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Entscheid

D-3390/2019

Asilo ed allontanamento

17. Juli 2019Deutsch38 min

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 giugno 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

18.

LAsi,

-- 12 of 18 --

D-3390/2019 Pagina 13 che visto tutto quanto sopra, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità inferiore, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissible (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che segnatamente, in merito all’esigibilità della misura, l’autorità inferiore ha concluso che non vi fossero ostacoli individuali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, neppure dal profilo medico, in quanto il richiedente, nel suo Paese d’origine, per il suo stato depressivo seguiva già una cura nei due anni precedenti il suo espatrio, nonché in Iran vi sarebbe una buona presa in carico delle affezioni psichiatriche, che nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non ritenendo la sua esecuzione né ammissibile ai sensi dell’art. 3 CEDU, né ragionevolmente esigibile, vista la situazione vigente nel suo Paese d’origine, che non gli permetterebbe un rientro nel medesimo Stato nella dignità e nella sicurezza, che secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento -- 13 of 18 -D-3390/2019 Pagina 14 della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2); che inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4), che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU; che spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante anche le sue dichiarazioni inverosimili, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), che altresì, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui suoi motivi d’asilo inverosimili ed irrilevanti ex art. 7 e 3 LAsi, e non apportando l’insorgente con il ricorso alcuna circostanza atta a far mutare tale conclusione, egli non è riuscito a dimostrare che esista per lui un rischio personale, serio e concreto, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano e degradante, ostativi all’esecuzione dell’allontanamento nel suo Paese d’origine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 Conv. tortura), per il che il suo allontanamento è da ritenere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, -- 14 of 18 -D-3390/2019 Pagina 15 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte, che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo, che l’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese, siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti), che nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. anche a titolo d’esempio: sentenze del Tribunale D-2094/2019 del 12 luglio 2019 consid. 10.5; D-2309/2019 del 3 giugno 2019 consid. 13.3), che permetta d’acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che per quanto concerne la situazione personale del ricorrente, il medesimo risulta giovane, con una discreta istruzione ed alcune conoscenze nelle professioni quali (…) e come (…) (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.) e potrà contare anche in futuro, come già in passato, sull’aiuto e sostegno della sua famiglia, in particolare da parte del nonno (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3; D202 seg., pag. 22), -- 15 of 18 -D-3390/2019 Pagina 16 che di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si reintegrerà senza particolari problemi nel suo paese d’origine, che infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che da un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3), che invero, per la sindrome depressiva e le problematiche psicologiche di cui soffre l’interessato (cfr. atto no. 1040931-31/2; atto no. 1040931-15/2; verbale 2, D204 segg., pag. 22), egli seguiva già un trattamento medico in Patria, per il che potrà continuare la terapia prescritta in Svizzera (cfr. atto no. 1040931-31/2), nonché l’accompagnamento terapeutico anche nel suo Paese d’origine, che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenersi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esonero dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), -- 16 of 18 -D-3390/2019 Pagina 17 che pertanto, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 e 5 PA) nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-3390/2019 Pagina 13 che visto tutto quanto sopra, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità inferiore, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissible (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che segnatamente, in merito all’esigibilità della misura, l’autorità inferiore ha concluso che non vi fossero ostacoli individuali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente, neppure dal profilo medico, in quanto il richiedente, nel suo Paese d’origine, per il suo stato depressivo seguiva già una cura nei due anni precedenti il suo espatrio, nonché in Iran vi sarebbe una buona presa in carico delle affezioni psichiatriche, che nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non ritenendo la sua esecuzione né ammissibile ai sensi dell’art. 3 CEDU, né ragionevolmente esigibile, vista la situazione vigente nel suo Paese d’origine, che non gli permetterebbe un rientro nel medesimo Stato nella dignità e nella sicurezza, che secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento -- 13 of 18 -D-3390/2019 Pagina 14 della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2); che inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4), che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU; che spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante anche le sue dichiarazioni inverosimili, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), che altresì, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui suoi motivi d’asilo inverosimili ed irrilevanti ex art. 7 e 3 LAsi, e non apportando l’insorgente con il ricorso alcuna circostanza atta a far mutare tale conclusione, egli non è riuscito a dimostrare che esista per lui un rischio personale, serio e concreto, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano e degradante, ostativi all’esecuzione dell’allontanamento nel suo Paese d’origine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 Conv. tortura), per il che il suo allontanamento è da ritenere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, -- 14 of 18 -D-3390/2019 Pagina 15 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte, che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo, che l’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese, siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti), che nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. anche a titolo d’esempio: sentenze del Tribunale D-2094/2019 del 12 luglio 2019 consid. 10.5; D-2309/2019 del 3 giugno 2019 consid. 13.3), che permetta d’acchito, ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi espatriati, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che per quanto concerne la situazione personale del ricorrente, il medesimo risulta giovane, con una discreta istruzione ed alcune conoscenze nelle professioni quali (…) e come (…) (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.) e potrà contare anche in futuro, come già in passato, sull’aiuto e sostegno della sua famiglia, in particolare da parte del nonno (cfr. verbale 2, D10 segg., pag. 3; D202 seg., pag. 22), -- 15 of 18 -D-3390/2019 Pagina 16 che di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si reintegrerà senza particolari problemi nel suo paese d’origine, che infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che da un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3), che invero, per la sindrome depressiva e le problematiche psicologiche di cui soffre l’interessato (cfr. atto no. 1040931-31/2; atto no. 1040931-15/2; verbale 2, D204 segg., pag. 22), egli seguiva già un trattamento medico in Patria, per il che potrà continuare la terapia prescritta in Svizzera (cfr. atto no. 1040931-31/2), nonché l’accompagnamento terapeutico anche nel suo Paese d’origine, che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenersi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esonero dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), -- 16 of 18 -D-3390/2019 Pagina 17 che pertanto, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 e 5 PA) nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3390/2019 Pagina 18 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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