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Entscheid

D-3253/2021

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

22. Juli 2021Deutsch28 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 7 luglio 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

29.

marzo 2021 (cfr. atto SEM 10/1), che la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III; che nella richiesta l'autorità inferiore ha fatto riferimento all'asserita espulsione in Serbia nella richiesta di ripresa in carico (cfr. atto SEM19/5), che il 1° luglio 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Romania, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, che il fatto che le autorità rumene abbiano indicato quale data del deposito della domanda d'asilo il 28 marzo 2021 e non il giorno seguente come da risultanze «EURODAC» appare essere una svista non rilevante, che l'insorgente in sede di colloquio Dublino ha contestato di aver depositato una domanda d'asilo in Romania dichiarando di aver unicamente rilasciato le impronte digitali (cfr. atto SEM 15/3, pag. 2); che in sede ricorsuale -- 6 of 13 -D-3253/2021 Pagina 7 egli non contesta più il deposito della domanda in sé, ma nega di aver voluto domandare asilo in tale Paese e asserisce di essere stato ingannato dalle autorità rumene (cfr. ricorso pag. 4), che già solo per aver fornito due versioni differenti a proposito del deposito della domanda d'asilo sorgono dubbi quanto alla credibilità dell'insorgente; che ad ogni modo il Tribunale rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3); che di conseguenza, la sua mancata volontà di depositare una domanda in Romania non risulta essere rilevante per la determinazione dello Stato competente, che, di conseguenza, la competenza della Romania è di principio data, che occorre ora determinare se vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che ad oggi, né lo scrivente Tribunale né la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), così come neppure la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno constatato l'esistenza di carenze sistemiche in Romania (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2325/2021 del 12 luglio 2021 consid. 7 e ulteriori riferimenti, D-2895/2021 del 28 giugno 2021 consid. 8.1 e ulteriori riferimenti), che di conseguenza, la Romania è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, segnatamente il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed a garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva -- 7 of 13 -D-3253/2021 Pagina 8 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), in particolare rispettosa del principio di non respingimento ex art. 33 Conv. rifugiati così come il divieto di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed alla Conv. tortura (cfr. fra le tante le sentenze D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7 e F-2380/2021 del

27 maggio 2021 consid. 5.2), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che il Tribunale rileva che le dichiarazioni del ricorrente circa il presunto respingimento in Serbia (pratica conosciuta come «pushback») si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata; che parimenti, neppure dai rapporti richiamati in sede ricorsuale è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione; che in verità, questi ultimi affrontano la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Romania e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Serbia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo (cfr. accettazione di ripresa in carico, atto SEM 25/1); che per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia (cfr. sentenze del Tribunale D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7.2; E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.6), che anche le successive argomentazioni contenute nel ricorso, riguardo alle condizioni di accoglienza e di assistenza materiale, non sono atte a provare, in modo concreto e circostanziato, l'esistenza di una pratica attuale e avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, che sovvertirebbero la summenzionata presunzione; che malgrado dalle fotografie presentate dinanzi all'autorità inferiore risultano delle condizioni del campo in cui l'insorgente avrebbe alloggiato per 10 giorni -- 8 of 13 -D-3253/2021 Pagina 9 effettivamente deplorevoli, non risulta che egli si sia rivolto alle autorità per tale motivo o abbia richiesto assistenza e cure per le punture d'insetto rispettivamente che le autorità gli abbiano negato tali cure (cfr. atto SEM 25/1); che altresì egli ha lasciato volontariamente l'alloggio assegnatoli, che in tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che infine, dagli atti all'inserto non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di nonrespingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ora da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le riserve emesse dall'insorgente in sede ricorsuale quanto alla rapidità della procedura non permettono, ad esse sole, di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso, -- 9 of 13 -D-3253/2021 Pagina 10 che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l'insorgente non soffre di problemi medici tali da risultare ostativi al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Romania è competente dell'esame della domanda di -- 10 of 13 -D-3253/2021 Pagina 11 asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 16 luglio 2021 sono revocate, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 11 of 13 -D-3253/2021 Pagina 12 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

27 maggio 2021 consid. 5.2), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che il Tribunale rileva che le dichiarazioni del ricorrente circa il presunto respingimento in Serbia (pratica conosciuta come «pushback») si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata; che parimenti, neppure dai rapporti richiamati in sede ricorsuale è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione; che in verità, questi ultimi affrontano la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Romania e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Serbia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo; che ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Romania, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo (cfr. accettazione di ripresa in carico, atto SEM 25/1); che per il resto, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia (cfr. sentenze del Tribunale D-2476/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 7.2; E-1243/2021 del 25 marzo 2021 consid. 5.6), che anche le successive argomentazioni contenute nel ricorso, riguardo alle condizioni di accoglienza e di assistenza materiale, non sono atte a provare, in modo concreto e circostanziato, l'esistenza di una pratica attuale e avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia, che sovvertirebbero la summenzionata presunzione; che malgrado dalle fotografie presentate dinanzi all'autorità inferiore risultano delle condizioni del campo in cui l'insorgente avrebbe alloggiato per 10 giorni -- 8 of 13 -D-3253/2021 Pagina 9 effettivamente deplorevoli, non risulta che egli si sia rivolto alle autorità per tale motivo o abbia richiesto assistenza e cure per le punture d'insetto rispettivamente che le autorità gli abbiano negato tali cure (cfr. atto SEM 25/1); che altresì egli ha lasciato volontariamente l'alloggio assegnatoli, che in tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Romania esporrebbe effettivamente l'insorgente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza, che infine, dagli atti all'inserto non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Romania non rispetterebbe il principio di nonrespingimento rinviando il ricorrente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ora da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che le riserve emesse dall'insorgente in sede ricorsuale quanto alla rapidità della procedura non permettono, ad esse sole, di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso, -- 9 of 13 -D-3253/2021 Pagina 10 che, inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»), che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l'insorgente non soffre di problemi medici tali da risultare ostativi al trasferimento nel contesto di una procedura Dublino, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Romania, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Romania è competente dell'esame della domanda di -- 10 of 13 -D-3253/2021 Pagina 11 asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 16 luglio 2021 sono revocate, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 11 of 13 -D-3253/2021 Pagina 12 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3253/2021 Pagina 13 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

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