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Entscheid

D-3471/2019

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

23. Juli 2019Deutsch28 min

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino)... Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 giugno 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

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Erwägungen

4.

novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che l’entrata in vigore del censurato “decreto Salvini” non è ad esso solo un elemento tale da permettere di rimettere in discussione, in ogni caso ed indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza in Italia (cfr. a titolo esemplificativo: sentenze del Tribunale D-2804/2019 del 12 giugno 2019 consid. 7.5 con ulteriori riferimenti citati, E-2428/2019 del

24.

maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019), che, su tali presupposti, bisogna partire dall’assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]), che pertanto all’ora attuale, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, circa la disponibilità dei posti in un centro Siproimi come pure in merito alla diminuzione di prestazioni nelle strutture CAS e CARA, non vi sono tuttavia fondati motivi di ritenere, che sussistano in Italia delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III), che, visto quanto sopra, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, e pertanto il trasferimento degli interessati nello Stato membro competente è presunto essere ammissibile, -- 9 of 14 -D-3471/2019 Pagina 10 che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che in tale contesto il Tribunale rileva dapprima che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell’art. 4 CEDU, a prescindere da quale Paese d’origine l’interessato provenga, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6), che tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale del

15.

novembre 2000 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo, RS 0.311.542) e dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 del Consiglio d’Europa (RS 0.311.543; di seguito: la Convenzione), che da questi ultimi strumenti di diritto internazionale ne deriva per gli Stati contraenti un obbligo di adottare le misure legislative necessarie che, non soltanto perseguano gli autori di tratta di esseri umani, ma che garantiscano pure una protezione effettiva alle vittime reali e o potenziali di tali atti; che le vittime devono essere identificate, protette e sostenute, che altresì gli organi statali devono compiere d’ufficio e senza attendere, le investigazioni utili a tale effetto, non appena abbiano conoscenza di una fattispecie verosimile, suscettibile di corrispondere alla definizione di tratta di esseri umani; che inoltre, dovranno collaborare con gli altri Stati implicati, di provenienza, di transito o di destinazione, che allorché vi sono dei motivi ragionevoli di pensare che una persona è una vittima di tratta, a quest’ultima dovranno essere garantite delle misure minime di assistenza (cfr. art. 12 Convenzione) così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Convenzione); che le autorità preposte devono assicurarsi che la persona non sia espulsa dal territorio elvetico prima che le misure destinate alla sua identificazione -- 10 of 14 -D-3471/2019 Pagina 11 quale vittima di un reato penale siano portate a termine (cfr. art. 10 cpv. 2 Convenzione); che quest’ultimo obbligo risulta self-executing, che infine, quando una vittima è stata identificata, delle misure devono essere prese per proteggerla efficacemente se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile, così come per proteggere altre potenziali vittime, che gli obblighi succitati, si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell’esame di una procedura d’asilo, allorché le stesse si trovano confrontate con indizi concreti che tali persone potrebbero essere state vittime di tratta di esseri umani (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; sentenze del Tribunale D-2803/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 6.2.1, E-6729/2016 del

10.

aprile 2017 consid. 7.4.1; cfr. anche: NULA FREI, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg.,

