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Entscheid

D-3881/2019

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo)

30. Dezember 2019Deutsch26 min

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo); decisi... Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo); decisione della SEM del 2 luglio 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.3

e 7.7.3; 2005 n. 3 consid. 3.5), che altresì, secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimento ivi citato), che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che la portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola -- 7 of 13 -D-3881/2019 Pagina 8 possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU; che spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). che nella misura in cui la decisione della SEM del 3 marzo 2017, che respingeva la domanda d’asilo del ricorrente, è cresciuta in giudicato, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, che in siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura, che il timore generico espresso dallo stesso di poter subire un trattamento contrario ai disposti summenzionati, non permette di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa nella decisione impugnata, che per quanto concerne la questione circa l’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nell’eventualità di un arruolamento nel servizio nazionale eritreo, la stessa è stata chiarita dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4, che secondo questa giurisprudenza coordinata, il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso consid. 6.1.4); che le condizioni del servizio nazionale, quandanche qualificabili quali lavoro forzato ai sensi dell’art. 4 cifra 2 CEDU, tuttavia la precitata qualificazione, in assenza di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, non è ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, questo consesso ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di -- 8 of 13 -D-3881/2019 Pagina 9 trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento nel caso di un rientro volontario in patria (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2), che alla luce di quanto sopra, la minaccia per il ricorrente di essere arruolato nel servizio nazionale eritreo, non risulta pertanto essere ostativa all’esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un suo rientro volontario in Eritrea; che le motivazioni ricorsuali non sono atte a modificare la nuova giurisprudenza del Tribunale; che pertanto le stesse e le fonti menzionate nel gravame non verranno esaminate oltre; che tale conclusione vale anche mutatis mutandis per l’uscita illegale dell’insorgente, al riguardo della quale è già stato deciso dalla SEM in modo definitivo (cfr. decisione del

3 marzo 2017 della SEM), che in tale contesto, si rileva inoltre che gli eritrei che sono espatriati da più di tre anni dal loro paese d’origine possono, nel caso di una regolarizzazione della loro situazione presso le autorità eritree, ottenere lo statuto quale membro della diaspora ed essere quindi liberati, in ogni caso per qualche anno, dai loro obblighi militari (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 13.4), che l’esecuzione dell’allontanamento, risulta pertanto ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, non si può concludere che in Eritrea viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l’esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17), che nella sua sentenza di riferimento D-2311/2016 succitata, il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea, che un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione; che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento verso -- 9 of 13 -D-3881/2019 Pagina 10 l’Eritrea è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3); che ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo alla singola fattispecie; che in presenza di particolari circostanze negative – quindi non risulta più necessaria l’esistenza di circostanze personali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 (consid. 10.5 – 10.8) – vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 succitata), che nel caso specifico, non risulta dagli atti all’inserto che l’interessato potrebbe ritrovarsi concretamente esposto ad un pericolo per delle circostanze personali; che egli è infatti giovane, celibe e senza prole; che egli dispone di una certa istruzione, nonché di una formazione seguita in Svizzera, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (…); che inoltre egli non ha allegato o dimostrato di soffrire di particolari problematiche di salute che sarebbero ostative all’esecuzione dell’allontanamento, che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), egli dispone di una rete famigliare in Eritrea, composta dal padre e da diversi fratelli e sorelle, con i quali sarebbe rimasto in contatto (cfr. verbale 2, D21, pag. 3), nonché di un fratello che risiede in F._______ e di uno in G._______, che eserciterebbe pure un’attività lavorativa (cfr. verbale 2, D19 segg., pag. 4 seg.; verbale d’interrogatorio del […] della […], […], pag. 4), sui quali potrebbe eventualmente far capo in caso di bisogno; che inoltre, già prima del suo espatrio dall’Eritrea, l’insorgente provvedeva al proprio sostentamento, eseguendo diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, D48, pag. 5 e D52, pag. 6), ciò che a maggior ragione con le esperienze lavorative maturate nel frattempo, verosimilmente potrà adempiere anche in futuro nel caso di un suo rientro in patria, che non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale, -- 10 of 13 -D-3881/2019 Pagina 11 che gli sforzi d’integrazione compiuti dall’interessato (partecipazione a degli stages lavorativi – ove in particolare lo stage presso la […] non ha comportato un impiego duraturo come ipotizzato nel gravame – ed ad un corso di lingua […], nonché alla frequentazione a tempo parziale del […], oltreché ad aver intessuto alcune relazioni con persone residenti sul territorio), malgrado non vogliano essere in questa sede in alcun modo sminuiti, non risultano però determinanti in materia, che invero, il grado d’integrazione in Svizzera, non costituisce un criterio per la concessione dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 83 LStrI, segnatamente del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3 con ulteriore riferimento citato; sentenza del Tribunale D-3312/2019), che inoltre, malgrado i (…) anni e (…) mesi trascorsi in Svizzera, non appare dagli atti all’inserto che egli si sia a tal punto quivi integrato, che un ritorno nel suo paese d’origine parrebbe costituire uno sradicamento per lo stesso, tenuto conto che egli ha vissuto buona parte della sua vita in Eritrea, lì ha seguito la scolarizzazione di base e ha eseguito le prime attività lavorative, oltreché vi risiedono la maggior parte dei suoi famigliari, che infine, l’obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5), che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerare ragionevolmente esigibile, che in ultima analisi, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea non sia al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno volontario esclude la concessione dell’ammissione provvisoria per impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3); che spetta infatti all’insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12); per il che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che inoltre, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), -- 11 of 13 -D-3881/2019 Pagina 12 che pertanto, il ricorso è respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 27 novembre 2019, (dispositivo alla pagina seguente)

