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Entscheid

D-3812/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

8. September 2022Deutsch34 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 24 agosto 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

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Erwägungen

9.

e 14 giugno (cfr. atto SEM 15/3; 16/2) e 21 e 22 luglio 2022 (cfr. atto SEM 20/2; 21/2; 22/2) egli è stato sottoposto a molteplici visite mediche e psicologiche; che dalle diagnosi sarebbero emersi un dolore (…) da trattare con fisioterapia, ed una reazione mista ansioso-depressiva da trattare con psicoterapia, che pertanto, al momento dell’emissione del provvedimento sindacato, lo stato di salute del ricorrente risultava dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell’11 marzo 2022 consid. 4) e non risultava ostativo all’esecuzione del trasferimento, né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del

13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che vista la doglianza in merito al mancato consulto da parte della SEM presso l’infermeria del Centro Medic Help sull’eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti o esami medici si osserva che quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche – verifica che non risulta essere stata fatta – nel caso in esame, dal -- 12 of 17 -D-3812/2022 Pagina 13 contenuto di tali atti medici, non risultano essere state diagnosticate ulteriori patologie di rilievo (cfr. sentenza del Tribunale D-3610/2022 del 30 agosto 2022 consid. 8.3.3); che invero, i consulti psichiatrici dell’11 agosto (cfr. atto SEM 25/2) e del 19 agosto 2022 (cfr. atto SEM 26/2), come pure la (…) del 22 agosto 2022 (cfr. atto SEM 32/2) sono da ritenersi visite di continuità, che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale dell’insorgente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) non risultano esservi state evoluzioni significative, che il ricorrente in data 25 agosto 2022 (cfr. atto SEM 31/3) è stato visitato a seguito di un malessere accusato dopo aver ricevuto la notizia dell’imminente rimpatrio; che in tale contesto gli sarebbe stata diagnosticata una (…) e raccomandata un visita dentistica specialistica oltre alla prescrizione di (…) 1gr 3 volte al dì; che il 31 agosto 2022 l’insorgente ha avuto un’ulteriore consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 33/2) e gli è stata fissata una prossima visita di continuità per il 9 settembre 2022; che altresì, il 4 settembre 2022 (cfr. atto SEM 36/2) è stato nuovamente visitato a causa di un attacco di panico – dovuto alla comunicazione di un cambio di alloggio – e gli è stato prescritto (…) 1mg in caso di (…), che il solo fatto che il ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici anche legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Italia, come addotto nel gravame, non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre l’interessato non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), -- 13 of 17 -D-3812/2022 Pagina 14 che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un’eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla salute del ricorrente, che dipoi, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell’ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell’arrivo e dei problemi di salute dell’interessato (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III); ciò che peraltro è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento» (cfr. atto SEM 27/1), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al ricorrente stesso sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda d’asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, -- 14 of 17 -D-3812/2022 Pagina 15 che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 2 settembre 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 15 of 17 -D-3812/2022 Pagina 16 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che vista la doglianza in merito al mancato consulto da parte della SEM presso l’infermeria del Centro Medic Help sull’eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti o esami medici si osserva che quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche – verifica che non risulta essere stata fatta – nel caso in esame, dal -- 12 of 17 -D-3812/2022 Pagina 13 contenuto di tali atti medici, non risultano essere state diagnosticate ulteriori patologie di rilievo (cfr. sentenza del Tribunale D-3610/2022 del 30 agosto 2022 consid. 8.3.3); che invero, i consulti psichiatrici dell’11 agosto (cfr. atto SEM 25/2) e del 19 agosto 2022 (cfr. atto SEM 26/2), come pure la (…) del 22 agosto 2022 (cfr. atto SEM 32/2) sono da ritenersi visite di continuità, che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale dell’insorgente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) non risultano esservi state evoluzioni significative, che il ricorrente in data 25 agosto 2022 (cfr. atto SEM 31/3) è stato visitato a seguito di un malessere accusato dopo aver ricevuto la notizia dell’imminente rimpatrio; che in tale contesto gli sarebbe stata diagnosticata una (…) e raccomandata un visita dentistica specialistica oltre alla prescrizione di (…) 1gr 3 volte al dì; che il 31 agosto 2022 l’insorgente ha avuto un’ulteriore consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 33/2) e gli è stata fissata una prossima visita di continuità per il 9 settembre 2022; che altresì, il 4 settembre 2022 (cfr. atto SEM 36/2) è stato nuovamente visitato a causa di un attacco di panico – dovuto alla comunicazione di un cambio di alloggio – e gli è stato prescritto (…) 1mg in caso di (…), che il solo fatto che il ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici anche legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Italia, come addotto nel gravame, non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre l’interessato non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che l’Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), -- 13 of 17 -D-3812/2022 Pagina 14 che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un’eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla salute del ricorrente, che dipoi, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell’ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell’arrivo e dei problemi di salute dell’interessato (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III); ciò che peraltro è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento» (cfr. atto SEM 27/1), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al ricorrente stesso sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda d’asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, -- 14 of 17 -D-3812/2022 Pagina 15 che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l’Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 2 settembre 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), -- 15 of 17 -D-3812/2022 Pagina 16 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3812/2022 Pagina 17 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:

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