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdoturco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sudest del Paese dal luglio 2015 (in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van, per quanto riguarda le province di Hakkari e Sirnak cfr. la sentenza E-4103/2024 consid. 13.4), nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). A conferma di tale valutazione, il PKK ha inoltre dichiarato un cessate il fuoco immediato con la Turchia in data 1° marzo 2025 (cfr. comunicato dpa del 1° marzo 2025, citato secondo NZZ online, https://www.nzz.ch/international/pkk-verkuendet-waffenstillstand-mit-der-tuerkei-ld.1873453, consultato il 20 aprile 2026). Inoltre, l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nelle undici province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa e Elazig) deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
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8.3.3
Nel caso concreto, sebbene gli interessati provengano da una delle suddette province, non emergono motivi ostativi di natura individuale che si oppongano al loro allontanamento verso la Turchia. Essi dispongono infatti di un’abitazione di proprietà nel Paese d’origine che, pur necessitando di lavori di ristrutturazione, è stata da loro abitata per un periodo di circa quattro mesi prima dell’ultimo espatrio, circostanza che depone contro l’esistenza di un pericolo esistenziale. I ricorrenti 1 e 2 dispongono di una significativa esperienza professionale e hanno sempre provveduto autonomamente al proprio sostentamento. Essi beneficiano altresì della presenza di una solida rete familiare in patria, alla quale potranno fare riferimento in caso di necessità. Dagli atti risulta, peraltro, che gli interessati versano in buone condizioni di salute, anche con riguardo alla ricorrente 4, atteso che l’ultimo rapporto medico prodotto risale al (…) 2024 e che non sono stati successivamente trasmessi ulteriori elementi (cfr. mdp SEM n. 29). Infine, per quanto concerne i figli, non emergono dagli atti elementi ostativi al loro allontanamento dalla Svizzera.
8.3.4
L’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
8.4
Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
8.5
Di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.
9.
Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– andrebbero poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, le stesse non vengono tuttavia prelevate.
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11.
La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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D-3159/2024 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
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