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Entscheid

D-376/2023

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

30. Januar 2023Deutsch7 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 gennaio 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

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Erwägungen

19.

aprile 2022 consid. 10.2); che la presunzione secondo cui l’Italia agisca

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D-376/2023 Pagina 4 in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 15/2,17/2, 22/2 e 25/4), che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 RD III, che la contingenza, peraltro momentanea, che l’Italia non ammetta ulteriori trasferimenti è per l’esito del presente caso inconferente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-376/2023 Pagina 4 in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), è applicabile, che il trasferimento in Italia del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 15/2,17/2, 22/2 e 25/4), che l’Italia è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 RD III, che la contingenza, peraltro momentanea, che l’Italia non ammetta ulteriori trasferimenti è per l’esito del presente caso inconferente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-376/2023 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione:

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