3 marzo 2017 della SEM), che in tale contesto, si rileva inoltre che gli eritrei che sono espatriati da più di tre anni dal loro paese d’origine possono, nel caso di una regolarizzazione della loro situazione presso le autorità eritree, ottenere lo statuto quale membro della diaspora ed essere quindi liberati, in ogni caso per qualche anno, dai loro obblighi militari (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 13.4), che l’esecuzione dell’allontanamento, risulta pertanto ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, non si può concludere che in Eritrea viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l’esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17), che nella sua sentenza di riferimento D-2311/2016 succitata, il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea, che un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell’istruzione; che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento verso -- 9 of 13 -D-3881/2019 Pagina 10 l’Eritrea è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2); che inoltre, il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3); che ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo alla singola fattispecie; che in presenza di particolari circostanze negative – quindi non risulta più necessaria l’esistenza di circostanze personali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 (consid. 10.5 – 10.8) – vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 succitata), che nel caso specifico, non risulta dagli atti all’inserto che l’interessato potrebbe ritrovarsi concretamente esposto ad un pericolo per delle circostanze personali; che egli è infatti giovane, celibe e senza prole; che egli dispone di una certa istruzione, nonché di una formazione seguita in Svizzera, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (…); che inoltre egli non ha allegato o dimostrato di soffrire di particolari problematiche di salute che sarebbero ostative all’esecuzione dell’allontanamento, che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 3, pag. 5 del ricorso), egli dispone di una rete famigliare in Eritrea, composta dal padre e da diversi fratelli e sorelle, con i quali sarebbe rimasto in contatto (cfr. verbale 2, D21, pag. 3), nonché di un fratello che risiede in F._______ e di uno in G._______, che eserciterebbe pure un’attività lavorativa (cfr. verbale 2, D19 segg., pag. 4 seg.; verbale d’interrogatorio del […] della […], […], pag. 4), sui quali potrebbe eventualmente far capo in caso di bisogno; che inoltre, già prima del suo espatrio dall’Eritrea, l’insorgente provvedeva al proprio sostentamento, eseguendo diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, D48, pag. 5 e D52, pag. 6), ciò che a maggior ragione con le esperienze lavorative maturate nel frattempo, verosimilmente potrà adempiere anche in futuro nel caso di un suo rientro in patria, che non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale, -- 10 of 13 -D-3881/2019 Pagina 11 che gli sforzi d’integrazione compiuti dall’interessato (partecipazione a degli stages lavorativi – ove in particolare lo stage presso la […] non ha comportato un impiego duraturo come ipotizzato nel gravame – ed ad un corso di lingua […], nonché alla frequentazione a tempo parziale del […], oltreché ad aver intessuto alcune relazioni con persone residenti sul territorio), malgrado non vogliano essere in questa sede in alcun modo sminuiti, non risultano però determinanti in materia, che invero, il grado d’integrazione in Svizzera, non costituisce un criterio per la concessione dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 83 LStrI, segnatamente del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3 con ulteriore riferimento citato; sentenza del Tribunale D-3312/2019), che inoltre, malgrado i (…) anni e (…) mesi trascorsi in Svizzera, non appare dagli atti all’inserto che egli si sia a tal punto quivi integrato, che un ritorno nel suo paese d’origine parrebbe costituire uno sradicamento per lo stesso, tenuto conto che egli ha vissuto buona parte della sua vita in Eritrea, lì ha seguito la scolarizzazione di base e ha eseguito le prime attività lavorative, oltreché vi risiedono la maggior parte dei suoi famigliari, che infine, l’obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5), che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerare ragionevolmente esigibile, che in ultima analisi, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea non sia al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno volontario esclude la concessione dell’ammissione provvisoria per impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3); che spetta infatti all’insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12); per il che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che inoltre, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), -- 11 of 13 -D-3881/2019 Pagina 12 che pertanto, il ricorso è respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 27 novembre 2019, (dispositivo alla pagina seguente)

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D-3881/2019 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 27 novembre 2019.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

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