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Entscheid

D-3855/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

14. September 2022Deutsch19 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 29 agosto 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

insulino dipendente – cagionante retinopatia diabetica e avente determinato l’amputazione di un dito −, da arteriopatia periferica degli arti inferiori, da broncopatia cronica ostruttiva da tabagismo cronico attivo, da sindrome coronarica cronica con malattia monovasale, da insufficienza cardiaca a frazione di eiezione lievemente ridotta (cfr. atto SEM 45/3) nonché da arteriopatia non obliterante bilaterale (cfr. atto SEM 54/3), che per le summenzionate patologie, a A._______ è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atto SEM 45/3) nonché delle sedute con intervento laser agli occhi (cfr. atti SEM 48/2 e 50/2), -- 6 of 11 -D-3855/2022 Pagina 7 che alla luce dei referti medici in parola, non si evincevano indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d’iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che l’intervento oculistico rimanente − consistente in una fotocoagulazione al laser argon (cfr. atto SEM 50/2) – non permette manifestamente di sovvertire tale ponderazione, che lo stato di salute dell’insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all’esecuzione dell’allontanamento, che tale conclusione è tutt’ora attuale, che d’altronde, l’invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano sia stato sostanzialmente riformato, tanto che il trattamento della maggior parte dei disturbi psicosomatici è ora possibile (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 e D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2), anche se le cure ivi prodigate non corrispondono agli standard elvetici (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1261/2022 del 24 marzo 2022), che all’evidenza, ciò è il caso anche per il diabete che affligge A._______; che per ammissione stessa degli interessati, la malattia in parola gli è stata diagnosticata in Georgia già nel 2002 (cfr. atto SEM 43/12, pag. 4, D39), Paese nel quale durante il corso degli anni ha beneficiato di consulti medici – finanche specialistici (cfr. SEM 43/12, pag. 4, D39, pag. 7, D52-D53) – e di terapie medicamentose (cfr. SEM 43/12, pag. 7, D55); che inoltre, dopo oltre quindici anni di cure, A._______ ha beneficiato di due interventi chirurgici: il primo, nel 2018, al fine di evitare l’amputazione del piede, ed il secondo, nel 2021, per amputare il dito 5 del piede destro (cfr. atto SEM 42/14, pag. 5, D50), che perdipiù, va rammentato come l’«Universal Health Care» (UHC) garantisca in Georgia una copertura assicurativa sanitaria gratuita per tutte le persone che ne erano sino a quel momento sprovviste; che in particolare, dal 2017 tale regime di assicurazione-malattia prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino al fine di determinare l’importo della partecipazione finanziaria ai costi; che in tal senso, gli individui a beneficio di un alto reddito sono esclusi dalla summenzionata copertura assicurativa; che al contrario, i cittadini a medio reddito vi hanno un accesso limitato, mentre i gruppi vulnerabili, i bambini e i pensionati ricevono tutti i benefici dell'UHC, -- 7 of 11 -D-3855/2022 Pagina 8 che i cittadini georgiani vengono peraltro automaticamente assicurati a suddetto sistema statale nel momento in cui si recano all’ospedale per una consultazione, che la copertura assicurativa prende in carico fra il 70 e il 100% dei costi a seconda del trattamento; che non è però escluso che i pazienti debbano talvolta farsi carico del 10% del costo dei medicinali (sentenza del Tribunale E-1261/2022 del 24 marzo 2022 con riferimenti ivi menzionati), che tuttavia, in caso d’incapacità finanziaria questi possono indirizzarsi al «Referral Service Commission», che completa l’UHC segnatamente nel caso di famiglie vulnerabili, che gli interessati stessi hanno riferito di essersi visti corrispondere dallo Stato una, seppur minima, parte degli importi versati a saldo degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto A._______ (cfr. atto SEM 43/12, pag. 6, D43; atto SEM 51/7, pag. 4, D24); che pur allegando di essersi dovuti sobbarcare il costo delle siringhe somministrarsele, i richiedenti hanno anche riferito di aver avuto accesso gratuitamente alle preparazioni a base di insulina (cfr. atto SEM 43/12, pag. 9, D74), che ad ogni modo, i medesimi hanno riferito di godere tutto sommato di una buona condizione economica nella misura in cui sono anche proprietari di un immobile oltre che di un terreno coltivabile (cfr. infra); che d’altronde essi hanno anche riunito 1'500 euro necessari all’espatrio e al viaggio in Svizzera (cfr. SEM 42/14, pag. 5, D48); che oltretutto, malgrado A._______ abbia spiegato di aver interrotto la propria attività lavorativa, B._______ ha asserito di aver continuato a lavorare come badante e a vendere i propri prodotti (cfr. atto SEM 43/12, pag. 10, D80), che comunque, i ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che parimenti, non è inopportuno ricordare come nell’ambito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento siano decisive solamente le cure attualmente prodigate al richiedente, ad esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che per di più, dei trattamenti specifici non rientrano nella -- 8 of 11 -D-3855/2022 Pagina 9 nozione di cure essenziali ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-6580/2019 del 18 dicembre 2019 e E-5077/2019 del 9 ottobre 2019); che in tal senso, futuri ed eventuali interventi volti ad una possibile miglioria del suo stato di salute, parrebbero esulare dal tale delimitazione, che per il resto, il Tribunale rileva come i richiedenti – oltre ad essere proprietari di beni immobili (cfr. atto SEM 42/14, pag. 3, D13 e pag. 4, D30D32) − dispongano in patria di una solida rete famigliare (cfr. atto SEM 42/14, pag. 3, D14-D25; atto SEM 43/12, pag. 2, D12 e segg.); che così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto ch’essi non riuscirebbero a reintegrarsi nel contesto socio-economico del Paese, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che addirittura, il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, che di conseguenza, v’è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, -- 9 of 11 -D-3855/2022 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che parimenti, non è inopportuno ricordare come nell’ambito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento siano decisive solamente le cure attualmente prodigate al richiedente, ad esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che per di più, dei trattamenti specifici non rientrano nella -- 8 of 11 -D-3855/2022 Pagina 9 nozione di cure essenziali ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-6580/2019 del 18 dicembre 2019 e E-5077/2019 del 9 ottobre 2019); che in tal senso, futuri ed eventuali interventi volti ad una possibile miglioria del suo stato di salute, parrebbero esulare dal tale delimitazione, che per il resto, il Tribunale rileva come i richiedenti – oltre ad essere proprietari di beni immobili (cfr. atto SEM 42/14, pag. 3, D13 e pag. 4, D30D32) − dispongano in patria di una solida rete famigliare (cfr. atto SEM 42/14, pag. 3, D14-D25; atto SEM 43/12, pag. 2, D12 e segg.); che così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto ch’essi non riuscirebbero a reintegrarsi nel contesto socio-economico del Paese, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integrità del territorio nazionale, che addirittura, il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, che di conseguenza, v’è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, -- 9 of 11 -D-3855/2022 Pagina 10 che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3855/2022 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

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