176 segg.), che nella presente fattispecie, risulta incontestata l’evenienza che A._______ sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione della SEM), che tuttavia, la SEM, con il suo scritto del 16 luglio 2019, ha richiesto al Tribunale la concessione di un mese di tempo per effettuare, nel caso specifico, delle misure istruttorie complementari, in merito alla questione dell’esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani nell’ambito di una procedura Dublino in Italia, che il Tribunale, viste le motivazioni succitate espresse dall’autorità inferiore, senza procedere ulteriormente nell’esame di specie, ritiene opportuno e necessario retrocedere gli atti all’autorità inferiore, per i seguenti motivi, che se d’un canto una fattispecie non sufficientemente chiarita non conduce, in principio, ad una cassazione della decisione impugnata, d’altro canto la riforma della decisione, presuppone che gli atti all’inserto siano sufficientemente completi perché una decisione possa essere presa da parte del Tribunale, essendo precisato che non appartiene all’autorità di ricorso di procedere a delle investigazioni complementari di un’ampiezza eccessiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2098/2018 dell’8 luglio 2018 con-- 11 of 14 -D-3471/2019 Pagina 12 sid. 3.1 con riferimenti citati; MADELAINE CAMPRUBI in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed., 2019, n. 3 segg., pag. 876 segg.; WEISSENBERGER/HIRZEL in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Waldmann/Weissenberger (ed.), 2a ed., 2016, n. 8 segg., pag. 1260 segg.),o ad accertare delle questioni fattuali essenziali, sostitundosi così all’autorità di prime cure, che invero, se l’autorità di ricorso dovesse stabilire la fattispecie pertinente allo stesso titolo dell’autorità inferiore, per colmare così, al posto di quest’ultima, delle lacune evidenti, la prima oltrepasserebbe le sue competenze ed in più, la parte si vedrebbe privata del beneficio di una doppia istanza, che per questi motivi, il Tribunale, deve quindi limitarsi a confermare o a completare la fattispecie pertinente, così come è stata ritenuta dalla SEM, ma non a stabilirla al suo posto (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2098/2018 consid. 3.2; WEISSENBERGER/HIRZEL in op. cit., n. 17, pag. 1264 seg.), che la cassazione della decisione impugnata si impone nella presente disamina, poiché delle investigazioni complementari da parte dell’autorità inferiore, di una certa ampiezza ed importanza, risultano essere determinanti per la successiva presa di decisione, che inoltre vi è la necessità per gli insorgenti di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie che verranno effettuate dall’autorità inferiore, che non può in effetti, nel caso di specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza agli insorgenti un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed., 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.), che oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare indicato anche per motivi d’economia processuale; che invero, nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi del disposto art. 109 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi, si prevede come evasa in termini molto brevi (cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4), -- 12 of 14 -D-3471/2019 Pagina 13 che, alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata, con la ritrasmissione degli atti alla SEM per necessario completamento dell’istruzione (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, che l’autorità inferiore è invitata – dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie – a verificare nuovamente, anche valutando complessivamente le allegazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale, l’accoglienza in Italia del nucleo familiare, di cui una dei membri è potenziale vittima di tratta di esseri umani, nonché il rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di tratta di esseri umani summenzionata, nel caso di un trasferimento dei richiedenti nel precitato Paese, che in caso di risposta positiva ai succitati quesiti, la SEM dovrà dimostrare che l’esecuzione del trasferimento dei ricorrenti permane ammissibile e che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per i ricorrenti (cfr. il memoriale ricorsuale), non esistono, in specie, dei motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che, in caso contrario, l’autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate, che, visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA), che non sono attribuite delle indennità ai ricorrenti ai sensi dell’art. 111ater LAsi, in quanto i medesimi sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai sensi dell’art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 13 of 14 -D-3471/2019 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

