Lexipedia

Entscheid

D-3883/2022

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

14. September 2022Deutsch27 min

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro); decisione della SEM del 29 agosto 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

aprile 2022, atto SEM […]-16/2), che l'11 maggio 2022 egli è stato nuovamente visitato da un medico generalista per la valutazione della terapia medicamentosa e per i disturbi (…); che il medico ha prescritto il proseguimento con lo (…) ed in caso di mancato beneficio, ha riferito della possibilità di cambiare (…); che i nuovi (…) prescritti, i quali verrebbero consegnati dopo qualche giorno, dovrebbero ridurre la (…) ed il (…); che per quanto riguarda i problemi (…), il medico ha rilevato che l'interessato al momento appariva rafforzato – praticando egli regolarmente (…); che inoltre, egli avrebbe rifiutato un chiarimento (…), così come una terapia (cfr. atto SEM […] -30/2), che in seguito, in data 2 giugno 2022, il richiedente è stato visitato alla (…), grazie alla quale gli è stato diagnosticato un sospetto di (…); che gli specialisti hanno raccomandato un trattamento farmacologico e (…); che il paziente necessiterebbe inoltre di un ambiente sociale costante e un supporto di consulenza sociale per la stabilizzazione (…); che per il miglioramento del (…) così del trattamento dei sintomi (…) hanno raccomandato l'assunzione di un (…) come, ad esempio (…), (…) o (…); che tuttavia, il paziente sarebbe molto riluttante ad assumere farmaci; che pertanto il decorso della malattia dovrebbe essere attentamente monitorato; che la terapia farmacologica sarebbe consigliabile, soprattutto se i sintomi aumentano fino (…) (…); che si potrebbe utilizzare anche uno (…), come il (…); che in caso di passaggio a uno stato (…) sarebbe raccomandata anche la (…) o il (…) (cfr. atto SEM […] -35/3), -- 10 of 15 -D-3883/2022 Pagina 11 che egli è stato in seguito visitato dal medico generalista il 7 giugno 2022 per iniziare la terapia secondo le raccomandazioni del (…); che in primo luogo si è considerata l'introduzione graduale di (…), se il richiedente è d'accordo (cfr. atto SEM […] -34/2), che infine, egli è stato visitato dal medico generalista il 4 agosto 2022 per (…) e gli è stata prescritta una terapia con (…) per 20 giorni, (…) e (…) (cfr. atto SEM […] -36/2), che la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente, che nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente, che è altresì necessario osservare che il ricorrente si è mostrato molto reticente, sia a ad effettuare un chiarimento (…), sia ad iniziare la terapia proposta dagli specialisti (cfr. atto SEM […] -30/2, 34/2 e 35/3), che di conseguenza, all'autorità inferiore non può certamente essere rimproverato di non aver proceduto al necessario controllo specialistico di follow-up; che infatti, non risulta che tali controlli siano stati fissati, né che egli si sia rivolto all'infermeria del Centro federale e che la stessa gli abbia negato un consulto (…) rispettivamente una visita medica, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento; che invero, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che tale conclusione è tuttora attuale, non essendovi elementi per ritenere che la stessa sia nel frattempo peggiorata, -- 11 of 15 -D-3883/2022 Pagina 12 che in seguito, per quanto riguarda l'accesso alle cure, come da prassi del Tribunale e come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, la Francia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente, che altresì, l'insorgente non ha mai asserito di aver richiesto delle cure mediche in Francia e che queste gli siano state rifiutate, che i rifugiati riconosciuti, possono inoltre contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifiche; che gli obblighi della Francia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifiche), che spetta dunque all'insorgente rivolgersi alle autorità per fare valere il suo diritto ad avere accesso alle prestazioni mediche (cfr. art. 30 direttiva qualifiche), che inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'insorgente potrà adire i tribunali francesi, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), che di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Francia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del

13.

febbraio 2020 consid. 9), che dalle carte processuali non emergono ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento,

-- 12 of 15 --

D-3883/2022 Pagina 13 che alla luce di quanto sopra, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento in Francia, che per quanto riguarda la necessità di avere un alloggio adeguato, innanzitutto si rileva che conformemente all'art. 32 direttiva qualifiche, il ricorrente ha il diritto ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Francia; che in secondo luogo, egli non ha mai dichiarato che le autorità francesi non gli abbiano messo a disposizione un alloggio consono; che pertanto, non vi sono elementi per ritenere che ciò non lo sarà in futuro, che per quanto riguarda i timori dell'insorgente in merito alla sua sicurezza in Francia, si rileva in primo luogo che tali dichiarazioni non sono supportate da alcun elemento concreto; che in secondo luogo, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Francia è uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata e non vi sono indizi indicanti che le autorità francesi non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; che in caso di problemi il ricorrente dovrà rivolgersi alle autorità di polizia, che per i motivi di cui sopra, egli non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità francesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del medesimo; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, -- 13 of 15 -D-3883/2022 Pagina 14 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-3883/2022 Pagina 13 che alla luce di quanto sopra, non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento in Francia, che per quanto riguarda la necessità di avere un alloggio adeguato, innanzitutto si rileva che conformemente all'art. 32 direttiva qualifiche, il ricorrente ha il diritto ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Francia; che in secondo luogo, egli non ha mai dichiarato che le autorità francesi non gli abbiano messo a disposizione un alloggio consono; che pertanto, non vi sono elementi per ritenere che ciò non lo sarà in futuro, che per quanto riguarda i timori dell'insorgente in merito alla sua sicurezza in Francia, si rileva in primo luogo che tali dichiarazioni non sono supportate da alcun elemento concreto; che in secondo luogo, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, la Francia è uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata e non vi sono indizi indicanti che le autorità francesi non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; che in caso di problemi il ricorrente dovrà rivolgersi alle autorità di polizia, che per i motivi di cui sopra, egli non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità francesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del medesimo; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, -- 13 of 15 -D-3883/2022 Pagina 14 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente)

-- 14 of 15 --

D-3883/2022 Pagina 15 il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:

-- 15 of 15 --