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Entscheid

D-3833/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

12. September 2022Deutsch17 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 26 agosto 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

18.

dicembre 2019 e E-5077/2019 del 9 ottobre 2019), che in tal senso, una terapia incentrata sulla risoluzione della disfunzione erettile del ricorrente non pare – in particolare – ossequiare tali condizioni, che comunque, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che va altresì evidenziato come il ricorrente disponga di una solida formazione accademica e che l’asserzione secondo la quale nessuno lo avrebbe assunto a motivo del suo stato di salute si riduce ad una mera asserzione di parte (cfr. atto SEM 45/15, pag. 5, D50); che a ciò si aggiunge il fatto ch’egli dispone in patria di una buona rete famigliare, con la quale ha riferito di essere in buoni rapporti e che risulta finanche proprietaria di alcuni immobili; che così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto ch’egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socioeconomico del Paese, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che è peraltro doveroso rammentare che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, -- 8 of 10 -D-3833/2022 Pagina 9 che di conseguenza, v’è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che va altresì evidenziato come il ricorrente disponga di una solida formazione accademica e che l’asserzione secondo la quale nessuno lo avrebbe assunto a motivo del suo stato di salute si riduce ad una mera asserzione di parte (cfr. atto SEM 45/15, pag. 5, D50); che a ciò si aggiunge il fatto ch’egli dispone in patria di una buona rete famigliare, con la quale ha riferito di essere in buoni rapporti e che risulta finanche proprietaria di alcuni immobili; che così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto ch’egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socioeconomico del Paese, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che è peraltro doveroso rammentare che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, -- 8 of 10 -D-3833/2022 Pagina 9 che di conseguenza, v’è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3833/2022 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

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