176 segg.), che nella presente fattispecie, risulta incontestata l’evenienza che A._______ sia una vittima potenziale di tratta di esseri umani (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione della SEM), che tuttavia, la SEM, con il suo scritto del 16 luglio 2019, ha richiesto al Tribunale la concessione di un mese di tempo per effettuare, nel caso specifico, delle misure istruttorie complementari, in merito alla questione dell’esecuzione del rinvio di una potenziale vittima di tratta di esseri umani nell’ambito di una procedura Dublino in Italia, che il Tribunale, viste le motivazioni succitate espresse dall’autorità inferiore, senza procedere ulteriormente nell’esame di specie, ritiene opportuno e necessario retrocedere gli atti all’autorità inferiore, per i seguenti motivi, che se d’un canto una fattispecie non sufficientemente chiarita non conduce, in principio, ad una cassazione della decisione impugnata, d’altro canto la riforma della decisione, presuppone che gli atti all’inserto siano sufficientemente completi perché una decisione possa essere presa da parte del Tribunale, essendo precisato che non appartiene all’autorità di ricorso di procedere a delle investigazioni complementari di un’ampiezza eccessiva (cfr. sentenza del Tribunale D-2098/2018 dell’8 luglio 2018 con-- 11 of 14 -D-3471/2019 Pagina 12 sid. 3.1 con riferimenti citati; MADELAINE CAMPRUBI in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed., 2019, n. 3 segg., pag. 876 segg.; WEISSENBERGER/HIRZEL in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), Waldmann/Weissenberger (ed.), 2a ed., 2016, n. 8 segg., pag. 1260 segg.),o ad accertare delle questioni fattuali essenziali, sostitundosi così all’autorità di prime cure, che invero, se l’autorità di ricorso dovesse stabilire la fattispecie pertinente allo stesso titolo dell’autorità inferiore, per colmare così, al posto di quest’ultima, delle lacune evidenti, la prima oltrepasserebbe le sue competenze ed in più, la parte si vedrebbe privata del beneficio di una doppia istanza, che per questi motivi, il Tribunale, deve quindi limitarsi a confermare o a completare la fattispecie pertinente, così come è stata ritenuta dalla SEM, ma non a stabilirla al suo posto (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; cfr. anche sentenza del Tribunale D-2098/2018 consid. 3.2; WEISSENBERGER/HIRZEL in op. cit., n. 17, pag. 1264 seg.), che la cassazione della decisione impugnata si impone nella presente disamina, poiché delle investigazioni complementari da parte dell’autorità inferiore, di una certa ampiezza ed importanza, risultano essere determinanti per la successiva presa di decisione, che inoltre vi è la necessità per gli insorgenti di poter prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie che verranno effettuate dall’autorità inferiore, che non può in effetti, nel caso di specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti, precludendo di conseguenza agli insorgenti un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed., 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.), che oltracciò, una retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio, appare indicato anche per motivi d’economia processuale; che invero, nella fattispecie concreta, si allungherebbe inopportunamente la pendenza di una causa per dei motivi istruttori che, ai sensi del disposto art. 109 cpv. 3 e cpv. 4 LAsi, si prevede come evasa in termini molto brevi (cfr. anche DTAF 2010/21 consid. 8.4), -- 12 of 14 -D-3471/2019 Pagina 13 che, alla luce di tutto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata, con la ritrasmissione degli atti alla SEM per necessario completamento dell’istruzione (art. 61 cpv. 1 PA), nonché perché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza, che l’autorità inferiore è invitata – dopo aver ottemperato alle misure istruttorie complementari necessarie nella fattispecie – a verificare nuovamente, anche valutando complessivamente le allegazioni dei ricorrenti presentate in fase ricorsuale, l’accoglienza in Italia del nucleo familiare, di cui una dei membri è potenziale vittima di tratta di esseri umani, nonché il rispetto delle disposizioni internazionali e della giurisprudenza federale in materia di tratta di esseri umani summenzionata, nel caso di un trasferimento dei richiedenti nel precitato Paese, che in caso di risposta positiva ai succitati quesiti, la SEM dovrà dimostrare che l’esecuzione del trasferimento dei ricorrenti permane ammissibile e che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per i ricorrenti (cfr. il memoriale ricorsuale), non esistono, in specie, dei motivi umanitari ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che, in caso contrario, l’autorità inferiore sarà invece tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III concretizzata all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate, che, visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA), che non sono attribuite delle indennità ai ricorrenti ai sensi dell’art. 111ater LAsi, in quanto i medesimi sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai sensi dell’art. 102h LAsi, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), -- 13 of 14 -D-3471/2019 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 27 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il complemento d’istruzione e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Le misure supercautelari pronunciate il 9 luglio 2019 sono revocate.

4.

Non si prelevano spese processuali.

5.

Non sono accordate spese ripetibili.

6.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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