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Entscheid

D-3796/2024

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

14. August 2024Deutsch11 min

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); deci... Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 maggio 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

29.

novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). che nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA), procurandosi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarendo le circostanze giuridiche ed amministrando a tal fine le opportune prove a riguardo; che considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto -- 4 of 7 -D-3796/2024 Pagina 5 di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate), che l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in sostanza e qui di rilievo, il Tribunale constata, come sollevato dal ricorrente nel proprio allegato ricorsuale, che nella decisione impugnata non viene fatta menzione alcuna circa l’analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni dell’interessato a sostegno della propria minore età; che neppure in fase istruttoria è stato concesso il diritto di essere sentito all’interessato circa la modifica della sua data di nascita nel database SIMIC; che inoltre non è nemmeno stata effettuata un’analisi del valore probatorio della taskara prodotta dal ricorrente, che, essendo la presente una procedura ampliata, pure l’analisi della verosimiglianza dei motivi addotti effettuata dall’autorità di prime cure, che consta in circa un terzo di pagina, risulta essere piuttosto scarna, che viste queste carenze e al fine di non privare il richiedente di un’istanza di ricorso e per una questione di economia processuale, la presente impugnativa va accolta e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento della motivazione e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), -- 5 of 7 -D-3796/2024 Pagina 6 che la SEM è invitata ad effettuare un’analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni dell’interessato circa la propria età, oltre che un’analisi del valore probatorio della taskara da egli prodotta e a completare la motivazione circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti, che, in considerazione dell'esito della causa, non si prelevano spese processuali e l’istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto (cfr. art.

63.

cpv. 1 e 2 PA), che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF), che nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha quindi diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv.

1.

TS-TAF), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; che in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 500.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF) e le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, che, visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto, che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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D-3796/2024 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

D-3796/2024 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

La decisione della SEM del 15 maggio 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

La SEM rifonderà al ricorrente CHF 500.– a titolo di indennità ripetibili.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

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