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Entscheid

D-3304/2024

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

4. Juni 2024Deutsch17 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 maggio 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

3.

dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), dacché il trasferimento in Bulgaria non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale e che dal punto di vista medico non vi sono problemi ostativi a un rinvio (cfr. rapporto della visita medica del 20 marzo 2024 [atto SEM 12/2]), -- 8 of 10 -D-3304/2024 Pagina 9 che, infine, il ricorrente sostiene che la SEM avrebbe dovuto apprendere il motivo di rigetto della sua domanda d’asilo; egli teme che vi sia un rischio elevato di un allontanamento a catena verso l’Afghanistan con conseguente violazione del divieto di non-refoulement e trattamenti inumani e degradanti giusta l’art 4 CartaUE e l’art. 3 CEDU, vista l’accettazione di ripresa a carico e la decisione negativa d’asilo della Bulgaria, che nulla permette di concludere che la domanda del ricorrente sia stata trattata in modo lacunoso da parte della Bulgaria e che questa non rispetti il principio del divieto di respingimento (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale D-1748/2024 del 10 maggio 2024 consid. 8.4.4; D-2359/2024 del 22 aprile 2024); si noti, per inciso, che la giurisprudenza della Germania in merito a rinvii in Bulgaria di richiedenti afghani, riferita nel ricorso, non può capovolgere la rispettiva giurisprudenza di questo Tribunale suesposta; se del caso, spetta al ricorrente sollevare un’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità bulgare, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 9 of 10 -D-3304/2024 Pagina 10 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:

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